Articolo 368 - Regolamento di Attuazione
(Art. 168 Cod. Str.)
Art. 368. Regolamento di Attuazione
Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità
1. É vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, fatte salve le condizioni di ammissibilità previste nel presente articolo nonchè le competenze del ministero dei Lavori pubblici e degli enti proprietari delle strade.
2. É ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del Codice, purchè tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto.
3. La Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare singole specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto.
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