Sentenza TAR Veneto - 07/07/2008 - n. 1949 - Foglio rosa
OGGETTO: Se il foglio rosa è stato ritirato o doveva essere ritirato, non è possibile conseguire la patente di guida
SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO - 7 luglio 2008 n. 1949
Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente».
Pubblica sicurezza - Circolazione stradale – Autorizzazione per esercitarsi alla guida – È necessaria per sostenere l’esame tecnico d’idoneità – Conseguenze
Ric. n. 761/2008 Sent. n. 1949/08
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Stefano Mielli Referendario
Marina Perrelli Referendario, relatore
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso 761/2008, proposto da XXXXXX XXXXXX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Zambelli e Andrea Coronin con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to Franco Zambelli, in Venezia-Mestre, via Cavallotti 22;
CONTRO
Il Ministero dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, l’Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, dell’ordinanza prot. n. 2635/CONT. PAT., emessa in data 14.2.2008 dal Ministero dei Trasporti S.I.I.T. 3 – Veneto – Friuli V.G. - Trentino A.A. – Settore Trasporti – Ufficio Motorizzazione civile di Venezia, con la quale è stato disposto l’annullamento dell’esame di guida sostenuta dal ricorrente in data 11.12.2007, nonché della patente di guida n. VE5312591K.
Visto il ricorso, notificato il 18 aprile 2008 e depositato presso la Segreteria il 24 aprile 2008, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito all’udienza camerale del 7 maggio 2008 (relatore il Referendario M. Perrelli), l’avv. Coronin per la parte ricorrente;
considerato:
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti.
Il 9 ottobre 2007 il ricorrente veniva sorpreso alla guida di un autoveicolo dagli agenti della Polizia Municipale di Cerea e Sanguinetto in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di alcool e gli veniva ritirata l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida.
L’11 dicembre 2007 il ricorrente sosteneva l’esame di guida e gli veniva rilasciata la patente n. VE5312591K.
Con provvedimento notificato il 4.1.2008, la Prefettura di Verona, disponeva nei confronti del sig. XXXXXX l’inibizione alla guida per il periodo di un anno a far data dal ritiro del documento di abilitazione, avvenuto il 9.10.2007.
Infine, con il provvedimento gravato il Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile di Venezia ha disposto l’annullamento dell’esame di guida sostenuto dal ricorrente in data 11.12.2007 e della patente contestualmente rilasciatagli, in considerazione della accertata mancanza della prescritta autorizzazione per esercitarsi alla guida al momento dell’esame di idoneità.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento gravato per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, nonché per erronea interpretazione degli artt. 122 e 123 del Codice della Strada.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La prima censura da esaminare nell’ordine logico consiste nella dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per avere l’amministrazione omesso di inviare l’avviso di avvio del procedimento.
La censura è infondata.
Com’è noto, la finalità della regola procedimentale stabilita dalla norma di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 va individuata nelle esigenze, da un lato di assicurare piena visibilità all’azione amministrativa nel momento della sua formazione, e dall’altro, di garantire la partecipazione dei destinatari dell’atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione, in modo che, attraverso l’acquisizione anche delle ragioni esposte da questi ultimi, l’amministrazione sia posta in condizione di esercitare il proprio potere con la piena cognizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto.
Nel caso in esame, è però evidente che la partecipazione del ricorrente al procedimento conclusosi con l’annullamento dell’esame di guida da lui sostenuto e della patente contestualmente rilasciatagli non avrebbe potuto modificare l’esito del medesimo, atteso che ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/90 l’Amministrazione resistente altro non poteva fare se non prendere atto della mancanza dell’autorizzazione alla guida in capo al sig. XXXXXX al momento dell’esame, per essergli stato ritirato il foglio rosa in data 9.10.2007 ed annullare l’esame da questi sostenuto.
D’altra parte, il ricorrente non nega il fatto, non controverso, di essere stato privato dell’autorizzazione alla guida sin dal 9 ottobre 2007 e di aver svolto l’esame in assenza del titolo che lo abilitava provvisoriamente alla conduzione dell’autoveicolo.
Sostiene tuttavia, con la seconda censura, che l’annullamento dell’esame sarebbe illegittimo in quanto nell’art. 122 e nell’art. 123 del Codice della Strada, non è previsto, nel caso di ritiro, revoca o sospensione del foglio rosa, il potere di annullamento dell’esame di guida e della patente conseguentemente rilasciata.
Il motivo è palesemente infondato.
L’art. 121, 8° comma, recante la disciplina dell’esame di idoneità, del Codice della Strada espressamente stabilisce che “Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida”.
Ai sensi del successivo art. 122, 1° comma, “A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.”. Il secondo comma del predetto articolo dispone che “ l'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria...”.
Orbene, dalla lettura delle citate disposizioni, in combinato disposto, si evince che il possesso dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida è presupposto indefettibile per sostenere l’esame di idoneità, tanto è vero che il richiamato art. 121 espressamente stabilisce anche un lasso di tempo minimo che deve obbligatoriamente intercorrere tra il rilascio del detto titolo abilitativo e la data delle prove attitudinali. Ne discende, dunque, che la mancanza di una valida ed efficace autorizzazione per esercitarsi alla guida nel momento in cui vengono sostenute le prove di idoneità per la patente non consente al candidato di sostenere l’esame e determina, a fortiori, l’illegittimità delle dette prove per mancanza di uno dei presupposti prescritti dalla legge.
Il ricorso va quindi respinto.
Nulla per le spese di giudizio, in considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 7 maggio 2008.
Il Presidente
l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il ........................................ n. .............
Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione
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