Riforma del codice stradale, i lavori proseguono
Gli emendamenti approvati dalla Commissione del Senato: ecco come potrebbero cambiare gli articoli del CDS
Mercoledì 27 gennaio la Commissione VIII del Senato si è riunita per approvare le prime modifiche all’art. 1 del DDL 1720.
Sono stati dunque discussi i primi emendamenti (proposte di modifica), con il risultato che alcuni sono stati approvati mentre altri sono stati respinti.
L’esame proseguirà la prima settimana di febbraio e chissà quando avrà termine. In ogni caso il testo dovrà passare di nuovo alla Camera per la sua definitiva approvazione (si parla di primavera inoltrata).
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Cosa si è fatto nella seduta del 27 gennaio 2010?
Quel giorno la Commissione ha approvato gli emendamenti 1.4, 1.6 e 1.8.
Ma vogliamo essere ancora più precisi:
• L’emendamento 1.4 sarebbe questo:
1.4
MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sopprimere le parole: "i veicoli ibridi o multimodali e"».
• L’emendamento 1.6 (che assorbe l’1.7) sarebbe questo:
1.6
MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA
Al comma 2, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «pneumatici di tipo non omologato» con le seguenti: «sistemi, componenti ed entità tecniche soggetti ad omologazione di tipo non omologato, oppure privi della richiesta marcatura» e le parole: «Gli pneumatici» con le seguenti: «I sistemi, i componenti e le entità tecniche».
• L’emendamento 1.8 sarebbe questo:
1.8
GALLO
Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «sulla carta di circolazione» con le seguenti: «sul documento di circolazione»
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Se le cose rimangono così, cambieranno gli articoli 59 (Veicoli con caratteristiche atipiche), 77 (Controlli di conformità al tipo omologato) e 80 (Revisioni) del CDS.
ARTICOLI 59, 77 e 80: i commi modificati
Art. 59 ( comma 1 modificato):
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonchè gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.
Art. 77 (nuovo comma 3bis):
3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche soggetti ad omologazione di tipo non omologato, oppure privi della richiesta marcatura è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. I sistemi, i componenti e le entità tecniche di cui al presente comma sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 80 (comma 14 modificato):
14. Ad esclusione dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369.
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