Direttiva UE - 1992/58/CE - Segnaletica e salute sul luogo di lavoro
OGGETTO: Direttiva recante le prescrizioni minime per la segnaletica e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
(G.U. n. 245 del 26/08/1992)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,
Vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, in cooperazione con il Parlamento europeo,
Visto il parere del Comitato economico e sociale,
Considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttive, le prescrizioni minime tendenti a promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
Considerando che, a norma dell'articolo citato, tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;
Considerando che la comunicazione della Commissione sul programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro prevede il riesame e l'estensione del campo d'applicazione della direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;
Considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 riguardante la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro, ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli a breve scadenza una proposta di revisione e di estensione della predetta direttiva;
Considerando che si deve sostituire la direttiva 77/576/CEE con la presente direttiva per motivi di razionalità e chiarezza;
Considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e che pertanto le disposizioni di tale direttiva riguardano integralmente il settore della segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;
Considerando che la vigente disciplina comunitaria riguarda essenzialmente i cartelli di sicurezza e la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo ed è quindi limitata ad una serie ristretta di modalità di segnalazione;
Considerando che tale limitazione ha come conseguenza che taluni rischi non sono oggetto di una segnalazione appropriata; che occorre pertanto introdurre nuove modalità di segnalazione per garantire una migliore tutela della sicurezza e/o della salute dei lavoratori e permettere ai datori di lavoro ed ai lavoratori di identificare ed evitare rischi per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro;
Considerando che occorre una segnaletica di sicurezza e/o di salute se i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con i mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro;
Considerando che le numerose divergenze attualmente esistenti fra gli Stati membri nella segnaletica di sicurezza e/o di salute rappresentano fattori di insicurezza, i quali possono aumentare in conseguenza della libera circolazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno;
Considerando che l'impiego sui luoghi di lavoro di una segnaletica armonizzata può in via generale ridurre gli eventuali rischi derivanti dalle differenze linguistiche e culturali fra i lavoratori;
Considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'attuazione della dimensione sociale del mercato interno;
Considerando che, in forza della decisione 74/325/CEE, il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro è stato consultato dalla Commissione al fine di elaborare proposte in questo settore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. La presente direttiva, la quale è la nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
2. La presente direttiva non riguarda le disposizioni comunitarie relative all'immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi, di prodotti e/o attrezzature, salvo espliciti riferimenti contenuti in dette disposizioni comunitarie.
3. La presente direttiva non riguarda la segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
4. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE riguardano integralmente la materia di cui al paragrafo 1, salvo disposizioni più restrittive e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
Art. 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva s'intende per:
a) segnaletica di sicurezza e/o di salute, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un'attività o ad una situazione determinata, fornisce un'indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza e/o la salute sul luogo di lavoro, utilizzando, secondo i casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
b) segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) a e);
g) cartello, un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
h) cartello supplementare, un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alle lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza, un colore al quale è assegnato un significato determinato;
j) simbolo o pittogramma, un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
k) segnale luminoso, un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
l) segnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un dispositivo ad hoc, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
m) comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
n) segnale gestuale, un movimento e/o posizione delle braccia e/o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
Sezione II
Obblighi dei datori di lavoro
Art. 3
Norme generali
1. Il datore di lavoro deve prevedere o verificare l'esistenza di una segnaletica di sicurezza e/o di salute sui luoghi di lavoro conforme alle disposizioni della presente direttiva quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con i mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro.
Il datore di lavoro tiene conto di ogni valutazione dei rischi effettuata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/391/CEE.
2. La segnaletica relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo, fatto salvo l'allegato V, deve essere impiegata, se del caso, per il traffico dei tipi suddetti all'interno delle imprese e/o degli stabilimenti.
Art. 4
Segnaletica di sicurezza e/o di salute impiegata per la prima volta
La segnaletica di sicurezza e/o di salute impiegata sui luoghi di lavoro per la prima volta a partire dalla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma deve essere conforme, fatto salvo l'articolo 6, alle prescrizioni minime riportate negli allegati da I a IX.
Art. 5
Segnaletica di sicurezza e/o di salute già in uso
La segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro già impiegata sui luoghi di lavoro anteriormente alla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma deve essere conforme, fatto salvo l'articolo 6, alle prescrizioni minime riportate negli allegati da I a IX entro diciotto mesi da tale data.
Art. 6
Esenzioni
1. Gli Stati membri possono individuare, tenendo conto della natura delle attività e/o delle dimensioni delle imprese, le categorie di imprese che possono sostituire totalmente, parzialmente o temporaneamente i segnali luminosi e/o acustici previsti dalla presente direttiva con misure alternative che assicurino lo stesso livello di protezione.
2. Gli Stati membri possono derogare, previa consultazione delle parti sociali, all'applicazione dell'allegato VIII, punto 2 e/o dell'allegato IX, punto 3, prevedendo provvedimenti alternativi che garantiscano lo stesso livello di protezione.
3. Al momento di dare attuazione al paragrafo 1, gli Stati membri consultano, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Art. 7
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti sono informati di tutte le misure da prendere nel settore della segnaletica di sicurezza e/o di salute impiegata sul luogo di lavoro.
2. Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, nel settore della segnaletica di sicurezza e/o di salute impiegata sul luogo di lavoro.
La formazione di cui al primo comma verterà in particolare sul significato della segnaletica, soprattutto quando questa implica l'impiego di parole, nonché sui comportamenti generici e specifici da seguire.
Art. 8
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti riguardano, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE, la materia disciplinata dalla presente direttiva, compresi gli allegati da I a IX.
Sezione III
Disposizioni varie
Art. 9
Adeguamento degli allegati
Gli adeguamenti di carattere strettamente tecnico degli allegati da I a IX in funzione:
- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, riguardanti la progettazione e la fabbricazione di mezzi o dispositivi di segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
e/o
- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali o delle conoscenze nel campo della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.
Art.10
1. La direttiva 77/576/CEE è abrogata alla data prevista all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma.
Tuttavia nei casi di cui all'articolo 5 resta applicabile durante un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere da tale data.
2. I riferimenti fatti alla direttiva abrogata si intendono fatti alle disposizioni corrispondenti della presente direttiva.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 giugno 1994.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
4. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.
La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro.
5. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sullo stato d'attuazione della presente direttiva tenendo conto dei paragrafi da 1 a 4.
Art.12
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1992.
Per il Consiglio
Il Presidente
José da SILVA PENEDA
Vedi anche: