Articolo 235 - CdS
Art. 235.
Norme transitorie relative al titolo III
1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati.
2. Le disposizioni del capo II del titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal primo ottobre 1993, salvo che per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
3. Le disposizioni della sezioni I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
4. Il Ministro per i trasporti può, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, più breve in relazione anche all'incidenza di tali requi siti o caratteristiche sulla sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme già in vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonchè a tutti gli adempimenti consequenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1° ottobre 1993. Salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tutt'ora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti. Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà. Alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV del titolo I (Circolazione su strada delle macchine agricole e dalle macchine operatrici), sia in ordine alle loro caratteristiche che alla loro costruzione ed omologazione, alla circolazione alla revisione ed alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente articolo. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia che possono essere immessi in circolazione senza necessità di successivi adeguamenti con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1999. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni per essi previgenti.
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