Circolare - 18/02/2010 - Prot. n. 14288 - Calendario limitazioni 2010
OGGETTO: interpretazione del Decreto Ministeriale n. 1061 – Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2010 (V.s. nota VL 07-107 del 12/01/2010)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la sicurezza stradale
Prot. 14288 – 18 febbraio 2010
All'Ambasciata del Belgio
Rappresentanza Economica e Commerciale delle Fiandre
Via Omero n. 8
00197 ROMA
Con riferimento alle note in oggetto, si forniscono le seguenti precisazioni.
In via preliminare si fa presente che Il Decreto Ministeriale n. 1061/2010, essendo un provvedimento normativo emanato dallo Stato italiano, trova applicazione ovviamente nel solo ambito dei confini nazionali.
Come è noto, l'art. 2, comma 1, del DM sopra citato consente ai veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, di posticipare di ore quattro l'inizio del divieto.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, in merito al primo quesito si può sostenere che l'autista del veicolo, anche se questo ultimo è stato caricato il 5/12, potrà usufruire del positicipo di ore quattro, a condizione che dalla documentazione CMR o equipollente si evinca che il carico della merce sia avvenuta al di fuori dei confini italiani – e cioè che il veicolo provenga dall’estero – e che la destinazione per lo scarico della medesima merce si trovi sul territorio italiano.
Appare evidente che la fattispecie giuridica "proveniente dall'estero" trova applicazione nel momento in cui il veicolo entra sul territorio nazionale, e proprio da quel momento trova piena applicazione il Decreto Ministeriale n. 1061/2010.
Per quanto concerne il secondo quesito, l'autista potrà usufruire dell'anticipo di due ore – ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato Decreto Ministeriale - qualora dalla documentazione CMR o equipollente si desuma che la destinazione per lo scarico della merce si trovi al di fuori dei confini italiani, e che la consegna della medesima sia avvenuta sul territorio italiano.
Solamente a tali condizioni il "veicolo" potrà essere considerato come "diretto all'estero".
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini
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