Decreto Ministero dei Trasporti - 30/08/2023 - n. 142 - Scuole nautiche
OGGETTO: Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 agosto 2023 , n. 142
Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO E
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e, in particolare, il Libro quinto, Titolo V, Capi dal III al VII;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto, in particolare, l’articolo 49-septies, comma 21, del decreto legislativo n. 171 del 2005, che demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, la disciplina delle seguenti materie, nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:
a) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 2;
b) modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di una scuola nautica;
c) requisiti di idoneità e requisiti minimi di capacità patrimoniale;
d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti;
e) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;
f) modalità di svolgimento dell’attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
g) requisiti e modalità per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma 15;
h) disciplina dell’attività pubblicitaria;
i) tariffario minimo;
l) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall’esercizio dell’attività di scuola nautica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, e, in particolare, l’articolo 33, commi 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 2021, recante adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 28 settembre 2021;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 27 luglio 2022;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell’adunanza del 10 novembre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 ottobre 2022 e nell’adunanza del 23 maggio 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 8551 dell’8 marzo 2023, successiva nota n. 25264 dell’11 luglio 2023 e integrazione del 12 luglio 2023;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento reca la disciplina delle scuole nautiche ai sensi dell’articolo 49-septies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, d’ora in poi «codice».
2. Ai fini del presente regolamento, per amministrazioni competenti si intendono le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 9.
Art. 2.
Esercizio dell’attività di scuola nautica
1. L’esercizio dell’attività di scuola nautica è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, territorialmente competente con riferimento alla sede principale della scuola.
2. La SCIA è presentata dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica per una o più delle seguenti attività:
a) formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D per la navigazione entro dodici miglia dalla costa a motore o a vela e motore;
b) formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D per la navigazione senza alcun limite dalla costa a motore o a vela e motore;
c) formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B.
3. La scuola nautica ha una sede principale risultante dal certificato del registro delle imprese e può avere sedi secondarie.
4. Le attività di insegnamento teorico sono svolte nella sede principale della scuola nautica e nelle sedi secondarie.
Art. 3.
Modalità di presentazione e contenuti della SCIA
1. La SCIA è presentata al SUAP in via telematica dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società di cui ai Capi dal III al VII del Titolo V, Libro quinto, del codice civile.
2. Nella SCIA sono dichiarati:
a) la ragione sociale dell’impresa e l’indicazione della sede legale;
b) la denominazione della scuola nautica;
c) la sede della scuola nautica e, nel caso di sede secondaria, gli estremi della SCIA della sede principale;
d) la tipologia di attività e le categorie di patenti nautiche per le quali si presenta la SCIA;
e) l’eventuale consorzio tra scuole nautiche al quale la scuola nautica è consorziata e le tipologie di corsi allo stesso demandati;
f) i dati anagrafici e il codice fiscale:
1) del titolare dell’impresa, se trattasi di ditta individuale;
2) dei soci amministratori per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o le società in accomandita per azioni;
3) del legale rappresentante per ogni altro tipo di società;
g) i dati anagrafici e il codice fiscale del responsabile didattico e la tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
h) i dati anagrafici e il codice fiscale degli insegnanti di teoria, degli istruttori pratici e degli istruttori professionali di vela e la tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
i) la disponibilità dei locali ove è ubicata la scuola nautica, degli arredi, delle dotazioni e degli strumenti tecnici e didattici per le lezioni teoriche di cui agli articoli 7 e 8;
l) il possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6 dell’articolo 49-septies del codice da parte del titolare dell’impresa, se trattasi di ditta individuale, dei soci amministratori per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o le società in accomandita per azioni, dei legali rappresentati per le altre tipologie di società.
3. Alla SCIA sono allegati:
a) la documentazione comprovante il possesso del requisito della capacità patrimoniale o finanziaria di cui all’articolo 4;
b) la planimetria in scala 1:100 timbrata, firmata e datata da un professionista abilitato, corredata da sezioni, conteggi della superficie netta degli ambienti, della loro destinazione, delle eventuali modifiche apportate e rapporti aero-illuminanti;
c) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, della proprietà o della disponibilità delle unità da diporto di cui all’articolo 9 del presente regolamento, idonee in relazione alla tipologia dei corsi di formazione erogati, indicando i relativi luoghi di ormeggio e allegando:
1) licenza di navigazione, ove prevista, e certificato di sicurezza;
2) documenti di navigazione e di sicurezza previsti dallo Stato di bandiera comunitario o di un Paese terzo, con annessa copia della dichiarazione validata ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del codice;
3) polizza assicurativa conforme alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi per eventuali danni causati alle persone imbarcate e a terzi con garanzie attive per l’impiego dell’unità da diporto ad uso scuola nautica e copertura assicurativa delle esercitazioni pratiche e dello svolgimento di prove di esame;
d) le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dal personale docente della scuola nautica in merito al possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di insegnante di teoria, istruttore pratico o istruttore professionale di vela di cui all’articolo 10 del presente regolamento;
e) il certificato attestante l’idoneità psicofisica degli istruttori pratici di cui all’articolo 49-septies, comma 14, del codice;
f) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal responsabile didattico in merito al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 49-septies, commi 4 e 6, del codice;
g) l’attestazione comprovante il versamento dei diritti di istruttoria secondo la misura e le modalità previste dall’amministrazione competente;
h) l’eventuale attestazione comprovante l’adesione al consorzio di scuole nautiche rilasciata dal legale rappresentante del consorzio medesimo.
Art. 4.
Requisiti minimi di capacità patrimoniale o finanziaria
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività, la scuola nautica è tenuta a dimostrare una capacità patrimoniale non inferiore a 50.000 euro tramite la presentazione di un’attestazione rilasciata da un revisore legale, iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la scuola nautica può dimostrare una capacità finanziaria non inferiore a 50.000 euro tramite la presentazione di un’attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero società finanziarie ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, utilizzando il modello in Allegato I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. I requisiti di cui al presente articolo non si applicano agli istituti tecnici di cui all’articolo 49-septies, comma 9, del codice, in quanto amministrazioni pubbliche.
Art. 5.
Modifiche dell’attività
1. La scuola nautica presenta una SCIA di variazione al SUAP nei seguenti casi:
a) trasferimento, ampliamento di sede o modifica dei locali;
b) apertura di ciascuna ulteriore sede secondaria rispetto a quella principale, dimostrando il possesso dei requisiti prescritti, a eccezione della capacità finanziaria, che è dimostrata per la sola sede principale;
c) modifica o integrazione della tipologia di attività di cui all’articolo 2, comma 2, dimostrando il possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal presente regolamento;
d) inserimento, sostituzione, distoglimento delle unità da diporto adibite all’esercizio dell’attività;
e) variazione dell’organico della scuola nautica per inserimento o distrazione di insegnante, istruttore, istruttore professionale di vela, responsabile didattico.
2. La scuola nautica presenta al SUAP una comunicazione di variazione o subingresso nei seguenti casi:
a) subingresso nell’attività tramite atti di cessione o conferimento d’azienda, fusione per incorporazione, scissione, donazione, comodato, affitto di azienda, successione o altre cause di subentro;
b) modifica della ragione sociale o denominazione dell’impresa;
c) variazione della composizione societaria per cessione o variazione di quote societarie o del capitale sociale che può intervenire con o senza variazione della ragione sociale.
3. Nel caso di decesso, sopravvenuta incapacità fisica o giuridica o altro grave impedimento del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica, gli eredi o gli aventi causa ne danno comunicazione al SUAP, entro trenta giorni dall’evento, e possono richiedere di proseguire l’attività, provvedendo a designare un sostituto in possesso dei requisiti prescritti. Fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte dell’amministrazione competente, la comunicazione consente la prosecuzione dell’attività di scuola nautica per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data della comunicazione nonché per ulteriori sei mesi a seguito di nuova comunicazione. Scaduti detti termini, per continuare l’attività gli eredi o gli aventi causa presentano la comunicazione di subingresso nell’attività. Il subingresso è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
4. Il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica, per motivate esigenze, può sospendere, per massimo due volte, l’esercizio dell’attività per un periodo complessivo di non oltre dodici mesi, previa comunicazione al SUAP, decorsi inutilmente i quali senza che l’attività sia regolarmente ripresa a seguito di comunicazione al SUAP, l’attività si intende cessata.
Art. 6.
Apertura di sedi secondarie
1. L’apertura di sedi secondarie, ubicate in territori ricadenti nella competenza di amministrazioni diverse da quelle della sede principale, è comunicata al SUAP territorialmente competente per la sede principale che la trasmette al SUAP territorialmente competente per la sede secondaria.
2. Per ciascuna sede secondaria deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti ad eccezione della capacità patrimoniale che deve essere dimostrata solo per la sede principale.
3. In caso di sospensione dall’esercizio dell’attività di scuola nautica ai sensi dell’articolo 49-septies, comma 18, del codice e per la durata della stessa, non è consentita l’apertura di sedi secondarie.
Art. 7.
Caratteristiche dei locali
1. Salvo l’ipotesi di cui al comma 3, i locali sono in via esclusiva adibiti all’esercizio dell’attività di scuola nautica, sono dichiarati nella SCIA e possiedono le seguenti caratteristiche strutturali e funzionali:
a) conformità al regolamento edilizio vigente nonché alla normativa in materia di prescrizioni igienico-sanitarie, agibilità e abitabilità, destinazione d’uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche e a ogni altra disposizione in tema di acceso e uso di locali aperti al pubblico;
b) un’aula indipendente di almeno venticinque metri quadrati di superficie e comunque di superficie tale da garantire la disponibilità di almeno uno virgola cinquanta metri quadrati di superficie per ciascun allievo, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e da altri locali di ricevimento del pubblico;
c) un ufficio di segreteria di almeno dieci metri quadrati di superficie ubicato nella stessa sede e con ingresso autonomo;
d) servizi igienici adeguati secondo la vigente normativa.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 22, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole nautiche autorizzate all’esercizio dell’attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo il caso di trasferimento di sede.
3. Se la scuola nautica ha titolo a svolgere anche l’attività di autoscuola di cui all’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, i locali possono avere in comune l’ingresso, gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico e i servizi igienici. Le autoscuole possono avere in comune con le scuole nautiche anche l’aula per le lezioni teoriche.
Art. 8.
Caratteristiche delle dotazioni d’arredo e di uso didattico
1. Le scuole nautiche dispongono di un’adeguata dotazione di arredi e strumentazione per l’uso didattico da impiegare per le lezioni teoriche, commisurata al numero massimo di allievi determinato in relazione alla superficie dell’aula, che consenta a ciascun allievo di partecipare attivamente alle lezioni e di acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte nautiche, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.
2. L’arredamento dell’aula adibita all’insegnamento teorico è composto almeno dai seguenti elementi:
a) una cattedra o tavolo da insegnante;
b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri uno virgola dieci di lunghezza e zero virgola ottanta di altezza o una lavagna luminosa;
c) postazioni a sedere per gli allievi, dotate di tavolo o piano di scrittura, in proporzione alla superficie dell’aula;
d) due tavoli da carteggio.
3. La dotazione minima del materiale didattico per le lezioni teoriche è costituita da:
a) strumenti:
1) bussola magnetica nautica;
2) barometro aneroide, termometro e orologio sul quale sono indicati i minuti di silenzio radio;
3) strumento di radio posizionamento GPS;
4) cintura di salvataggio;
5) razzo a paracadute inerte, fuoco a mano inerte e boetta fumogena;
6) estintore portatile;
7) apparato VHF marino (anche portatile) conforme alla normativa vigente;
8) cime di differente diametro;
b) sussidi didattici:
1) fac-simile della tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
2) carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche e altro materiale per carteggiare;
3) tavole per il calcolo delle rette d’altezza, tavole nautiche, tavole di marea ed effemeridi nautiche, per le sole scuole nautiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c);
4) carte di analisi meteorologica, per le sole scuole nautiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c);
5) rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste, per le sole scuole nautiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c);
6) rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
7) modello in scala di sezione di un’unità da diporto ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
8) rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una imbarcazione a vela ovvero modello in scala;
9) rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino ovvero relativo modello;
10) rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
11) rappresentazione grafica raffigurante i segnali sonori previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare;
12) rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l’utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;
c) documentazione didattica:
1) un volume del portolano del Mediterraneo;
2) elenco dei fari e segnali da nebbia;
3) radioservizi per la navigazione parte I e II;
4) un fascicolo degli avvisi ai naviganti;
5) pubblicazione n. 1111 dell’Istituto idrografico della Marina militare;
6) regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare.
4. I sussidi didattici, ad eccezione delle carte nautiche, possono essere resi disponibili tramite sistemi audiovisivi interattivi e supporti multimediali.
Art. 9.
Unità da diporto
1. La disponibilità dell’unità da diporto è dimostrata attraverso la presentazione di copia semplice di:
a) atto o documento che attesta la proprietà totale dell’unità;
b) atto o documento che attesta l’utilizzazione in locazione finanziaria dell’unità;
c) dichiarazione di armatore;
d) contratto di locazione registrato della durata di almeno sei mesi, avente a oggetto l’uso commerciale ai fini dell’insegnamento professionale della navigazione da diporto, con attestazione che la scuola nautica è conduttrice unica dell’unità;
e) contratto di comodato d’uso gratuito o oneroso registrato della durata di almeno sei mesi, avente ad oggetto l’uso commerciale ai fini dell’insegnamento professionale della navigazione da diporto, con attestazione che la scuola nautica è comodataria unica dell’unità.
2. La disponibilità di ulteriori unità da diporto può essere comprovata mediante l’adesione della scuola nautica ad un consorzio, costituito ai sensi dell’articolo 49-septies, comma 1, del codice.
3. Le unità da diporto adibite all’esercizio dell’attività di scuola nautica hanno a bordo i documenti di navigazione e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni.
Devono, altresì:
a) essere abilitate almeno per il tipo di navigazione per cui si erogano i corsi di conseguimento della patente nautica;
b) avere copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni vigenti, per eventuali danni alle persone imbarcate e a terzi durante lo svolgimento delle suddette attività. La polizza assicurativa indica espressamente che l’assicurazione è estesa anche agli eventuali danni causati nell’esercizio dell’attività di scuola nautica da parte di soggetti diversi dal contraente della polizza assicurativa;
c) esporre in maniera ben visibile, su ciascuna murata, un contrassegno riportante la scritta «SCUOLA NAUTICA» di dimensioni minime centimetri cento di lunghezza e venti di altezza.
Art. 10.
Personale docente delle scuole nautiche
1. Il personale docente può operare nella sede principale e nelle sedi secondarie della medesima o di altre scuole nautiche o nei consorzi.
2. Nelle scuole nautiche è abilitato a svolgere l’attività di insegnamento teorico anche il personale docente degli istituti tecnici, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di apparati e impianti marittimi, di cui all’articolo 49-septies, comma 12, del codice, che abbia conseguito l’abilitazione all’insegnamento della disciplina scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo, che sia o sia stato per almeno cinque anni titolare nella classe di concorso A-43, ovvero che sia in quiescenza da non più di cinque anni.
Art. 11.
Modalità di svolgimento dell’attività di formazione
1. L’attività di formazione è articolata in corsi che prevedono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche nella misura minima indicata nell’Allegato II, che costituisce parte integrante del presente rgolamento.
2. Le sessioni di formazione hanno la durata massima di quattro ore giornaliere.
3. La scuola nautica rilascia all’allievo un attestato di frequenza relativo allo svolgimento delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche. L’attestato è redatto in duplice originale di cui uno consegnato all’allievo e l’altro conservato per cinque anni agli atti della scuola nautica.
Art. 12.
Disposizioni sull’attività della scuola nautica
1. La scuola nautica espone nella sede principale e nelle eventuali sedi secondarie in luogo visibile al pubblico:
a) la SCIA recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato dal SUAP;
b) copia del certificato d’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) il tariffario compilato in modo chiaro e leggibile e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della scuola nautica, munito del visto dell’amministrazione competente;
d) i giorni e gli orari di apertura al pubblico e delle lezioni teoriche;
e) i periodi di chiusura della scuola.
2. Le informazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 possono essere, in alternativa all’esposizione presso la scuola nautica, pubblicate sul sito internet aziendale.
3. La scuola nautica presenta all’amministrazione competente il registro d’iscrizione degli allievi per l’apposizione del visto entro quindici giorni dalla data di presentazione della SCIA. Analoga procedura deve essere seguita nel caso di esaurimento delle pagine del registro.
4. La scuola nautica cura la tenuta e l’aggiornamento del registro d’iscrizione degli allievi con specifico riferimento ai seguenti dati:
a) numero progressivo di iscrizione;
b) data di iscrizione;
c) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, tipo e numero del documento di identità e data del rilascio;
d) categoria di abilitazione richiesta, con specifico riferimento all’eventuale abilitazione alla conduzione a vela;
e) data degli esami di teoria e relativo esito;
f) data degli esami pratici e relativo esito;
g) numero patente nautica e data di rilascio ed eventuali note;
h) sia per le scuole nautiche che per i consorzi di istruzione per la nautica, indicazione del trasferimento o provenienza dell’allievo.
5. Sul registro non sono ammesse cancellature né raschiature, gli eventuali errori sono corretti mantenendo visibile l’errore e le correzioni sono convalidate dal titolare o legale rappresentante della scuola nautica tramite sottoscrizione a margine. Il registro è tenuto a disposizione del personale preposto alla vigilanza.
6. I consorzi per l’istruzione nautica compilano il registro di iscrizione degli allievi, vidimato in osservanza delle disposizioni di cui al comma 3.
7. I registri di cui ai commi 3 e 6 sono compilati giornalmente in ordine cronologico, numerati progressivamente in ogni loro pagina e tenuti a disposizione delle amministrazioni competenti per cinque anni.
8. Durante le esercitazioni pratiche, a bordo dell’unità è tenuta una copia della SCIA, recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato dal SUAP, nonché copia delle domande di ammissione agli esami degli allievi presenti a bordo, completa di visto dell’autorità marittima o dell’ufficio motorizzazione civile presso cui sono state presentate. Le domande, accompagnate da un documento d’identità personale, costituiscono autorizzazione per le esercitazioni pratiche.
Art. 13.
Cessazione dell’attività
1. Il titolare o legale rappresentante della scuola nautica comunica al SUAP l’avvenuta cessazione dell’attività e trasferisce gli allievi iscritti che non hanno completato i corsi e gli esami ad altra scuola nautica indicata dall’allievo.
2. L’esercizio dell’attività di scuola nautica cessa:
a) per decesso del titolare o del legale rappresentante, salva l’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 3;
b) per scioglimento della società o fallimento della società o del titolare della scuola nautica;
c) per rinuncia espressa all’esercizio dell’attività;
d) per ingiustificata sospensione per tre mesi o mancato esercizio dell’attività;
e) per mancata ripresa dell’attività dopo il periodo di sospensione di cui all’articolo 5, comma 4, o per interdizione dall’esercizio dell’attività disposta ai sensi del presente regolamento.
Art. 14.
Consorzi di scuole nautiche
1. L’attività di scuola nautica può essere esercitata anche in forma di consorzio di scuole nautiche secondo le disposizioni di cui agli articoli da 2602 a 2615-ter del codice civile. Salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, ai consorzi si applicano le disposizioni del presente regolamento riferite alle scuole nautiche.
2. Il legale rappresentante del consorzio presenta la SCIA secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 5, indica le scuole aderenti al consorzio e dichiara che la sede del consorzio è in uno dei comuni in cui ha sede una delle scuole nautiche consorziate e che le scuole nautiche aderenti al consorzio hanno sede nella medesima provincia ove è ubicato il consorzio, fatta salva l’ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse, purché limitrofi al comune in cui è ubicata la sede del centro stesso.
3. Al consorzio possono essere iscritti soltanto gli allievi provenienti dalle scuole nautiche aderenti allo stesso, previa annotazione sull’apposito registro.
4. Ciascuna scuola nautica aderente a un consorzio deve svolgere, per i propri allievi, almeno i corsi teorici e pratici finalizzati al conseguimento delle patenti nautiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) a motore e può demandare al consorzio, integralmente o parzialmente, corsi teorici e pratici finalizzati al conseguimento delle altre patenti nautiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c).
5. Le scuole nautiche continuano ad esercitare autonomamente le attività non demandate al consorzio.
6. Le scuole nautiche comunicano all’amministrazione competente, entro quindici giorni, l’adesione ovvero il recesso da un consorzio nonché ogni informazione relativa a variazioni nello svolgimento dei corsi direttamente eseguiti o delegati.
Art. 15.
Istituti tecnici
1. La SCIA presentata al SUAP dagli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, ai sensi dell’articolo 49-septies, comma 9, del codice, è sottoscritta dal dirigente scolastico. L’amministrazione competente trasmette la relativa documentazione agli uffici scolastici regionali competenti per territorio ai fini dell’esercizio della vigilanza di cui al comma 9 del presente articolo.
2. Nella SCIA sono dichiarati:
a) la denominazione dell’istituto;
b) la sede dell’istituto e le eventuali sedi secondarie;
c) la tipologia di attività e le categorie di patenti nautiche per le quali si presenta la SCIA;
d) i dati anagrafici e il codice fiscale del dirigente scolastico e del responsabile didattico;
e) i dati anagrafici e il codice fiscale degli insegnanti di teoria, degli istruttori pratici e degli istruttori professionali di vela;
f) la disponibilità dei locali, degli arredi, delle dotazioni e degli strumenti tecnici e didattici per le lezioni teoriche in conformità agli articoli 7 e 8;
g) il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 49-septies, commi 4 e 6, del codice.
3. Alla SCIA sono allegati:
a) la planimetria in scala 1:100 timbrata e firmata da un professionista abilitato, corredata da sezioni, conteggi della superficie netta degli ambienti e rapporti aero-illuminanti;
b) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, della proprietà o della disponibilità delle unità da diporto di cui all’articolo 9 del presente regolamento, indicando i relativi luoghi di ormeggio;
c) le dichiarazioni rese dal personale docente della scuola nautica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in merito al possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di insegnante di teoria o istruttore pratico o istruttore professionale di vela di cui all’articolo 10 del presente regolamento;
d) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal responsabile didattico in merito al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 49-septies, commi 4 e 6, del codice;
e) l’attestazione comprovante il versamento dei diritti di istruttoria secondo la misura e le modalità previste dall’amministrazione competente;
f) il certificato attestante l’idoneità psicofisica degli istruttori pratici di cui all’articolo 49-septies, comma 14, del codice.
4. L’istituto tecnico produce all’amministrazione competente il registro d’iscrizione degli allievi per l’apposizione del visto. Analoga procedura deve essere seguita nel caso di esaurimento delle pagine del registro.
5. I requisiti e le condizioni previsti per la presentazione della SCIA devono permanere per tutto il periodo di esercizio dell’attività.
6. Il dirigente scolastico presenta la SCIA di variazione al SUAP nei seguenti casi:
a) variazione del dirigente scolastico o del responsabile didattico;
b) modifica o integrazione della tipologia di attività di cui all’articolo 2, comma 2, dimostrando il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
7. Il dirigente scolastico, per motivate esigenze documentate, può sospendere l’esercizio dell’attività per un periodo massimo di dodici mesi, previa comunicazione al SUAP, decorsi inutilmente i quali senza che l’attività sia regolarmente ripresa, l’attività si intende cessata.
8. Nei casi di modifica della denominazione, sospensione volontaria, ripresa o cessazione dell’attività, la comunicazione è effettuata al SUAP nei modi stabiliti dal presente regolamento.
9. L’attività di vigilanza amministrativa prevista dall’articolo 49-septies, comma 9, del codice, è esercitata dagli Uffici scolastici regionali di riferimento ed è limitata alle condizioni e ai requisiti di cui al presente articolo e all’articolo 17 del presente regolamento.
Art. 16.
Autoscuole
1. Alle autoscuole di cui all’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 che presentano la SCIA per l’esercizio dell’attività di scuola nautica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 49-septies del codice e del presente regolamento.
Art. 17.
Modalità di svolgimento dei controlli
1. L’attività di vigilanza delle amministrazioni competenti è esercitata sulle scuole nautiche, le sedi secondarie e i luoghi di ormeggio ubicati nel territorio di competenza, anche tramite forme di collaborazione istituzionale con le amministrazioni a vario titolo coinvolte. Dette amministrazioni assicurano il coordinamento dei controlli nel caso di scuole nautiche aventi sedi o luoghi di ormeggio ubicati nei territori ricadenti nella competenza territoriale di amministrazioni diverse.
2. I controlli, effettuati con cadenza almeno triennale, concernono la gestione dell’attività di scuola nautica e il permanere dei requisiti prescritti nel codice e nel presente regolamento, avuto principale riguardo a:
a) presentazione della SCIA;
b) possesso e mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi;
c) verifica della regolare tenuta del registro di iscrizione degli allievi;
d) verifica dei requisiti di idoneità di insegnanti di teoria, istruttori pratici, istruttori professionali di vela e responsabile didattico;
e) verifica della regolare esecuzione dei corsi, del rispetto dello svolgimento dell’attività di formazione e della corretta gestione dell’attività della scuola nautica;
f) accertamento della avvenuta affissione al pubblico della SCIA recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato o dell’autorizzazione già rilasciata;
g) affissione al pubblico del tariffario e degli orari di apertura della scuola;
h) conformità delle unità da diporto alle caratteristiche prescritte e assolvimento dell’obbligo assicurativo;
i) idoneità e completezza delle attrezzature impiegate nell’attività didattica;
l) caratteristiche dei locali adibiti alla attività didattica.
Art. 18.
Diffida, sospensione e interdizione
1. In caso di irregolarità, omissioni o violazioni nell’esercizio dell’attività di scuola nautica ovvero in caso di perdita dei requisiti prescritti, le amministrazioni competenti adottano, tenuto conto della gravità della fattispecie, un provvedimento motivato di diffida, di sospensione o di interdizione dall’esercizio dell’attività.
2. Il provvedimento di diffida è adottato nei casi di:
a) irregolare tenuta del registro d’iscrizione degli allievi;
b) mancata esposizione della SCIA recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato o del provvedimento autorizzativo già rilasciato;
c) mancata esposizione del tariffario o applicazione di tariffe diverse da quelle esposte;
d) mancata comunicazione delle modifiche apportate ai locali;
e) mancata comunicazione dell’uscita della scuola nautica da un consorzio e di adesione a un altro consorzio entro il termine di cui all’articolo 14, comma 6;
f) partecipazione alle lezioni di teoria di allievi non iscritti nel registro d’iscrizione degli allievi;
g) partecipazione alle esercitazioni pratiche a bordo del mezzo nautico di allievi non iscritti nel registro d’iscrizione degli allievi;
h) mancato rispetto dell’attività di formazione minima.
3. Il provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività di scuola nautica da uno a sei mesi è adottato se:
a) la scuola nautica non ha sanato le irregolarità contestate dalle amministrazioni vigilanti nel provvedimento di diffida;
b) il personale insegnante o istruttore impiegato non è stato dichiarato nella SCIA o risulta privo dei requisiti prescritti;
c) l’attività è stata trasferita in altri locali senza presentazione della SCIA di variazione della sede;
d) è intervenuta l’adozione di tre provvedimenti di diffida nel corso dell’ultimo biennio;
e) sono intervenute variazioni nella titolarità della scuola nautica o del legale rappresentante nel caso di società o consorzi, non segnalate con SCIA di variazione;
f) sono utilizzate per le esercitazioni pratiche unità da diporto non dichiarate in sede di SCIA o non conformi o non in regola con le dotazioni di sicurezza e con le visite periodiche prescritte dalle disposizioni vigenti e con gli obblighi assicurativi.
4. Il provvedimento di interdizione dall’esercizio dell’attività è adottato nei casi di:
a) perdita di uno o più requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività di scuola nautica;
b) perdita della capacità patrimoniale o finanziaria di cui all’articolo 4;
c) perdita dei requisiti morali;
d) inidoneità o indisponibilità dei locali o mancanza dell’attrezzatura tecnica e didattica;
e) impiego di personale insegnante o istruttore in possesso dei requisiti prescritti ma non dichiarato nella SCIA, anche dopo la sospensione comminata ai sensi del comma 3, lettera b);
f) impiego di personale insegnante o istruttore per le esercitazioni pratiche non in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle relative funzioni, anche dopo la sospensione dall’esercizio dell’attività comminata ai sensi del comma 3, lettera b);
g) indisponibilità delle unità da diporto idonee per le esercitazioni e gli esami;
h) svolgimento dell’attività di insegnamento teorico in sedi diverse da quelle indicate nella SCIA o già autorizzate;
i) mancata osservanza del provvedimento di sospensione di cui al comma 3;
l) adozione di più di due provvedimenti di sospensione dell’attività nell’arco dell’ultimo quinquennio.
Art. 19.
Attività pubblicitaria
1. Le scuole nautiche e i consorzi di scuole nautiche possono svolgere pubblicità informativa sulle attività di formazione e preparazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse con qualunque mezzo, anche informatico, devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altre scuole nautiche, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. In ogni caso, le informazioni devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
Art. 20.
Tariffario
1. La scuola nautica presenta il tariffario all’amministrazione competente per territorio ai fini dell’apposizione del visto. Analoga procedura deve essere seguita in caso di modifiche del tariffario.
2. Il tariffario deve rispettare gli importi minimi indicati nell’allegato III, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si può procedere ad aggiornare le tariffe di cui all’allegato III.
3. Il tariffario deve indicare:
a) in relazione ad ogni tipologia di patente nautica, il corrispettivo complessivo richiesto per ciascun corso, comprensivo delle lezioni di teoria e di pratica;
b) per ciascun corso, il numero delle lezioni di teoria, il numero delle esercitazioni a motore ed eventualmente a vela comprese nel corrispettivo e la durata delle lezioni;
c) i servizi e le prestazioni compresi nel corrispettivo dovuto alla scuola nautica;
d) eventuali oneri aggiuntivi non ricompresi nel corrispettivo.
4. Le amministrazioni competenti, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottano un modello di tariffario che le scuole nautiche sono tenute ad utilizzare.
Art. 21.
Trattamento dei dati e misure di riservatezza e sicurezza
1. L’amministrazione competente è titolare del trattamento dei dati personali raccolti relativi all’esercizio delle scuole nautiche di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), dei dati attestanti l’insussistenza o il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 49-septies, comma 6, del codice richiamato dall’articolo 3, comma 2, lettera l) del presente regolamento, nonché dei dati personali inerenti al provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall’esercizio dell’attività, o di interdizione dall’esercizio dell’attività. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché a quelle nazionali vigenti.
2. L’amministrazione competente assicura che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Le scuole nautiche e i consorzi sono titolari del trattamento dei dati anagrafici degli insegnanti di teoria, degli istruttori pratici, dei dati anagrafici e di quelli relativi al trasferimento o provenienza degli allievi, nonché della tenuta e l’aggiornamento del registro d’iscrizione degli allievi.
4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentito il Garante della protezione dei dati personali, vengono individuati, nel rispetto, in particolare, dei principi di proporzionalità rispetto alla specifica finalità perseguita e di minimizzazione, le modalità e i tempi di conservazione dei dati personali, da limitarsi al tempo strettamente indispensabile alla sola realizzazione dei compiti attinenti all’attività oggetto di autorizzazione, nonché le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza del trattamento, con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.
Art. 22.
Regime transitorio
1. Le scuole nautiche e i consorzi già in esercizio adeguano lo svolgimento della propria attività alla disciplina di cui all’articolo 49-septies del codice e al presente regolamento, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ovvero, se antecedente, entro la data di presentazione della prima SCIA di variazione. Con riferimento alle unità da diporto, l’adeguamento è conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 2021, recante adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 28 settembre 2021.
2. Trascorso il periodo di cui al comma 1 senza che le scuole nautiche e i consorzi si siano adeguati alle disposizioni del presente regolamento, l’amministrazione competente invia ai soggetti interessati una diffida ad adempiere entro l’ulteriore termine di due mesi, trascorso il quale adotta il provvedimento di interdizione dall’esercizio dell’attività.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i dati che le amministrazioni competenti trasmettono, entro il 31 gennaio e con riferimento all’annualità precedente, al medesimo Ministero.
Art. 23.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 agosto 2023
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI
Il Ministro dell’economia e delle finanze
GIORGETTI
Il Ministro dell’istruzione e del merito
VALDITARA
Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
Allegato 1 al Decreto n. 142 del 30/08/2023
(Articolo 4)
CARTA INTESTATA
(dell’azienda o istituto di credito ovvero società finanziaria
con capitale sociale non inferiore a € 2.500.000,00)
ATTESTAZIONE
A richiesta dell’interessato si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al/alla
sig./società ___________________ P.IVA/C.F. _____________________________
nella forma tecnica di __________________________________________________
un affidamento di euro ______________________________ (_______)
_____________________, lì ______________
Firma ___________________
Allegato 2 al Decreto n. 142 del 30/08/2023
(Articolo 11)
Patente nautica | Lezioni di teoria (ore) |
Esercitazioni pratiche individuali unità a motore della durata di 1 ora |
Esercitazioni pratiche individuali unità a vela e motore della durata di 1 ora |
D, tipo D1 | 5 | 5 | - |
A C D, tipo D2 entro 12 miglia |
20 | 5 | 5 |
A C D, tipo D2 senza limite dalla costa |
40 (20 se in possesso di patente entro 12 miglia) |
5 (non necessarie se in possesso di patente entro 12 miglia dalla costa) |
5 (non necessarie se in possesso di patente entro 12 miglia dalla costa con abilitazione a vela) |
B | 60 | 5 | - |
Allegato 3 al Decreto n. 142 del 30/08/2023
(Articolo 20)
TARIFFARIO
Patente | Motore € | Vela € |
Cat. D, tipo D1 | 700,00 | - |
Cat. A-C-D, tipo D2, entro 12 miglia dalla costa | 1.100,00 | 1.100,00 |
Integrazione da entro 12 miglia a senza limiti | 600,00 | 600,00 |
Cat. A-C-D, tipo D2 senza alcun limite dalla costa | 1.400,00 | 1.400,00 |
Cat. B | 3.000,00 | - |
Uscite pratiche supplementari a quelle già incluse nei corsi | ||
Uscite pratiche a motore 1 ora | 90 | |
Uscite pratiche a vela 1 ora | 90 | |
Uscite pratiche nave | 500 |
Le tariffe si intendono comprensive di ogni altro onere posto a carico dei clienti, al netto delle spese amministrative di presentazione della domanda di ammissione all'esame, di rilascio della patente nautica e del certificato medico.
Vedi anche: