Articolo 233 - CdS
Art. 233.
Norme transitorie relative al titolo I
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizione contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 162 convertito con modificazioni della legge 27 maggio 1993 n. 162.
Vedi anche:
17/07/2009
Disposizione transitoria.