Articolo 367 - Regolamento di Attuazione
(Art. 168 Cod. Str.)
Art. 367. Regolamento di Attuazione
Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose
1. Fatte salve le disposizioni generali previste dal Codice della strada per la fermata e la sosta dei veicoli, con decreto del ministro dei Trasporti possono essere prescritte particolari condizioni di sicurezza per lo stazionamento dei veicoli che trasportano merci pericolose.
Vedi anche:
Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.