Ordinanza tribunale Bologna - 18/07/2018 - n. 5789 - Revoca patente
ORDINANZA TRIBUNALE DI BOLOGNA
18 luglio 2018, n. 5789
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice ha pronunciato la seguente
Ordinanza ex art. 700 c.p.c
A) A. A. in data 14 giugno 2018 depositava ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti al Tribunale intestato (in riassunzione del procedimento cautelare n. 1743/2018 R.G. instaurato avanti al Tribunale di Reggio Emilia, conclusosi con ordinanza 30 maggio 2018 dichiarativa della competenza del Tribunale di Bologna ex art. 25 c.p.c. con conseguente cancellazione della causa dal ruolo), esponendo in fatto:
- di essere stato coinvolto in un incidente automobilistico in data 23 novembre 2014 (ponendosi alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro e cagionando la morte della persona offesa);
- di avere subìto il ritiro immediato della patente;
- che il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia in data 3 dicembre 2014 disponeva in via cautelare, ai sensi dell'art. 186 bis del Codice della Strada, la sospensione della patente di guida per anni tre dal 23 novembre 2014 -data di effettivo ritiro -;
- che in data 21 aprile 2016 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia emetteva sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) con riferimento ai reati di guida in stato di ebbrezza e di omicidio colposo e inoltre ai sensi dell'art. 222 co. 2 del Codice della Strada irrogava all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per anni tre;
- che la sentenza diveniva irrevocabile in data 13 maggio 2016;
- che il Prefetto con provvedimento in data 7 dicembre 2016 metteva in esecuzione la sanzione accessoria;
- di avere chiesto nel 2018 di potersi sottoporre a nuovo esame di guida;
- che la Motorizzazione Civile con provvedimento in data 2 marzo 2018 esprimeva parere negativo sul presupposto che i tre anni non fossero ancora decorsi poiché da calcolarsi a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento.
In ordine al fumus, il ricorrente deduceva:
- che l'espressione di cui all'art. 219 co. 3 ter CdS "non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato" andava correttamente riferita alla data dell'evento;
- che, andando di diverso avviso, il triennio "senza guida" sarebbe stato dilatato oltre ogni ragione e sarebbe stato agganciato alla durata del processo penale cioè a fattori esterni alla condotta del ricorrente;
- che nel caso in esame il presofferto era pari a 17 mesi (dal 3 dicembre 2014, data di sospensione prefettizia della patente di guida, al 13 maggio 2016, data del passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento);
- che, detraendo 17 mesi dal triennio della revoca, era possibile constatare che il triennio era già decorso.
In ordine al periculum, il ricorrente delineava la propria situazione personale e familiare che rendeva necessario il veicolo per le esigenze di vita quotidiana, e valorizzava anche il comportamento corretto serbato dopo il sinistro.
Il ricorrente concludeva quindi chiedendo che fosse riconosciuto che alla data di diniego di ammissione all'esame di guida (2 marzo 2018) il triennio di sottrazione della patente era già esaurito.
Il MINISTERO delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituitosi in data 26 giugno 2018:
- valorizzava il dato testuale dell'art. 219 comma 3 bis del Codice della Strada, laddove richiama l'accertamento del reato per farvi decorrere il triennio della revoca, e deduceva che l'accertamento del reato costituisce attività attribuita in via esclusiva all'autorità giudiziaria penale e va tenuto distinto dall'accertamento del fatto (effettuato in sede amministrativa al momento del sinistro);
- contestava la detraibilità del c.d. presofferto (conteggiato dal ricorrente a partire dal ritiro della patente), evidenziando che la sospensione della patente ha natura cautelare mentre la revoca ha natura sanzionatoria;
- contestava la sussistenza del presupposto del periculum in mora e anche l'irrilevanza del rappresentato ravvedimento del ricorrente.
Concludeva quindi chiedendo che il ricorso fosse rigettato con il favore delle spese.
All'esito dell'udienza del 12 luglio 2018 il procedimento era trattenuto in riserva sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
B) La domanda cautelare è fondata e va accolta, per le seguenti ragioni.
1. Il ricorrente A. A. in data 23 novembre 2014 (quando era infraventunenne essendo nato il 1° dicembre 1995), in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico di 1, 5 grammi per litro) e tenendo una velocità superiore a quella consentita, mentre si trovava alla guida di un'autovettura cagionò la morte di una persona.
La Polizia Stradale di Reggio Emilia intervenne sul posto, effettuando i necessari accertamenti e provvedendo a inviare la comunicazione di notizia di reato alla Procura competente (doc.ti 1, e 3 pag. 4, ric.).
Fecero seguito:
- il ritiro immediato della patente di guida al momento del fatto accertato (doc. 1 ric.);
- in data 3 dicembre 2014, il provvedimento prefettizio di sospensione cautelare della patente (doc. 2 ric.);
- la sentenza 170 emessa il 21 aprile 2016 con la quale il Gip del Tribunale di Reggio Emilia, esclusa la sussistenza di cause di proscioglimento, applicò la pena su richiesta delle parti per i reati di guida in stato di ebbrezza e di omicidio colposo e irrogò la sanzione amministrativa accessoria della "revoca della patente" chiarendo (come da ultima pagina della sentenza) che "L'art. 222 co. 2 CdS impone la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente" (doc. 3 ric.);
- il provvedimento in data 7 dicembre 2016 con il quale il Prefetto ai sensi dell'art. 224 Codice della Strada quale organo dell'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria irrogata dal giudice penale, rilevato il passaggio in giudicato della sentenza in data 13 maggio 2016, ordinò la revoca della patente di guida (doc. 4 ric.);
- l'istanza presentata in data 28 febbraio 2018 con la quale il A. A. chiese di essere iscritto all'esame di guida (per il conseguimento di una nuova patente dopo la revoca: doc. 5 ric.);
- il provvedimento in data 2 marzo 2018 (oggetto del presente procedimento cautelare) con il quale il Prefetto rigettò l'istanza di iscrizione "perché non sono ancora passati 3 anni da quando la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, con la quale è stata disposta la revoca della Sua patente di guida ... è divenuta irrevocabile (13/5/2016) ..." (doc. 5 ric.).
Mediante il ricorso ex art. 700 c.p.c. il A. A. intende sottoporre all'attenzione del giudice ordinario, in via d'urgenza, la situazione venutasi a determinare e in forza della quale egli, che si è visto ritirare e subito dopo sospendere la patente sin dal novembre-dicembre 2014, ora si vedrebbe costretto (secondo l'interpretazione del Prefetto quale organo dell'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria) ad attendere tre interi anni (con decorrenza 13 maggio 2016 e quindi sino al 13 maggio 2019) prima di poter affrontare un nuovo esame di guida previa iscrizione.
Il ricorrente in particolare ha chiesto che venga cautelarmente riconosciuto/accertato che alla data di diniego di ammissione all'esame di guida (2 marzo 2018) il triennio di "sottrazione" della patente era già esaurito.
2. La legge n. 120 del 29 luglio 2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) ha inciso sul Codice della Strada, inasprendo la disciplina sanzionatoria per i casi in cui sia stato cagionato un incidente stradale (con lesioni personali o con morte del soggetto investito).
La legge n. 41 del 23 marzo 2016 ("Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274") è successivamente intervenuta ad ulteriore inasprimento, in particolare introducendo (per quanto qui di interesse) la nuova fattispecie dell'omicidio stradale di cui all'art. 589 bis c.p. e un più severo computo delle circostanze mediante il nuovo art. 590 quater c.p., e inserendo nell'articolo 222 comma 2 del Codice della Strada il quarto periodo nonché i commi 3-bis e 3-ter e (conseguentemente) nell'articolo 219 comma 3-ter le parole "fatto salvo quanto previsto dai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 222".
Atteso che i reati di guida in stato di ebbrezza e di omicidio colposo sono stati commessi dal MAZZA in data 23 novembre 2014, la nuova disciplina dettata dalla legge 41/2016 (che ha aggiunto la nuova fattispecie dell'omicidio stradale di cui all'art. 589-bis c.p. alla fattispecie dell'omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., e che ha introdotto una nuova e aggravata regolamentazione anche della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente) non si applica al caso di specie avendosi a che fare con la successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 c.p. (con legge successiva più grave) sicché la nuova disciplina si applica solo ai (nuovi) reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
Pertanto al caso in esame si applica la seguente griglia normativa di cui al Codice della Strada, ante novella 2016:
- al conducente, che provochi un incidente stradale mentre si trovava in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1, 5 grammi per litro, consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni (art. 186 co. 2 lett c secondo periodo);
- inoltre, sempre nell'ipotesi di conducente che in stato di ebbrezza alcolica (per tasso superiore a 1,5 g/l) provochi un incidente stradale, "la patente di guida è sempre revocata" (art. 186 co. 2 bis);
- nelle ipotesi di reato per le quali è prevista "la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida", l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette alla prefettura dopodiché il prefetto "dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino a un massimo di due anni" (art. 223 co. 1);
- competente a giudicare del reato di guida in stato di ebbrezza è il tribunale in composizione monocratica (art. 186 comma 2 ter);
- le disposizioni di cui alle sanzioni accessorie quale la revoca della patente si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 186 co. 2 quater);
- quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito della violazione di cui all'art. 186, "non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato" (art. 219 co. 3 ter nella parte ante novella 2016);
- per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale (art. 220 co. 1);
- quando da una violazione prevista dal codice della strada derivi un reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero ai sensi del comma 1 (art. 220 co. 3);
- qualora da una violazione delle norme del codice della strada "derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna ... le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente" (art. 222 co. 1);
- "... Nel caso di omicidio colposo la sospensione" della patente di guida "è fino a quattro anni" (art. 222 co. 2; seguono il quarto periodo del comma 2 dell'art. 222 e anche i nuovi commi 3-bis, ter e quater di cui si è detto, introdotti dalla novella del 2016 e qui non applicabili; in particolare la novella del 2016 prevede che all'applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis c.p. "consegue la revoca della patente di guida ... ");
- quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza (o del decreto di condanna) irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (art. 224 co. 2).
3. A fronte della ricostruzione normativa offerta al punto che precede, se ne deve inferire che nel caso di specie (per fatto-reato commesso nel 2014) la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente andava a ben vedere applicata dal giudice penale in sede di patteggiamento non per effetto della ravvisata commissione (senza proscioglimento) del reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p., bensì a fronte della ravvisata commissione (senza proscioglimento) del reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1, 5 grammi per litro (art. 186 co. 2 bis Codice della Strada).
E infatti, come si è detto, l'art. 222 co. 2 del Codice della Strada (ante novella del 2016) prevede, per l'omicidio colposo, (solo) la sospensione della patente fino a quattro anni.
Si prende atto che il Gip di Reggio Emilia (nell'ultima pagina della sentenza) ha richiamato l'art. 222 co. 2 CdS anziché l'art. 186 CdS.
Ma il risultato non cambia, in quanto comunque la revoca consegue (deve conseguire: "la patente di guida è sempre revocata") alla guida in stato di ebbrezza nei termini detti.
4. Occorre a questo punto tornare all'art. 219 co. 3 ter Codice della Strada (nella parte ante novella 2016) il quale prevede che, quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito della violazione di cui all'art. 186, "non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato".
Quindi è l'articolo 219 co. 3 ter che indica il termine triennale, una volta decorso il quale è consentito al soggetto di conseguire una nuova patente di guida (essendovi stata l'ablazione del titolo di guida in precedenza conseguito, in forza della revoca).
È il Prefetto competente per territorio che, quale organo dell'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria (irrogata dal giudice penale), si occupa della fase di modulazione del triennio, decidendo se esso è decorso o meno e conseguentemente ammettendo o meno il soggetto al nuovo esame di guida (art. 224 co. 2 Codice della Strada).
Ciò fa comprendere come anche nel caso di specie sia stato il giudice penale ad applicare la sanzione amministrativa accessoria, ma debba essere il Prefetto in sede esecutiva a valutare il triennio.
Il Prefetto ha qui opposto un diniego alla richiesta del A. A. di iscriversi all'esame di guida per il conseguimento della nuova patente.
La valutazione sull'opzione ermeneutica operata dal Prefetto va effettuata dal giudice civile ordinario, non potendosi dubitare che si abbia a che fare con il diritto soggettivo del ricorrente a conseguire un nuovo titolo di guida ove ne sussistano i presupposti; il diritto soggettivo del ricorrente a conseguire una nuova patente può essere pregiudicato dal diniego prefettizio.
Non viene chiesto al giudice civile di adottare un provvedimento diverso dalla già pronunciata revoca della patente (il provvedimento del giudice penale è irrevocabile).
Si chiede di accertare il già avvenuto riespandersi della posizione soggettiva del ricorrente, poiché a dire del medesimo il triennio di legge è già decorso.
Va quindi ravvisata la giurisdizione del giudice ordinario adito.
5.
5.a. Nel caso in esame il Prefetto competente ha ordinato la sospensione provvisoria della patente di guida del A. A. a partire dal 23 novembre 2014, data di effettivo ritiro, per la durata di anni tre (doc. 2 ric.).
A dire il vero, ai sensi dell'artt. 223 co. 1 Codice della Strada la sospensione provvisoria avrebbe potuto essere irrogata solo fino a un massimo di due anni; è la novella del 2016 che intervenendo sul comma 2 dell'art. 223 ha previsto la sospensione provvisoria fino a un massimo di cinque anni.
Vi è da ritenere che anche in questo caso sia stata impropriamente applicata la nuova disciplina, sebbene ratione temporis ciò non fosse consentito.
Sta di fatto che la sospensione provvisoria (della validità) della patente di guida ha chiara matrice cautelare con funzione di prevenzione generale rispetto alla commissione di reati/illeciti analoghi a quelli già accertati dagli operanti.
Senza il titolo abilitativo, ritirato in via provvisoria, al soggetto è reso impossibile (o più difficile) porsi alla guida di veicoli e cagionare altri incidenti.
5.b. Il fatto che il A. A. abbia cagionato un incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica al di sopra del limite detto ha fatto scattare l'obbligatoria applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente da parte del giudice penale che ha pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; a ciò ha fatto seguito la fase esecutiva avanti al Prefetto quale organo dell'esecuzione.
La revoca della patente non ha natura sanzionatoria/repressiva.
A tal proposito giova richiamare la condivisibile pronuncia della Cassazione Penale n. 42346/2017 in forza della quale (con riferimento al quarto periodo dell'art. 222 co. 2 Codice della Strada introdotto dalla novella del 2016, ma pur sempre con riferimento alla sanzione amministrativa della revoca della patente) "È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma secondo, quarto periodo, cod. strada, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, poiché tale sanzione non ha natura "sostanzialmente penale", secondo l'interpretazione dell'art. 7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, atteso che la previsione di una sanzione amministrativa irrogata all'esito di un giudizio penale non elude le garanzie proprie del processo penale, né pone un problema di estensione dell'applicazione del divieto del "ne bis in idem", non essendo l'imputato sottoposto ad un procedimento amministrativo e ad un procedimento penale per il medesimo fatto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'obbligatorietà della sanzione amministrativa rientra nell'esercizio ragionevole della discrezionalità del legislatore nazionale, trattandosi di sanzione con chiara finalità preventiva e non repressiva)".
5.c. Ecco allora che si comprende l'analoga natura che caratterizza la sospensione provvisoria della patente di guida e la revoca della patente di guida.
In entrambi i casi si tratta di sanzioni adottate a fini di prevenzione generale cioè, si ripete, al fine di impedire al soggetto la reiterazione di condotte analoghe a quelle già poste in essere, e a tutela dell'incolumità pubblica generale a fronte di condotte idonee a suscitare un particolare allarme sociale (condotte commesse in quantità sempre crescente, da qui l'inasprimento della novella del 2016).
Questo costituisce un argomento che porta ad assimilare la valenza delle due sanzioni e che non impedisce di ritenere che la revoca costituisca la sanzione definitiva in progressione rispetto a quella applicata in via provvisoria (mediante la sospensione provvisoria prefettizia) al soggetto che cagionava l'incidente guidando in stato di ebbrezza alcolica.
La revoca costituisce l'effetto peggiorativo (sul titolo di guida) della causazione di un incidente stradale da parte di chi guida in stato di ebbrezza.
Se il soggetto guida in stato di ebbrezza e basta, ci si ferma alla sospensione provvisoria.
Se il soggetto guida in stato di ebbrezza e in più cagiona un incidente stradale, si arriva a revocare il titolo di guida cioè a determinare l'ablazione della patente di guida (fermo quanto si dirà infra).
Non è consentito il cumulo fra i due periodi.
La Cassazione Penale si è più volte pronunciata in tema di sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida, quale provvedimento emesso dal giudice penale dopo che il prefetto aveva emesso il provvedimento di sospensione provvisoria, stabilendo: che il giudice penale non può esimersi dal disporre la sospensione della patente, sul presupposto che sia già stata imposta dal Prefetto, né fissarne la durata scomputando quella imposta dal Prefetto; che va esclusa la cumulabilità dei periodi imposti; che resta ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto (ex multis Cass. 47955/2004; Cass. 4474/99).
Tali principi si attagliano anche al caso della revoca, in quanto la revoca elide il titolo di guida ma risulta connotato da funzione general-preventiva al pari della sospensione prefettizia provvisoria, come si è già avuto modo di spiegare.
5.d. Ciò consegue anche la condivisibilità della prospettazione del ricorrente, in forza della quale il triennio di revoca (triennio secco) va conteggiato dall'accertamento del reato da intendersi quale accertamento del fatto-reato da parte degli agenti operanti (in questo caso da parte della Polizia Stradale).
In tal modo il periodo di inflitta sospensione provvisoria (qui decorrente dal ritiro del 23 novembre 2014) va scomputato dal triennio di durata ex legedella sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
Se si andasse di contrario avviso, si farebbero gravare sul soggetto sanzionato gli aspetti che dipendono dall'organizzazione dell'amministrazione della giustizia, cioè la durata delle indagini preliminari e del processo penale (qui, avanti al Gip).
Costui patirebbe la sanzione della sospensione per tutti gli anni di durata del provvedimento provvisorio (qui avrebbe potuto subire la sospensione per anni tre), e poi in aggiunta si troverebbe al punto di partenza patendo ulteriori tre anni di revoca.
Il legislatore, invece, ha attribuito al periodo di tre anni (omnia) la funzione social-preventiva, non oltre.
A tal proposito si osserva che la previsione di cui all'art. 219 co. 3 ter (nella parte ante novella 2016) -in forza del quale, quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito della violazione di cui all'art. 186, "non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato" - va correttamente interpretata come segue.
Il MINISTERO resistente ritiene, anche alla luce di talune pronunce dal medesimo invocate, che l'accertamento del reato" sia altrodall'accertamento del "fatto" e che quindi:
- l'accertamento del fatto vada fatto coincidere con la fase di accertamento svolta dagli agenti operanti giunti sul posto subito dopo l'incidente stradale;
- l'accertamento del reato vada fatto coincidere con la pronuncia del giudice penale (sentenza di condanna, sentenza di applicazione della pena, decreto penale di condanna);
- il triennio della revoca vada fatto decorrere dalla pronuncia del giudice penale (indicata come il momento dell'accertamento del reato) e ciò a prescindere da quello che possa essere stato il periodo di c.d. "presofferto" durante il quale il soggetto ha patito la sospensione provvisoria della patente.
In realtà è lo stesso Codice della Strada, all'unisono con il codice di procedura penale, a utilizzare l'espressione "accertamento del reato" proprio in riferimento alla condotta accertativa posta in essere dagli agenti operanti subito dopo la commissione del fatto.
Si vedano:
- l'articolo 220 co. 1 del Codice della Strada in forza del quale "Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale";
- l'articolo 220 co. 3 del Codice della Strada in forza del quale "Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero ai sensi del comma 1";
- gli articoli 326 ss del codice di procedura penale, laddove prevedono che (oltre al pubblico ministero anche) la polizia giudiziaria prenda notizia deireati di propria iniziativa e inoltri al pubblico ministero la notizia di reato (inviandogli la c.d. comunicazione di notizia di reato).
Il fatto che si debba attendere l'irrevocabilità della sentenza penale di condanna o di applicazione della pena (o del decreto penale di condanna) per poter dare inizio alla fase di competenza del prefetto, deriva dal fatto che solo in quel momento il prefetto diviene competente quale organo dell'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria (la cui statuizione è divenuta definitiva) e quindi va interpellato dal soggetto che è interessato a intraprendere un nuovo esame di guida.
Prima del giudicato, la sanzione amministrativa accessoria non si è stabilizzata come dictum e quindi la figura esecutiva del prefetto non può ancora entrare in gioco.
Ciò non significa che il triennio debba essere calcolato solo dal giudicato: i piani sono diversi.
5.e. Calando i principi detti nel caso in esame, è possibile constatare che il A. A. al momento della domanda di iscrizione per il nuovo esame di guida (28 febbraio 2018) aveva già scontato (oltre) tre anni di privazione della patente di guida, in quanto:
- la patente gli è stata ritirata in data 23 novembre 2014 e da tale data il prefetto ha fatto decorrere la sospensione provvisoria;
- la revoca gli è stata inflitta il 21 aprile 2016 e la sentenza di patteggiamento è divenuta irrevocabile il 13 maggio 2016;
- tenendo conto dei mesi decorsi dal 23 novembre 2014 al 13 maggio 2016 (17 mesi e 20 giorni), e aggiungendo ulteriori 19 mesi (tre anni cioè 36 mesi - 17 mesi = 19 mesi), si deve constatare che alla data del 28 febbraio 2018 cioè alla data di domanda di iscrizione per nuovo esame di guida il triennio era già consumato.
Pertanto sussiste il fumus della cautela richiesta, finalizzata a vedere dichiarato -in via anticipata rispetto all'eventuale giudizio di merito- che alla data di diniego di ammissione all'esame di guida (2 marzo 2018) il triennio di sottrazione della patente era già esaurito.
6. Il periculum in mora è in re ipsa.
È dato di comune esperienza che l'autovettura sia un mezzo di trasporto diffuso, usuale e necessario per il soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita, svago e lavoro.
Il tempo che sarebbe necessario per la definizione del giudizio di merito contrasta con l'esigenza di tutela immediata esattamente fatta valere dal ricorrente che ha l'esigenza di sottoporsi a nuovo esame di guida.
Il pregiudizio (in attesa della statuizione di merito) non può che aggravarsi de die in diem e risulta connotato da obiettiva gravità e irreparabilità, peculiarmente tenuto conto che il ricorrente (avente residenza in Quattro Castella - RE) è iscritto all'università di Bologna e si è attivato per l'espletamento di attività lavorative (studio e lavoro che potrebbero essere frustrati dal più gravoso utilizzo di collegamenti pubblici quali autobus, pullman e treni); oltre a non voler considerare che comunque l'autovettura consente al ricorrente di manifestare e sviluppare le proprie potenzialità anche in seno alla famiglia di origine, che vede il padre affetto da gravi patologie invalidanti che presumibilmente rendono necessario l'aiuto quotidiano del figlio anche mediante l'uso di una vettura (documenti da 6 a 12 ric.).
7. Per tutte le ragioni esposte va dichiarato che alla data di diniego prefettizio dell'ammissione all'esame di guida (2 marzo 2018) il triennio di sottrazione della patente di guida era già esaurito.
C) La presente ordinanza è idonea alla stabilizzazione, quindi ai sensi dell'art. 669 octies co. 7 c.p.c. va emessa pronuncia sulle spese.
La novità delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali sul punto giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Per questi motivi
- in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto ante causam da A. A., dichiara che alla data di diniego prefettizio dell'ammissione del ricorrente all'esame di guida (2 marzo 2018) il triennio di sottrazione della patente di guida era già esaurito;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Bologna, il 18 luglio 2018
Il Giudice: MATTEUCCI
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