Riforma del codice stradale, si va avanti
Commissione Trasporti del Senato
Seduta del 10 febbraio 2010
La Commissione VIII del Senato ha ripreso, nella seduta di mercoledì 10 febbraio, l’esame congiunto degli emendamenti (per l’elenco completo clicca qui) al DDL 1720, quello sulla riforma complessiva del codice della strada.
Teniamo presente che gli articoli da esaminare sono più di una trentina e la Commissione ha ultimato solo gli articoli 1, 2 e 3. Considerato che ci sono di mezzo anche le elezioni, ci risulta difficile credere che nella primavera, come annunciato, sia possibile ultimare i lavori.
Il verbale completo della seduta (del mattino, quella del pomeriggio viene rinviata) è disponibile a questo indirizzo.
In sintesi: il 10 febbraio vengono approvati gli emendamenti 2.1 (identico al 2.2) e 2.5 all’art. 2; per quanto riguarda gli emendamenti all’art. 3, vengono approvati i seguenti: 3.5, 3.6 e 3.9, 3.100, 3.15.
In linea di massima le modifiche sui punti discussi nella giornata del 10 febbraio sono state orientate ad aggiornare i testi di legge alla nuova realtà costituita dai veicoli ibridi ed elettrici, a punire più severamente chi butta oggetti e spazzatura per terra e ad alleggerire la Polizia stradale da molte sue funzioni delegando altri soggetti ad espletarle, soggetti che devono autorizzati dalla Prefettura e dal Ministero dell’Interno. Questi soggetti potrebbero ad esempio scortare i trasporti eccezionali (di recente è stata emanata una circolare del Ministero dell'Interno che semplifica appunto la materia e autorizza più facilmente ad avvalersi della scorta tecnica e non di quella della Polizia le imprese che fanno trasporti eccezionali), dirigere il traffico durante le gare podistiche o le manifestazioni, prendere i rilievi degli incidenti stradali meno gravi, accertare le violazioni sulle autostrade, ecc.
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Se le cose rimangono così, il Codice della strada subisce queste modifiche:
Articolo 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati (nuovo comma 13 bis)
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 62 Massa limite (nuovo comma 7 bis)
7-bis. II Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano, alla massa delle bombole e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».
Art. 23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli (modificati commi 7, 13 bis – aggiunto comma 13-quinques)
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei segnali e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall’ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente.
Comma 13-bis (modificato). In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.351 a euro 17.405; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.
Comma 13-quinquies (aggiunto). In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di 60 giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno non ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di rimozione effettuata nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater''.
Art. 15 Atti vietati (modificato comma 1, aggiunto comma 3 bis)
Comma 1 Modificato - aggiunta lettera: f-bis: insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
Nuovo comma 3 bis. Chiunque viola il divieto di cui alla lettera f-bis) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 4".
Art. 34 bis (decoro delle strade) soppresso.
Art. 10 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (modificati comma 9, comma 17)
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per l'imposizione della scorta tecnica.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta tecnica, nonchè superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 715 a euro 2.886.
Art. 11 Servizi di polizia stradale (modificato comma 1)
Comma 1 – modificata lettera b): la rilevazione degli incidenti stradali dai quali sono derivate la morte o lesioni personali.
Art. 12 Espletamento dei servizi di Polizia stradale (modificato comma 3 bis, aggiunti commi 3 ter, 3 quater, 3 quinques)
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonchè i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. Con gli stessi limiti e nell'ambito del percorso di gara autorizzato, le funzioni sopraindicate possono essere svolte dalle persone abilitate a svolgere scorte a competizioni ciclistiche di cui all'articolo 9, comma 6-ter. Le stesse persone possono svolgere servizi di viabilità e scorta anche nell'ambito di manifestazioni podistiche.
3-ter. La rilevazione degli incidenti stradali in cui le persone coinvolte non abbiano riportate lesioni personali, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati da persone abilitate che dipendono da imprese autorizzate dal Prefetto.
3-quater. I servizi diretti a regolare il traffico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) in occasione di lavori, depositi, fiere o altre manifestazioni che determinano l'occupazione totale o parziale della sede stradale, possono essere effettuati da persone abilitate che dipendono da imprese autorizzate dal Prefetto, ovvero dal Sindaco nei centri abitati.
3-quinques. Nell'ambito delle autostrade e delle relative pertinenze, i dipendenti delle società concessionarie delle autostrade possono accertare le violazioni relative alla sosta o alla fermata di cui agli articoli 6, 7, 157, 158 e 188, le violazioni del Titolo II relative alla tutela delle strade, nonché quelle dell'articolo 167. La gestione dei verbali di contestazione redatti dalle persone abilitate è affidata alla Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato
3-sexies. Le persone di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, devono essere abilitate dal Ministero dell'interno. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i requisiti fisici e morali, i programmi e le modalità di effettuazione dell'attività di formazione, le modalità di abilitazione e di esecuzione dei servizi, le caratteristiche dei veicoli e delle attrezzature che devono essere utilizzate per svolgere il loro servizio. Con lo stesso disciplinare può essere previsto che i soggetti abilitati debbano indossare, durate l'effettuazione dei servizi di cui ai commi precedenti, capi di vestiario uniformi e dispositivi di protezione individuale, le cui caratteristiche sono determinate dallo stesso disciplinare. Con il medesimo disciplinare sono stabilite le modalità di autorizzazione delle imprese da cui dipendono. Gli atti ed i verbali di contestazione redatti dalle persone autorizzate di cui ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni sopraindicate, hanno l'efficacia probatoria di atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 CC.
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