Decreto Ministero dei Trasporti - 06/08/1998 - n. 408 - Revisione generale periodica dei veicoli
OGGETTO: Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.
(GU n. 278 del 27/11/1998)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, secondo il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il suindicato articolo 80, comma 2, secondo il quale le prescrizioni contenute nei decreti in questione debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità Europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;
Vista la direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea che ha proceduto alla elaborazione in un testo unico delle norme concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in precedenza stabilite dalla direttiva 77/143/CEE come da ultimo modificata dalla direttiva 94/23/CE;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 4007 del 4 agosto 1998);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Categorie di veicoli da sottoporre a revisione
1. È disposta la revisione generale ed annuale per le seguenti categorie di veicoli:
a) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto;
b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
c) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, con esclusione dei veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.
2. È disposta la revisione generale degli autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad uso speciale, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg, nonché dei quadricicli a motore, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Con successivo decreto sarà stabilita la data di decorrenza, comunque non posteriore al 1° gennaio 2000, della revisione generale degli autoveicoli destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere escluso quello del conducente non sia superiore ad otto, nonché degli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose. Detta revisione avrà luogo a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
Art. 2.
Controlli da effettuare
1. La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie di veicoli indicati all'articolo 1 e nell'allegato I al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità. La revisione, inoltre, deve accertare che i predetti veicoli non producano emanazioni inquinanti oltre i limiti previsti dalle normative vigenti.
2. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato sugli elementi enumerati nell'allegato II al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, purché i dispositivi si riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo.
Art. 3.
Calendario delle revisioni
1. Ogni anno, le operazioni inerenti alle revisioni dei veicoli a motore elencati all'articolo 1 del presente regolamento, hanno inizio il 2 gennaio e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:
a) i veicoli elencati all'articolo 1, comma 1, sono sottoposti a revisione annuale per la prima volta nell'anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione;
b) i veicoli elencati all'articolo 1, commi 2 e 3, sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
Art. 4.
Esito delle revisioni, circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione
1. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo, a tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, sono applicate le sanzioni previste dal suddetto articolo 80.
2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista nell'articolo 3 del presente regolamento, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione viene apposto il timbro "Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese" consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.
3. Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione, oppure siano tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico, sulla carta di circolazione deve essere apposto il timbro "Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina".
Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.
4. Per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.
Art. 5.
Abrogazione di norme
Sono abrogate in particolare, le disposizioni recate dal decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Vedi anche: