Decreto Ministero dei Trasporti - 02/10/1987 - Autobus per trasporto invalidi
OGGETTO: Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati di "autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti" ed "autobus, minibus ed autobus snodati con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità motoria".
(GU n. 257 del 03/10/1987)
MINISTERO DEI TRASPORTI
Il Ministro dei trasporti:
Visti gli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1981, cui fa riferimento l'art. 34 della legge finanziaria 1986;
Visti i decreti ministeriali 12(53)10AU del 10 febbraio 1982, 877(53)10AU del 18 luglio 1986 e 832(53)10AU del 3 settembre 1986;
Ritenuto che occorre mettere in grado le regioni di programmare l'erogazione di contributi previsti dalla legge sopra richiamata anche per l'acquisto di autobus, minibus ed autobus snodati idonei al trasporto pubblico di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti;
Considerata la necessità di dare applicazione alla citata legge per quanto concerne il fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali e di agevolare, nel rispetto delle esigenze della produzione, la predisposizione dei piani di approvvigionamento degli autobus, dei minibus e degli autobus snodati idonei al trasporto pubblico di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti;
Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee:
Decreta
Articolo 1
Gli autobus, i minibus e gli autobus snodati per servizio di linea - interurbano, urbano, suburbano e interurbano regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate - idonei al trasporto di persone a ridotta capacità motoria, anche non deambulanti, debbono oltrechè rispondere alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale, uniformarsi alle caratteristiche funzionali precisate negli allegati A e B del presente decreto, concernenti rispettivamente gli autobus corti e cortissimi ed i minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti, e gli autobus, i minibus e gli autobus snodati destinati ai normali servizi di linea con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità motoria.
Articolo 2
Le tabelle di unificazione a carattere definitivo richiamate negli allegati tecnici al presente decreto, nuove o che comportino innovazioni rispetto a quelle approvate in applicazione di precedenti norme sui veicoli agevolati debbono essere approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro il 31 dicembre 1987, sentite le aziende di costruzione dei veicoli e di esercizio delle linee.
Articolo 3
Sono considerati di tipo unificato per il trasporto - interurbano, suburbano, urbano ed interurbano regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate - di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti tutti i tipo omologati, anche in sede locale, dei veicoli di cui all'art. 1 che rispondano alle caratteristiche indicate o cui si fa riferimento nell'allegato A del presente decreto.
Articolo 4
Sono considerati di tipo unificato per il servizio di linea - interurbano, suburbano, urbano ed interurbano regionale destinato esclusivamente ai servizi con percorsi limitati e frequenti fermate - con posti appositamente attrezzati per il trasporto di persone a ridotta capacità motoria tutti i tipi omologati, anche in sede locale, di autobus, minibus ed autobus snodati che rispondano alle caratteristiche indicate o cui si fa riferimento nell'allegato B del presente decreto.
Articolo 5
L'accertamento della corrispondenza dei singoli tipi alle caratteristiche funzionali ha luogo in sede di omologazione; l'esito positivo deve risultare da apposita annotazione riportata sul certificato di omologazione anche locale.
Per i veicoli già omologati, anche se in sede locale, l'accertamento di cui sopra avviene a richiesta degli interessati; l'esito positivo deve risultare da apposita dichiarazione. Per i veicoli già omologati ed in possesso della certificazione di rispondenza alle norme di finanziabilità con contributo statale, l'accertamento della rispondenza alle norme del presente decreto va limitato alle disposizioni aggiuntive contenute nell'allegato A o B dello stesso.
Allegato A al decreto del 02/10/1987
Sono definiti "Autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti" i veicoli a tal fine predisposti che rispondano ai requisiti di cui ai decreti ministeriali 10 febbraio 1982, 18 luglio 1986 e 3 settembre 1986, afferenti rispettivamente gli autobus in servizio di linea - interurbano, urbano, suburbano e interurbano regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate - modificati ed integrati come segue:
a) i veicoli possono essere unicamente del tipo corto o cortissimo e debbono avere:
- almeno due posti (nel caso di veicoli cortissimi) e almeno tre posti (nel caso di veicoli corti) destinati a persone in carrozzella ed un pari numero di posti destinati a persone con ridotta capacità motoria;
- un numero di posti per accompagnatori almeno pari alla somma di quelli di cui al precedente comma;
- una porta doppia di servizio, posta sulla fiancata destra, munita di pedana elevatrice telecomandata dal conducente, atta a consentire la salita e la discesa delle persone in carrozzella; la predetta pedana non dovrà interessare il corridoio del veicolo e, in posizione di riposo, potrà trasformarsi in gradino; è ammessa, a porta aperta, una sporgenza delle ante oltre il piano verticale tangente alla carrozzeria non superiore a mm 350.
- una porta di emergenza posteriore di larghezza utile non inferiore a 800 mm, munita di scivolo o altri dispositivi, entrambi ad estrazione manuale, che assicurino l'uscita delle carrozzelle;
- comandi di tipo elettrico sia per l'apertura e chiusura della porta di servizio, sia per il funzionamento della pedana elevatrice comunque azionata, disposti nel posto di guida, a portata della mano destra del conducente; oltre al prescritto comando di emergenza è ammesso un ripetitore per il solo azionamento della pedana, nei pressi della porta di servizio, azionabile solo a porta aperta;
- altezza minima interna sul piano longitudinale mediano del veicolo (fra il piano di calpestio e la superficie interna del tetto e di elementi aggettanti, esclusi i mancorrenti) di 1900 mm;
- in corrispondenza della porta di servizio, altezza massima da terra del gradino, a veicolo scarico, non superiore a 300 mm; tale altezza va rispettata comunque sia realizzato l'azionamento della pedana;
- il corridoio utilizzato per la movimentazione dei passeggeri privo di gradini;
- i sedili, destinati a persone a ridotta capacità motoria non in carrozzella, imbottiti, con rivestimento in tessuto, muniti di braccioli e poggiatesta e dotati di cinture di sicurezza;
- i posti carrozzella ubicati in prossimità della porta di servizio; ogni posto carrozzella deve essere delimitato da appositi mancorrenti, dotato di bloccaggi di ancoramento delle carrozzelle al veicolo e di cinture di sicurezza a doppia bretella ed avere dimensioni in pianta non inferiori a mm 700 X mm 1100;
- appositi cartelli di individuazione esterni ed interni le cui caratteristiche saranno indicate in tabelle di unificazione a carattere definitivo;
b) inoltre i veicoli in questione possono avere:
- in corrispondenza dei posti riservati alle carrozzelle, strapuntini retrattili da utilizzare quando detti posti non siano occupati;
- i sedili destinati agli accompagnatori di tipo imbottito;
c) infine in detti veicoli non sono ammessi posti in piedi.
Allegato B al decreto del 02/10/1987
Sono definiti "Autobus, minibus ed autobus snodati con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità motoria", quelli che, oltre a rispondere ai requisiti di cui ai decreti ministeriali 10 febbraio 1982, 18 luglio 1986 e 3 settembre 1986, afferenti rispettivamente gli autobus in servizio di linea - interurbano, suburbano, urbano e interurbano regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate - soddisfino a quanto sottospecificato:
- i posti destinati alle persone a ridotta capacità motoria, debbono essere disposti solo fronte marcia, muniti di braccioli amovibili lato corridoio; e distribuiti su entrambi i lati anche se in misura diversa;
- l'accesso agli stessi deve aver luogo dalla porta anteriore in corrispondenza della quale, oltre agli appigli previsti dalle precedenti norme, l'eventuale montante centrale, che individui la porta doppia, sarà sostituito da due montanti laterali;
- devono essere applicati appositi cartelli di individuazione esterni ed interni le cui caratteristiche saranno indicate in tabelle di unificazione a carattere definitivo.