Articolo 406 - Regolamento di Attuazione
(Art. 231 Cod. Str.)
Art. 406. Regolamento di Attuazione
Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie
1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del Codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme.
2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti.
3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione delle leggi 27 dicembre 1973 n. 942, 25 novembre 1975, n. 707 e 16 aprile 1987, n. 183, nonchè le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilità e ad eliminare le barriere architettoniche, nonchè quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata e modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 229 del Codice.
Vedi anche: