Circolare - 05/10/2009 - Prot. n. 85468 - Trasporti nazionali. Attestato di conducente
OGGETTO: Trasporti nazionali. Attestato di conducente. Regolamento CE 484 del 1 marzo 2002. Interpretazione dell'art. 12 D.L.vo 285/05.
L'art. 12 del Decreto legislativo 286/2005, comma 5, prevede che in conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi debbono tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato di conducente di cui al regolamento CE n. 484 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 1 marzo 2002.
La predetta disposizione è stata integrata dal D.L.vo 214/2008 nel quale si stabilisce che la mancata presenza a bordo del veicolo di tale documentazione è sanzionata ai sensi dell'art. 180, commi 7 e 8 del C.d.S, oltre alle sanzioni previste dalle disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente.
Con queste disposizioni il legislatore ha inteso sanzionare il mancato rispetto delle norme in materia di contratto di lavoro e di sicurezza sociale. Si è rilevato però che la formulazione delle disposizioni ha creato dubbi interpretativi nel caso in cui alla guida di un veicolo italiano, che sta svolgendo attività di trasporto in ambito nazionale, si trovi un cittadino extracomunitario.
Talvolta, infatti, sulla base della predetta previsione contenuta nell'art. 12 del D.L.vo 286/2005, al momento del controllo è stato richiesto al conducente per la dimostrazione del rapporto di lavoro anche se l'attività di trasporto era svolta dal conducente all'interno del territorio nazionale. Talune imprese sono state pertanto sanzionate per la mancanza di tale documentazione.
Si rende pertanto necessario fornire taluni chiarimenti sulla questione.
Il Regolamento comunitario n. 484/2002 – integrando il regolamento CEE n. 881/92 in materia di licenza comunitaria – ha previsto il rilascio di un attestato di conducente per certificare la regolarità del rapporto di lavoro del conducente extracomunitario, alla guida di un veicolo in disponibilità di una impresa comunitaria che sta svolgendo relazione di traffico comunitarie.
L'attestato di conducente è, dunque, un documento destinato a integrare ed accompagnare la licenza comunitaria.
In Italia, infatti, viene rilasciato dal Ministero del Lavoro soltanto alle imprese titolari di licenza comunitaria, che per i trasporti internazionali comunitari intendano adibire alla guida del veicolo un conducente extracomunitario. Non può invece essere rilasciato ad imprese che svolgano solo trasporto all'interno del territorio nazionale.
In tali casi trova applicazione la normativa n azionale che prevede che il conducente – italiano o extracomunitario – debba dimostrare di essere in regola con le disposizioni sociali vigenti in materia di contratto di lavoro. A tal fine a bordo del veicolo deve essere presente uno dei documenti previsti nella delibera 1/2005 del Comitato Centrale per l'Albo. Il conducente potrà, pertanto, ad esempio, dimostrare la sussistenza di un regolare contratto di lavoro con una copia del contratto o con la busta paga. La mancata presenza a bordo di tale documentazione dovrà essere sanzionata ai sensi dell'art. 12 c. del D.L.vo 286/2005, come modificato dal D.L. vo 214/2008. Qualora, invece, si tratti di trasporto internazionale comunitario, svolto da impresa comunitaria o italiana ed alla guida del veicolo si trovi un conducente extracomunitario, dovrà essere richiesto l'attestato di conducente che è parte integrante della licenza comunitaria.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Clara Ricozzi
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