Riforma del codice stradale - link al pdf riassuntivo
Riforma del codice stradale, si va avanti
Nella seduta di mercoledì 17 marzo, a distanza di quasi 2 mesi dall’ultima seduta, la Commissione Trasporti del Senato si è riunita per esaminare il testo di riforma del codice stradale (DDL 1720 e connessi) con tutti gli emendamenti relativi, dall’art. 3 all’art. 13. Visto che gli articoli del testo sono in totale 42, possiamo dire che la Commissione ha finora fatto il 30% del lavoro.
Con le elezioni imminenti non sappiamo dire che cosa ne sarà di questo procedimento, però possiamo dettagliarvi bene su cosa è cambiato con questa seduta.
Cominciamo col dire che gli emendamenti approvati sono stati i seguenti: 3.0.1, 3.0.2, 3.0.5, 3.0.6, 2.0.1000, 4.1, 4.2, 6.3, 6.12, 6.24, 7.1, 7.0.1, 10.12, 10.18 (Testo 2), 11.6 (Testo 2), 13.11.
Con questi emendamenti alcuni articoli del codice stradale cambiano faccia, e vi diciamo qual'è (vedi 2 parte di questo testo).
Teniamo presente che dunque il DDL 1720 e connessi sta andando avanti con tutte le importanti novità che si porta dietro: la guida accompagnata, la prova pratica per il conseguimento del patentino del ciclomotore, la liberalizzazione delle autoscuole con la decisione di abolire le autoscuole che fanno solo patenti A e B spingendole a consorziarsi, ecc.
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1 PARTE
Emendamenti approvati
EMENDAMENTO 3.0.1 ZANETTA
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-ter. (Modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992)
- All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 285 del 1992, le parole da: "in caso di urgenza e necessità", sono sostituite dalle seguenti: "in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale"».
EMENDAMENTO 3.0.2 BUTTI
Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
«Art. 3-bis. (Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 295 del 1992, in materia di segnaletica stradale)
-
All'articolo 38, comma 13, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311", sono sostituite dalle seguenti: "del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559"».
EMENDAMENTO 3.0.5 VALLARDI, STIFFONI, MURA
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis. (Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnali luminosi)
-
All'articolo 41 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
"b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;"».
EMENDAMENTO 3.0.6 BUTTI
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis. (Modifiche alle disposizioni in materia di macchine per uso di invalidi)
-
L'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
"Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.".
- Al comma 7 dell'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "riservate ai pedoni" sono aggiunte le seguenti: ", secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7."».
EMENDAMENTO 2.0.100
IL RELATORE
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche agli articoli 10,11e 12 del decreto legislativo n.285 del 1992 in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di servizi di polizia stradale e di espletamento dei servizi di polizia stradale)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: “Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento”;
b) il terzo periodo del comma 9 è soppresso;
c) al comma 17, le parole “ i criteri per l'imposizione della scorta tecnica o della Polizia stradale” sono sostituite dalle seguenti “i criteri per l'imposizione della scorta tecnica”;
d) al comma 18, le parole “all'obbligo di scorta della Polizia Stradale o tecnica” sono sostituite dalle seguenti “all'obbligo di scorta tecnica”.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) la rilevazione degli incidenti stradali dai quali sono derivate la morte o lesioni personali;”
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)al comma 3-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Con gli stessi limiti e nell'ambito del percorso di gara autorizzato, le funzioni sopraindicate possono essere svolte dalle persone abilitate a svolgere scorte a competizioni ciclistiche di cui all'articolo 9, comma 6-ter. Le stesse persone possono svolgere servizi di viabilità e scorta anche nell'ambito di manifestazioni podistiche.”
b) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:
“3-ter. La rilevazione degli incidenti stradali in cui le persone coinvolte non abbiano riportate lesioni personali, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati da persone abilitate che dipendono da imprese autorizzate dal Prefetto.
3-quater. I servizi diretti a regolare il traffico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) in occasione di lavori, depositi, fiere o altre manifestazioni che determinano l'occupazione totale o parziale della sede stradale, possono essere effettuati da persone abilitate che dipendono da imprese autorizzate dal Prefetto, ovvero dal Sindaco nei centri abitati.
3-quinques. Nell'ambito delle autostrade e delle relative pertinenze, i dipendenti delle società concessionarie delle autostrade possono accertare le violazioni relative alla sosta o alla fermata di cui agli articoli 6, 7, 157, 158 e 188, le violazioni del Titolo II relative alla tutela delle strade, nonché quelle dell'articolo 167. La gestione dei verbali di contestazione redatti dalle persone abilitate è affidata alla Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato
3-sexies. Le persone di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, devono essere abilitate dal Ministero dell'interno. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i requisiti fisici e morali, i programmi e le modalità di effettuazione dell'attività di formazione, le modalità di abilitazione e di esecuzione dei servizi, le caratteristiche dei veicoli e delle attrezzature che devono essere utilizzate per svolgere il loro servizio. Con lo stesso disciplinare può essere previsto che i soggetti abilitati debbano indossare, durate l'effettuazione dei servizi di cui ai commi precedenti, capi di vestiario uniformi e dispositivi di protezione individuale, le cui caratteristiche sono determinate dallo stesso disciplinare. Con il medesimo disciplinare sono stabilite le modalità di autorizzazione delle imprese da cui dipendono. Gli atti ed i verbali di contestazione redatti dalle persone autorizzate di cui ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni sopraindicate, hanno l'efficacia probatoria di atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 CC.»
EMENDAMENTO 4.1 PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 1, lettera a), inserire le seguenti parole: «con e senza sidecar;».
EMENDAMENTO 4.2 GALLO
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
EMENDAMENTO 6.3 MAGISTRELLI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA
Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «trasferimenti di residenza» inserire le seguenti: «o di sede se trattasi di persona giuridica».
EMENDAMENTO 6.12 MENARDI, BORNACIN, BALDINI
Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «e cessazione», inserire le seguenti: «e sospensione».
EMENDAMENTO 6.24 BUTTI
Al comma 6, sostituire la parola: «dalla» con le seguenti: «dal sesto mese successivo alla».
EMENDAMENTO 7.1 FISTAROL, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis Ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di procedere ai sensi del comma 1, è registrato nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, anche al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3.»; b) al comma 5 dopo le parole: «previste nel comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e 4-bis».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)
EMENDAMENTO 7.0.1 DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.(Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992)
1. All'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, aggiungere, in fine, le seguenti parole: '', e con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale''».
EMENDAMENTO 10.12 BALDINI
Al comma 1, capoverso «1-quinquies» sostituire le parole: «legale rappresentante del conducente minore», con le seguenti: «chi esercita l'autorità parentale o tutore del conducente minorenne».
EMENDAMENTO 10.18 (Testo 2) MONTI, DIVINA, STIFFONI, MURA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992,le parole "fino a sessantacinque" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settanta"».
EMENDAMENTO 11.6 (Testo 2) MENARDI
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida".
EMENDAMENTO 13.11 DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Al comma 5, alla lettera a) premettere la seguente:
«a) al comma 2 dopo le parole: ''da parte delle province'' aggiungere le seguenti: '', cui compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis''».
2 PARTE
Se le cose rimangono così, i seguenti articoli del codice stradale cambieranno faccia - segniamo in grassetto le parti nuove
Art. 38 Segnaletica stradale (comma 3 e 13 modificati)
3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
Art. 41 Segnali luminosi (comma 1 modificato)
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione
b bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
j) lanterne semaforiche speciali;
k) segnali luminosi particolari.
Art. 46 Nozione di veicolo (comma 1 modificato)
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
Art. 10 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (commi 9, 17 modificati)
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica.
Art. 11 Servizi di polizia stradale (comma 1 modificato)
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali dai quali sono derivate la morte o lesioni personali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
Art. 12 Espletamento di servizi di polizia stradale (comma 3 bis modificato e aggiunta dei commi dal 3 – ter al 3 - sexies)
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonchè i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. Con gli stessi limiti e nell'ambito del percorso di gara autorizzato, le funzioni sopraindicate possono essere svolte dalle persone abilitate a svolgere scorte a competizioni ciclistiche di cui all'articolo 9, comma 6-ter. Le stesse persone possono svolgere servizi di viabilità e scorta anche nell'ambito di manifestazioni podistiche.
3-ter. La rilevazione degli incidenti stradali in cui le persone coinvolte non abbiano riportate lesioni personali, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati da persone abilitate che dipendono da imprese autorizzate dal Prefetto.
3-quater. I servizi diretti a regolare il traffico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) in occasione di lavori, depositi, fiere o altre manifestazioni che determinano l'occupazione totale o parziale della sede stradale, possono essere effettuati da persone abilitate che dipendono da imprese autorizzate dal Prefetto, ovvero dal Sindaco nei centri abitati.
3-quinques. Nell'ambito delle autostrade e delle relative pertinenze, i dipendenti delle società concessionarie delle autostrade possono accertare le violazioni relative alla sosta o alla fermata di cui agli articoli 6, 7, 157, 158 e 188, le violazioni del Titolo II relative alla tutela delle strade, nonché quelle dell'articolo 167. La gestione dei verbali di contestazione redatti dalle persone abilitate è affidata alla Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato
3-sexies. Le persone di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, devono essere abilitate dal Ministero dell'interno. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i requisiti fisici e morali, i programmi e le modalità di effettuazione dell'attività di formazione, le modalità di abilitazione e di esecuzione dei servizi, le caratteristiche dei veicoli e delle attrezzature che devono essere utilizzate per svolgere il loro servizio. Con lo stesso disciplinare può essere previsto che i soggetti abilitati debbano indossare, durate l'effettuazione dei servizi di cui ai commi precedenti, capi di vestiario uniformi e dispositivi di protezione individuale, le cui caratteristiche sono determinate dallo stesso disciplinare. Con il medesimo disciplinare sono stabilite le modalità di autorizzazione delle imprese da cui dipendono. Gli atti ed i verbali di contestazione redatti dalle persone autorizzate di cui ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni sopraindicate, hanno l'efficacia probatoria di atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 CC.»
Art. 85 Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (comma 2 modificato)
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con e senza sidecar
b) i quadricicli
c) le autovetture
d) gli autobus
Art. 94 Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario (comma 2 modificato e nuovo comma 4 bis)
2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall’acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all’emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza o di sede se trattasi di persona giuridica l’ufficio di cui al periodo precedente procede all’aggiornamento della carta di circolazione.
4-bis Ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di procedere ai sensi del comma 1, è registrato nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, anche al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3
Art. 100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e rimorchi (nuovo comma 3 bis)
3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all’estero e cessazione e sospensione dalla circolazione.
Art. 95 Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione (comma 1 bis modificato)
1bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale'.
Art. 115 Requisiti per la guida di veicoli e la conduzione di animali (comma 1 quinquies modificato, comma 2 modificato)
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Art. 116 Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida e C.I.G. (nuovo comma 1 bis)
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.
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