Legge - 06/12/1978 - n. 835 - Sicurezza e regolarità ferrovie e altri servizi di trasporto
OGGETTO: Delega al governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.
(GU n. 361 del 29/12/1978)
preambolo
la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il governo della repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati:
a) aggiornare e riordinare, allo scopo di provvedere nel modo più efficace alla sicurezza e alla regolarità dell'esercizio ferroviario in relazione alle moderne esigenze del traffico e all'impiego di più progrediti impianti, mezzi e sistemi di esercizio delle ferrovie, le norme contenute nel regolamento circa la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1787, e successive aggiunte e modificazioni, nonché contenute in altri provvedimenti legislativi e regolamentari riguardanti i seguenti settori:
- Comportamento degli utenti delle ferrovie e del pubblico in genere nell'ambito ferroviario e in prossimità dello stesso;
- Attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti; procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative;devoluzione dei proventi delle sanzioni stesse;
- Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dello esercizio;
- Sistemi di protezione degli attraversamenti dei passaggi a livello e prescrizioni per gli utenti, tenuto conto delle norme del decreto del presidente della repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente la circolazione stradale, e successive modificazioni e aggiunte;
- Utilizzazione del personale e svolgimento dei servizi di trasporto in caso di mobilitazione delle forze armate e di guerra;
- Interventi per la rimozione di cadaveri rinvenuti sulla sede ferroviaria e per la rimozione del materiale rotabile in caso di incidente;
- Obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione o in regime di gestione commissariale governativa.
Nell'esercizio di tale attività, il governo si dovrà ispirare al criterio di attuare il più ampio decentramento amministrativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali territoriali, quali definiti dagli articoli 84, 85 e 86 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed al principio di disciplinare con le norme delegate le materie coperte da riserva di legge e le situazioni comunque inerenti a diritti personali dei cittadini ed all'ordine pubblico, e di rinviare ai provvedimenti previsti dal successivo punto b) la regolamentazione delle altre materie;
b) determinare, tenendo conto del prevalente carattere tecnico della regolamentazione dell'esercizio ferroviario, gli organi competenti ad emanare od approvare norme regolamentari e disposizioni interne, in particolare nelle seguenti materie:
- organizzazione tecnica e amministrativa del servizio ferroviario e modalità del suo svolgimento;
- collaudi e controlli degli impianti, delle opere d'arte e del materiale rotabile;
- conservazione ed efficienza degli impianti fissi e del materiale rotabile;
- modalità di esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario, comportamento del personale medesimo nei confronti degli utenti e dei terzi;
c) provvedere al riordinamento e all'aggiornamento delle disposizioni per la polizia, la sicurezza e la regolarità dei servizi di trasporto, con il criterio della estensione della validità, oltre che alle ferrovie in concessione o esercitate in regime di gestione commissariale governativa, a tutti gli altri pubblici servizi di trasporto terrestre che siano rimasti di competenza degli organi dello stato e, per quanto concerne le disposizioni in materia di polizia e sicurezza dello esercizio, anche ai servizi trasferiti alla competenza delle regioni;
d) prevedere modificazioni alle vigenti disposizioni di legge in tema di reati connessi con l'esercizio ferroviario, al fine della unificazione del trattamento penale per gli addetti all'esercizio ferroviario, sia terrestre che marittimo, e tranviario, con l'esclusione di ogni misura restrittiva della libertà personale, per la flagranza di reato purchè gli addetti stessi non abbandonino il servizio;
e) abrogare tutte le disposizioni vigenti nelle materie oggetto di delega in contrasto con la futura normativa.
Art. 2.
Le infrazioni, da chiunque commesse, alle norme che saranno emanate in forza della presente legge e che riguardino direttamente la sicurezza dell'esercizio o che siano intese a salvaguardare l'incolumità di altre persone oppure a vietare lo svolgimento di attività abusive di particolare nocumento, nonché le inadempienze e irregolarità da parte dei direttori o responsabili dell'esercizio dei servizi in concessione, saranno soggette alla pena della sola ammenda, fino al limite massimo di l.1.000.000, oppure dell'ammenda fino al limite suddetto in alternativa con l'arresto fino a due mesi, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.
Nei casi di comminazione di sola ammenda, potrà essere stabilita una procedura che consenta la possibilità dell'oblazione in via amministrativa.
Le altre infrazioni alle norme delegate saranno soggette a sanzioni amministrative del pagamento di somme, fino al limite massimo di l.100.000.
Art. 3.
Le norme delegate, di cui alla presente legge, saranno emanate con uno o più decreti del presidente della repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei trasporti, di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere di una commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai presidenti delle rispettive camere.
I decreti che hanno comunque riferimento o attinenza a problemi di competenza regionale sono preventivamente sottoposti al parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Si prescinde dai pareri delle commissioni qualora essi non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì 6 dicembre 1978
Pertini
Andreotti - Colombo - Rognoni - Bonifacio - Pandolfi - Marcora
Visto, il guardasigilli: Bonifacio
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