DDL 1720, tasso alcolico 0 per neopatentati e autisti professionali
Tasso alcolico 0 per giovanissimi, neopatentati e autisti professionali: anche il Senato approva
Nella seduta n. 176 del 21/04/10 al Senato, la Commissione Trasporti ha approvato alcuni emendamenti relativi all’art. 23 del DDL 1720 (art. 186, 187 e nuovo art. 186 bis).
In sintesi, con gli emendamenti approvati sono state inasprite le pene per chi guida sotto l’effetto di alcol o droga (art. 186 e 187) e aggiunto il nuovo art. 186 bis con il divieto assoluto di assumere alcol per neopatentati e autisti di professione. Anche i giovanissimi sorpresi in stato di ebbrezza alla guida del loro ciclomotore o motociclo si troveranno in difficoltà nel momento in cui vorranno prendere la patente: a seconda del tasso alcolico riscontrato dovranno aspettare di avere 19 anni o addirittura 21. Un modo come un altro di fare capire presto ai ragazzi che non bisogna assumere alcolici quando si guida.
Nuovo Art. 186-bis.
(Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, neopatentati, e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose).
1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell’articolo 223. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell’articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età».
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Con patente D e alla guida di una autovettura privata il tasso alcolemico deve essere 0 oppure entro lo 0,5 come i possessori di pagente B?
giovanni v.
Io ho patente B lavoro come funzionario commerciale e l'auto che guido é di proprietà dell'azienda con possibilità di utilizzo anche a uso privato
La mia attività é da considerare di tipo professionale ?
Quando esco in auto il mio tasso alcolico deve essere sempre di 0?
Oppure 05 come conducente di auto e moto?
Visto che ho anche quella?
Grazie.
Grazie.
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Alcolemico può arrivare a 0,5.grazie