Articolo 407 - Regolamento di Attuazione
(Artt. da 232 a 240 Cod. Str.)
Art. 407. Regolamento di Attuazione
Disposizione transitoria
1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del Codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del Codice.
Vedi anche:
Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione.
Norme transitorie relative al titolo I.
Norme transitorie relative al titolo II.
Norme transitorie relative al titolo III.
Norme transitorie relative al titolo IV.
Art. 237. Norme transitorie relative al titolo V.
Norme transitorie relative al titolo VI.
Norme transitorie relative al titolo VII.
Entrata in vigore delle norme del presente codice.