Circolare - 04/02/2020 - Prot. n. 14622 - Rinnovo patente scaduta da oltre 3 anni
OGGETTO: Procedura rinnovo patente scaduta di validità da oltre tre anni - Esperimento di guida.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE del SUD
Oggetto: Procedura rinnovo patente scaduta di validità da oltre tre anni - Esperimento di guida.
Come è noto la ministeriale prot. n. 7053, emanata il 26 gennaio 2009 dalla DG MOT divisione 6, ha fornito chiarimenti alla circolare ex M.C.T.C. n. 16/71, sui criteri da adottare nei casi di richiesta di conferma di validità di patenti di guida scadute.
In particolare la predetta ministeriale, in virtù dell'enorme contenzioso determinato dall'applicazione della circolare n. 16/71, ha stabilito che "... la revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall'ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma[. ..]; in sede di partecipazione procedimentale l'interessato dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate dall'Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R n. 445 del 28.12.2000, nonché ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo ...".
A tal proposito, anche la circolare prot. n. 47905 DG MOT, del 28 maggio 2010, ha evidenziato che il mancato esercizio alla guida per un periodo di tre anni fa sorgere dubbi circa la persistenza dell'idoneità tecnica alla guida.
In ultimo, la nota DG MOT prot. n. 18402 del 30 luglio 2018, ha prescritto che non è consentita la conferma di validità della patente di guida a soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive per un periodo superiore a tre anni in quanto il presupposto del rinnovo di validità senza esame di revisione è proprio dettato dal fatto che il conducente abbia o meno esercitato la guida dei veicoli.
È indubbio, però, che la procedura dettata dalla ministeriale n. 7053/2009 ha determinato, nel tempo, numerosissimi ricorsi gerarchici corredati da altrettante dichiarazioni sostitutive, "agevolmente" rese da terzi, tutte riguardanti l'esercizio, la capacità e la continuità nella conduzione dei veicoli da parte di soggetti la cui patente risultava scaduta da oltre tre anni.
Moltiplicazione del contenzioso, applicazione disomogenea sul territorio e posizione giurisprudenziale convergente sulla necessità di una valutazione puntuale circa l'effettiva persistenza dell'idoneità tecnica alla guida, impongono, nelle more di una auspicabile evoluzione normativa, di regolamentare in modo più dettagliato ed univoco la procedura di che trattasi, riducendo gli attuali margini di incertezza operativa che affliggono gli Uffici e disorientano l'utenza.
Stante quindi l'oggettiva esigenza di dare effettività e contenuto alla "verifica di persistenza dell'idoneità tecnica alla guida" si dispone che i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre tre anni che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, dovranno sostenere, preliminarmente alla conferma, una prova pratica di guida, classificata come "esperimento di guida", tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico).
La prova sarà calibrata sulla categoria di patente posseduta dall'interessato. Nel caso in cui la patente comprenda più categorie, l'esperimento di guida si svolgerà secondo le modalità previste per la categoria di patente riportata nella seconda colonna della tabella che segue:
patente comprendente le categorie | Esperimento/prova pratica di e:uida |
CE e DE | una di tali categorie |
C (o C1) e DE | categoria DE |
CE e D (o D1) | categoria CE |
C1 (o C1E) e D | categoria D |
C e D1 (o D1E) | categoria C |
C e D | una di tali categorie |
C1E e D1E | una di tali categorie |
C1E e D1 | categoria C1E |
C1 e D1E | categoria D1E |
B (o BE) e una di queste categorie C1, C1E, C, CE, | per la categoria posseduta diversa dalla categoria B D1, D1E, D, DE (o BE) |
A (o A1 o A2) e B (o BE) | una di tali categorie |
A (o A1 o A2) e B1 | una di tali categorie |
AM e A (o A1 o A2) | categoria A (o A1 o A2) |
AM e B (o B1 o BE) | categoria B (o B1 o BE) |
La durata della prova deve essere di almeno 15 (quindici) minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 (venticinque) minuti per le altre categorie.
Il candidato può presentarsi all'esame come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o come allievo di autoscuola.
In ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell'esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato dovrà essere accompagnato da una persona, in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 122 comma 2 del C.d.S.
Per sostenere la prova pratica, il candidato dovrà presentare istanza utilizzando il mod. TT 746 corredata di attestazione di versamento di 16,20 euro su conto corrente postale n. 9001.
In caso di esito favorevole della prova pratica e, pertanto, una volta accertato il permanere del requisito di idoneità tecnica alla guida, l'Ufficio potrà dare corso all'emissione del duplicato patente per conferma di validità con inserimento, nella maschera GE91, di un'apposita "informativa" circa la data e l'esito dell'esperimento di guida effettuato.
L'esito negativo dell'esperimento di guida che rafforza, quindi, il dubbio circa la persistenza del requisito di idoneità tecnica alla guida, comporta invece la necessità, per il conducente, di sottoporsi all'esame di revisione della patente.
La mancata richiesta di sottoporsi all'esperimento di guida da parte dei conducenti interessati comporta la necessaria emanazione del provvedimento di revisione della patente da parte dell'Ufficio.
Le S.V. vorranno garantire all'utenza la massima diffusione dei contenuti della presente ed adottare, in via sperimentale, le presenti disposizioni a decorrere dal 1.03.2020 ed informare con continuità lo scrivente circa l'eventuale necessità di variazione e/o integrazione della procedura.
Il Direttore Generale
Ing. Pasquale D'Anzi
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