Articolo 266 - Regolamento di Attuazione
(Art. 104 Cod. Str.)
Art. 266. Regolamento di Attuazione
Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'articolo 104, commi 7 ed 8, del Codice, debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato da1 ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a direttive Cee o a regolamenti Ece-Onu, recepiti dal ministero dei Trasporti e della Navigazione, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10ø, verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360°.
3. Sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di attrezzi o particolari costruttivi e funzionali della macchina, a condizione che tali zone non superino il valore massimo complessivo di 60ø, con un valore massimo di 30° per ogni singola zona, misurato su un piano orizzontale passante per il centro del dispositivo. L'angolo tra due zone di mascheramento non deve risultare inferiore a 20°. Più zone contigue di mascheramento possono essere considerate come unica zona di mascheramento se il loro valore totale, inclusi gli angoli tra di esse, non supera i 30°.
4. Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile.
5. Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno 2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione.
6. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
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