Circolare - 23/06/2006 - Prot. n. 0012442 - APC
OGGETTO: Disposizioni in materia di accesso alla professione autotrasporto di viaggiatori e di merci in conto terzi.
Questa Direzione Generale, al fine di verificare lo stato di attuazione del processo di costituzione delle commissioni Provinciali per la gestione degli esami per l'accesso alla professione di autotrasportatore che, per effetto del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, andranno progressivamente a sostituirsi a quelle ministeriali, ha già da tempo avviato per il settore viaggiatori e merci, per quest'ultimo unitamente al Comitato Centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, una serie di riunioni con l'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.).
In tale sede è emerso con tutta evidenza che tale processo procede con estrema lentezza e che solo in alcune Province tali commissioni sono state istituite.
In considerazione della circostanza sopra riferita, d'intesa con il Comitato Centrale dell'albo nazionale degli autotrasportatori per il settore merci, si rende necessario, da parte di questa amministrazione, disporre che le Commissioni Regionali d'esame continuino nella loro attività, in conformità degli impegni assunti in sede di Conferenza Unificata con l'accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, svolgendo azione sussidiaria, in quelle Province ove ancora non siano state istituite le previste Commissioni provinciali, a favore degli interessati ivi residenti.
Considerato che il regolare svolgimento delle funzioni delle commissioni di cui sopra, si configura come servizio di pubblica utilità ed è soggetto a specifica tutela giurisdizionale, le relative sessioni dovranno avere una cadenza tale da non recare danno e/o pregiudizio all'utenza.
Si precisa che nel caso in cui il candidato da esaminare rientri nelle previsioni disciplinate dalle circolari del 26.08.2005 n. 695/SD e del 12.01.2006 n. 39 P/2, continuano ad applicarsi le procedure previste dalla previgente normativa, anche in caso di ripetizione dell'esame stesso.
Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio necessario per accedere all'esame, o al corso qualora il candidato fosse in possesso del solo titolo di studio della scuola dell'obbligo, i cittadini italiani o comunitari potranno produrre un'autocertificazione resa nelle forme di legge, per attestare il possesso di detto titolo di studio o della scuola dell'obbligo; i cittadini extracomunitari dovranno produrre una dichiarazione in tal senso per il tramite della propria ambasciata o consolato di stanza in Italia.
I candidati esaminati secondo le nuove procedure, potranno ripetere l'esame in caso di esito negativo, non prima di tre mesi dalla precedente prova sostenuta; tale criterio dovrà essere seguito, per assicurare uniformità ed omogeneità di trattamento sul territorio nazionale, anche dalle commissioni provinciali già istituite.
Nelle allegate tabelle (A per il settore merci e B per quello viaggiatori) si riporta l'elenco dei quesiti che la Commissione permanente per la revisione e l'aggiornamento dei quiz, ha individuato come incompatibili con la nuova normativa e quindi non più utilizzabili sia per il settore merci che viaggiatori.
Con successive disposizioni saranno indicate le eventuali modifiche all'attuale modalità di attuazione dell'esame, i criteri di valutazione per i punteggi da attribuire alle prove d'esame effettuate secondo la nuova normativa, relativamente agli esami nazionali e/o internazionali.
Le Province che hanno istituito le Commissioni d'esame devono darne comunicazione al Ministero dei Trasporti, direttamente o per il tramite dell'U.P.I, al fine di consentire al Ministero stesso di trasmettere loro gli elenchi dei candidati che hanno frequentato regolarmente il corso di formazione professionale e contemporaneamente di ricevere dalle commissioni stesse, l'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato di idoneità professionale (art. 9 comma II D.Lgs. 395/2000).
Al fine di attuare le presenti disposizioni uniformemente su tutto il territorio nazionale, si invita l'Unione delle Province italiane a voler assicurare la massima diffusione delle disposizioni contenute nella presente circolare, garantendone al contempo e con la massima urgenza, la loro integrale applicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Clara Ricozzi
ALLEGATO
Tabella A - quiz ed esercitazioni da non sottoporre ai candidati del settore merci
Materia | Quiz depennati | Totale |
Diritto Civile | 46, 57 e 77 | 3 |
Diritto Commerciale | 26, 82 e 91 | 3 |
Diritto Sociale | 20, 38, 72, 86, 87 | 5 |
Diritto Tributario | 44, 45 e 51 | 3 |
Gestione Commerciale | 8, 115, 116, e 138 | 4 |
Accesso al Mercato | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 35, 37, 38, 69, 109 | 24 |
Norme tecniche | 3, 10, 44, 72, 91 e 96 | 6 |
Sicurezza Stradale | 4, 11, 32, 79 e 100 | 5 |
TOTALE | 53 |
Esercitazioni depennate | Totale |
25, 30 | 2 |
TOTALE | 2 |
Tabella B - quiz ed esercitazioni da non sottoporre ai candidati del settore viaggiatori
Materia | Quiz depennati | Totale |
Diritto Commerciale | 26, 82 e 91 | 3 |
Accesso al Mercato | 4, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | 22 |
TOTALE | 25 |
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