Decreto Ministero dei Trasporti - 05/10/2009 - Dispositivi lampeggianti
OGGETTO: Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile.
(GU n. 247 del 23/10/2009)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, il quale demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'individuazione dei conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di protezione civile legittimati all'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;
Visti gli articoli 91, 93 e 138 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme relative alla «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante la «Legge-quadro sul volontariato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;
Vista la proposta del Dipartimento della protezione civile espressa con nota prot. n. DPC/CG/0037663 del 3 giugno 2009;
Considerato che l'attuazione della modifica introdotta all'art. 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ad opera del citato decreto-legge n. 172 del 2008 costituisce presupposto essenziale al fine di consentire l'efficace svolgimento dei servizi di protezione civile in situazione di emergenza ed urgenza;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla individuazione dei soggetti legittimati, nell'espletamento dei servizi di protezione civile, all'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti autorizzati all'utilizzo dei dispositivi supplementari su veicoli adibiti all'espletamento di servizio di protezione civile.
1. Ai sensi dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 210 del 2008, l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, è consentito, per l'espletamento di servizi urgenti di istituto, ai conducenti di:
a) autoveicoli e motoveicoli in uso al Dipartimento della Protezione civile, immatricolati ai sensi dell'art. 138 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;
b) autoveicoli e motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile impiegati in caso di emergenze di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi.
Vedi anche: