Articolo 239 - CdS
Art. 239.
Norme transitorie relative al titolo VII
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire da mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal primo ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.
Vedi anche:
17/07/2009
Disposizione transitoria.