Articolo 267 - Regolamento di Attuazione
(Art. 104 Cod. Str.)
Art. 267. Regolamento di Attuazione
Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali
1. Per le macchine agricole semoventi eccezionali dovrà essere verificato che il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti assi non sia mai inferiore
2. Tale rapporto non deve essere inferiore a 0,18 per le macchine agricole semoventi eccezionali aventi velocità inferiori a 15 km/h ovvero a 0,15 per le macchine semicingolate.
Vedi anche:
Sagome e masse limite delle macchine agricole.