Circolare - 20/11/2008 - Installazione a posteriori di specchi su veicoli commerciali pesanti
OGGETTO: Decreto dirigenziale 11 novembre 2008. Installazione a posteriori di specchi su veicoli commerciali pesanti
Si comunica che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto dirigenziale 11 novembre 2008, recante "disposizioni per l'installazione a posteriori di specchi su veicoli commerciali pesanti", emanato in applicazione dell'art. 3, comma 4, del DM 11 gennaio 2008 concernente il recepimento della direttiva 2007/38. In merito ai contenuti, si anticipa che il decreto indicato in oggetto stabilisce i criteri di adeguamento al citato DM 11 gennaio 2008, dei veicoli di categoria N2 ed N3, immatricolati a partire dal 1° gennaio 2000, non conformi alla direttiva 2003/97/CE o all'equivalente regolamento ECE/ONU 46*02. In sostanza, i veicoli suindicati, a decorrere dal 1° aprile 2009, debbono essere muniti, dal lato passeggeri, di specchi grandangolari e di accostamento conformi a quanto prescritto per gli specchi di categoria IV e V dalla direttiva 2003/78/CE, fermo restando le deroghe di cui all'art. 3, comma 2 e 3, del DM 11 gennaio 2008.
I dispositivi per la visione indiretta (specchi retrovisori) conformi alla direttiva 2003/97/CE sono individuati dal marchio di omologazione CE costituito da un rettangolo all'interno del quale è posta la lettera "e" seguita dal numero o dalle lettere distintive dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (es. 3 per l'Italia) e dal numero di omologazione del dispositivo preceduto dal progressivo "03" della direttiva 2003/97/CE. II marchio di omologazione è completato dal simbolo della categoria del tipo di specchio (es. IV o V). Un esempio di marcatura di uno specchio di IV categoria omologato in Italia con il numero 1234 in conformità alla direttiva 2003/97/CE è il seguente:
IV e3
03*1234
Un esempio, invece, della marcatura di uno specchio di IV categoria, approvato in base al regolamento ECE/ONU 46*02, è il seguente:
IV
E4 022439
(le prime due cifre "02" indicano il numero di emendamento al regolamento base)
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Ai fini dell'adeguamento, il decreto in esame attribuisce la competenza ai Centro Prova Autoveicoli (CPA) per l'approvazione delle soluzioni tecniche adottate dai Costruttori dei veicoli o dai Costruttori degli specchi per tipo di veicolo ovvero per singolo veicolo. È previsto, inoltre, l'aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli a seguito dell'installazione della particolare soluzione tecnica adottata e approvata. Nel caso di installazione di una soluzione tecnica di adeguamento approvata per tipo di veicolo, la visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, da effettuarsi presso l'Ufficio Motorizzazione Civile (UMC) competente in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'installazione sul veicolo, può anche essere effettuata in occasione della revisione annuale. Nel caso di veicoli adeguati singolarmente, il CPA emette il certificato di approvazione, in base al quale l'UMC aggiorna, in via amministrativa, la carta di circolazione. Per le Direzioni Generali Territoriali si anticipa il testo del decreto.
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Maurizio VITELLI
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