Circolare - 14/04/2008 - N. 300/A/1/24527/108/13/7 - CQC, decurtazione punti
OGGETTO: Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della Direttiva 2003/59/CE. Decurtazione di punti in caso di violazione di norme di comportamento del Codice della Strada.
MINISTRO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIAR1A E DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIAU DELLA POLIZIA DI STATO
N. 300/A/l/24527/l08/13/7
Roma, 14 Aprile 2008
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTI:MENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
e, per conoscenza,
- ALLE PREFETTURE UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA
Allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e del conducente, la Direttiva Comunitaria 2003/59/CE del 15.9.2003 ha previsto che per la guida di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale che richiedono la patente C, C+E, D e D+E, occorre che il conducente sia titolare anche di una carta di qualificazione che attesti la sua particolare formazione professionale.
La Direttiva 2003/59/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 21.11.2005 n. 286 che ha, inoltre, previsto un regime speciale per la decurtazione dei punti a seguito di violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada commesse alla guida di veicoli impiegati nelle predette operazioni di autotrasporto. L'entrata in vigore delle disposizioni del richiamato D.lg. 286/2005 era stata, tuttavia, subordinata all'emanazione di alcuni decreti attuativi contenenti le procedure per il rilascio, il rinnovo e le modalità di decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione dei conducente.
Tali disposizioni attuative sono state emanate con il Decreto del Ministro dei trasporti 7.2.2007 (S.O.G.U. n. 80 del 5.4.2007), recante l'indicazione degli Enti per la formazione dei conducenti professionali, il programma del corso e le procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e con i Decreti Dirigenziali del Ministero dei trasporti 7.2.2007, n. 371 e 372 (S.O.G.U. n. 80 del 5.4.2007) riguardanti le modalità di rilascio della carta di qualificazione del conducente e la decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione.
La completa operatività delle disposizioni attuative sopraindicate, a partire dal 5 aprile 2008, rende necessario fornire le seguenti indicazioni.
1. LA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
La Carta di qualificazione del conducente, di seguito denominata CQC, è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida e che è necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE.
La CQC è rilasciata per due modalità di trasporto: per i veicoli adibiti al trasporto di cose e per quelli per il trasporto di persone. La CQC per trasporto persone non consente la guida di veicoli per trasporto di cose e viceversa. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe le tipologie di trasporto indicate.
Nulla è, invece, innovato per quanto riguarda la conduzione di taxi e di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente per i quali continua ad essere richiesto il possesso del Certificato Abilitazione Professionale (di seguito indicato come CAP) di tipo KB. Per tali veicoli, infatti, la CQC non è necessaria. Anzi, diversamente da quanto previsto per il CAP tipo KD, la CQC per trasporto persone non abilita anche alla conduzione dei veicoli per cui occorre il predetto CAP tipo KB.
La CQC ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. Diversamente da quanto previsto per il CAP, la validità della CQC non è direttamente collegata alla validità della patente di guida con la conseguenza che i due documenti possono recare diverse scadenze.
La revoca o la sospensione della patente di guida comporta l'inefficacia anche della CQC.
1.1 Veicoli per cui non occorre la CQC
Secondo le indicazioni dell'art. 16 del D.lg. 286/2005, non ricorre l'obbligo del possesso della CQC per la conduzione dei veicoli di seguito indicati:
a) veicoli la cui velocità massima autorizzata, non supera i 45 km/h;
b) veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
Per quanto riguarda le esenzioni di cui alle precedenti lettere f) e g) si chiarisce che le stesse si riferiscono ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio. È necessario, tuttavia, precisare che, come sostenuto dal Ministero dei Trasporti con la nota prot. n. 77898/8.3 del 10 agosto 2007 (All. 1), per questi veicoli l'obbligo del possesso della carta di qualificazione non ricorre solo se il conducente non sta svolgendo un'attività professionale. È stato pertanto chiarito che, quando i predetti veicoli sono utilizzati per attività imprenditoriali dell'impresa che ne è proprietaria da parte di soggetti dipendenti da quell'impresa ed assunti con qualifica specifica e mansioni di autista, il conducente deve essere comunque munito di CQC. In tali casi, infatti, sostiene il predetto Dicastero, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale.
Seconda la predetta nota del Ministero dei Trasporti, non sono esentati dall'obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l'attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi.
1.2 Entrata in vigore delle norme sulla CQC e regime transitorio
L'obbligo di possedere la CQC durante la guida dei veicoli professionali decorre:
- dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone;
- dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose.
Il nuovo documento sostituirà gradualmente i Certificati di abilitazione professionale richiesti dall'art. 116 CDS per la conduzione di alcuni dei veicoli sopraindicati. Di conseguenza, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC per la conduzione di veicoli professionali, non saranno più rilasciati a decorrere dalle date sopraindicate e dalle date stesse non saranno più titolo idoneo per la guida dei veicoli sopraindicati, salvo quanto precisato poco più avanti.
Dopo tali scadenze, coloro che sono già titolari di questi certificati e che intendono continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale indicate nei paragrafi precedenti devono, perciò, necessariamente munirsi della CQC che, in alcuni casi e fino alla data del 4.4.2010, può essere ottenuta anche per conversione senza superare un esame di qualificazione.
Anche dopo le predette scadenze, tuttavia, il CAP tipo KD, continuerà ad avere piena validità per la conduzione dei taxi, e dei motoveicoli e delle autovetture adibite a noleggio con conducente per cui è richiesto il possesso del CAP tipo KA o KB.
2. REGIME SANZIONATORIO RELATIVO ALLA CQC
Il D.lg. 286/2005 ha previsto che le sanzioni previste del Codice della Strada per la mancanza del CAP o per la circolazione con patente scaduta di validità trovino applicazione, rispettivamente, anche nei casi di mancanza della CQC ovvero di CQC scaduta di validità.
2.1 Sanzioni per mancanza della CQC
Il conducente che guida un veicolo impegnato in operazioni di autotrasporto professionale per cui è richiesto il possesso della CQC senza averla mai conseguita, è sottoposto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 116, comma 15 C.d.S.
La stessa sanzione si applica anche a chi, pur avendo la CQC, guida un veicolo diverso da quello per il quale la carta lo abilita e ciò, ad esempio, nel caso in cui un conducente munito di CQC per il trasporto cose conduca un veicolo per cui è richiesta la CQC per il trasporto di persone ovvero nel caso in cui un conducente munito di CQC guida un taxi o un'autovettura per noleggio con conducente senza essere munito di CAP tipo KB.
La sanzione non è applicabile nel caso in cui il conducente abbia già superato gli esami di qualificazione e sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata da un Ufficio del Dipartimento dei Trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti nel caso in cui non sia possibile provvedere alla consegna della CQC entro i 10 giorni successivi dalla data del superamento dell'esame.
2.2 Sanzioni per CQC scaduta di validità
La guida con una CQC scaduta di validità è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art 126 C.d.S. In questo caso la CQC deve essere ritirata e trasmessa alla Prefettura-UTG competente per territorio che provvederà a restituirla solo dopo la verifica dell'avvenuta conferma di validità.
2.3 Mancato possesso della CQC durante la guida
A decorrere dalle date sopraindicate, il conducente deve sempre avere con sé la CQC che, insieme alla patente a cui si associa, deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo. In caso di impossibilità momentanea ad esibire la CQC si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 180 comma 7 C.d.S.
Fino alle sopraindicate date di entrata in vigore della nuova disciplina, i conducenti che hanno già ottenuto la CQC, possono esibirla in luogo del CAP richiesto per la conduzione del veicolo professionale. Anche prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di avere il documento, infatti,per chi ne è già possessore, la CQC sostituisce, a tutti gli effetti, i certificati di abilitazione tipo KC e KD richiesti dall'art. 116 C.d.S. (salvo che per la guida dei taxi e degli altri veicoli per cui è richiesto il CAP tipo KB).
3. DECURTAZIONE DI PUNTI DALLA CQC
Secondo l'art. 23 del D.L.G 286/2005 quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente, anche la carta di qualificazione o il CAP tipo KB, la decurtazione di punti si applica su questi documenti. La previsione normativa sopraindicata entra in vigore per le violazioni commesse a decorrere dal 5.4.2008.
Presupposto per l'applicazione della disciplina in parola è che gli illeciti siano commessi alla guida del veicolo per il quale è richiesta la titolarità di una CQC ovvero del CAP tipo KB e nell'esercizio di un'attività professionale di autotrasporto di persone o di cose.
Quando, invece, il titolare di una CQC ovvero di un CAP tipo KB commette la violazione alla guida di un veicolo diverso da quelli per cui è richiesto il possesso di questo documento ovvero, quando il veicolo sia utilizzato per finalità private e non commerciali, la decurtazione di punti interessa la patente di guida e non la CQC.
Nella fase transitoria di cui al punto 1.2, la decurtazione di punti di cui trattasi può interessare solo chi è già in possesso di CQC e non si estende a chi conduce un veicolo professionale con il CAP tipo KC o tipo KD. Nei confronti delle persone che guidano uno dei veicoli per cui è richiesto il possesso della CQC ma che non ne sono ancora in possesso, perciò, la decurtazione di punti si applica sulla patente di guida posseduta.
In tale periodo, peraltro, la possibilità di applicare la decurtazione sulla CQC è limitata ai casi in cui sia lo stesso conducente ad esibirla al momento del controllo. Infatti, fino alla completa attuazione delle nuove disposizioni, come indicato al punto 1.2, non è possibile richiedere l'esibizione della carta non essendo ancora vigente l'obbligo di possederla.
Per le violazioni commesse alla guida di taxi o di autovetture adibite a noleggio con conducente per cui è richiesto il CAP tipo KB, tuttavia, la decurtazione di punti può essere applicata anche se il conducente è possessore di CAP tipo KD visto che, ai sensi dell'art.116 C.d.S e dell'art. 310, comma 2 Reg. Es. C.d.S, questo documento comprende anche il CAP tipo KB e che l'attuale normativa non prevede l'obbligo per i predetti conducenti di chiedere la conversione del CAP tipo KD in CAP tipo KB, fino alla data della scadenza del CAP medesimo.
3.1 Indicazioni sul verbale di contestazione
Per tutte le violazioni indicate al punto precedente che sono commesse dal 5.4.2008 e per le quali è prevista la decurtazione dei punti sulla CQC o sul CAP tipo KB (ovvero anche sul CAP tipo KD per i taxi e le autovetture da noleggio con conducente), il verbale di contestazione redatto ai sensi dell'art. 200 C.d.S deve contenere l'indicazione del numero di CQC e/o del CAP posseduto dal conducente.
Tale indicazione, nel verbale modello 352 in uso a Codesti Uffici, deve essere riportata nello spazio riservato al numero della patente di guida posseduta dal conducente (punto 1 - dati del trasgressore). Nella casella relativa alla categoria di patente deve essere indicato se trattasi di CQC o di CAP, indicandone, in quest'ultimo caso, il tipo.
La categoria ed il numero della patente di guida, peraltro, devono essere comunque annotati nel verbale, riportandoli in calce alla descrizione della violazione.
3.2 Raddoppio dei punti per neopatentati
Quando la decurtazione di punti interessa la CQC o i CAP, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 126-bis che prevedono il raddoppio della misura dei punti decurtati per i neopatentati, si deve aver riferimento alla patente di guida e non alla CQC o al CAP posseduto.
Perciò, ai fini sopraindicati, il raddoppio del punteggio si applica solo quando il conducente ha conseguito la patente di guida da meno di 3 anni a nulla rilevando la data di conseguimento della CQC o del CAP.
Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
ALLEGATO 1 alla circolare n. 24527 del 14/04/2008
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 77898/8.3 Roma, 10 agosto 2007
OGGETTO: Obbligo del possesso e rilascio della carta di qualificazione del conducente.
Con circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007 la scrivente Direzione Generale ha fornito indicazioni in ordine all'applicazione delle norme in materia di formazione dei conducenti professionali.
A seguito di ulteriori approfondimenti con i rappresentanti dei SIIT e con gli operatori del settore, si rende necessario fornire nuovi chiarimenti in materia di obbligo del possesso della CQC, nonché di rilascio della stessa. Le disposizioni contenute nella presente circolare abrogano le disposizioni in contrasto previste dalla circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007.
1. Conducenti esentati dall'obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente.
Ai sensi dell'art. 16 del D.L.vo 286/2005, la CQC non è richiesta ai conducenti:
a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida al fine del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g) riferentesi ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un'impresa con la qualifica di autista. In tal caso infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale.
Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall'obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto i CAP KD, a prescindere dal fatto che l'attività sia esercitata, in conto proprio o per conto di terzi.
2. Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione.
L'art. 17 del D.L.vo 286/2005 individua i conducenti che possono ottenere la CQC per documentazione, in esenzione, dunque, dall'obbligo di frequentare corsi di formazione iniziale e di sostenere l'esame.
Con circolare prot. MOT3/761/M350 del 3 febbraio 2006 la scrivente Amministrazione aveva già chiarito che sono "fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti che si trovano, alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione delle condizioni previste dall'art. del 7 del D.L. va. 286/2005".
L'art. 2 del D.D. 7 febbraio 2007 concernente il rilascio della CQC ha stabilito che possono ottenere il rilascio della carta per "documentazione" i conducenti:
a) residenti in Italia, titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD rilasciano antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
b) residenti in Italia, titolari della patente di guida della categoria C ovvero C+E rilasciata antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
c) residenti in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E e relative sottocategorie;
d) residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida, anche se rilasciata all'estero, equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E e relative sottocategorie, alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Si sottolinea che sarà possibile lasciare per documentazione la CQC esclusivamente a conducenti titolari di patente di guida della categoria C o del CAP KC rilasciati entro il 4 aprile 2007.
Possono, invece, richiedere il rilascio della CQC i titolari di patente della categoria C o di CAP KC rilasciati successivamente al 4 aprile, per duplicato di patente o di CAP rilasciate antecedentemente a tale data.
Il citato art. 2 stabilisce il seguente calendario sulla base del quale i conducenti possono presentare domande per ottenere il rilascio della CQC in esenzione dall'obbligo di frequentare il Corso e sostenere i relativi esami:
a) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal 5 aprile 2007;
b) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dal 5 luglio 2007;
c) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dal5 ottobre 2007;
d) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z, dal 5 gennaio 2008. La "calendarizzazione" è stata prevista per programmare l'afflusso degli utenti presso gli Uffici Motorizzazione civile.
La richiesta di rilascio della CQC "per documentazione" deve essere redatta sul modello TT746C cui sono allegate:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 10 dicembre 1986, n. 870;
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto dell conducente a capo scoperto e su sfondo bianco;
- fotocopia della patente di guida. Si ricorda che ai sensi delle norme vigenti, l'istanza di rilascio può essere presentata all'Ufficio Motorizzazione civile dall'interessato, da una persona munita di delega, da un'autoscuola o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. l conducenti, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto, devono produrre altresì l'attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con una impresa di autotrasporto avente sede in Italia, redatta secondo il modello allegato alla presente circolare. Su tale dichiarazione gli Uffici effettueranno accertamenti a campione per verificarne la veridicità. Si sottolinea il fatto che un utente non può in nessun modo anticipare la richiesta di rilascio della CQC rispetto alle date fissate dal decreto, ma può, in ogni caso posticiparla, fermo restando che, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007 e, cioè, dal 5 aprile 2010, non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione (art. 2 comma 3, del D.M. citato). Al momento del rilascio della CQC per trasporto di persone deve essere ritirato il CAP di tipo KC. Al momento del rilascio della CQC per trasporto di merci, deve essere ritirato, se posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno anni, il CA di tipo KC. Il conducente titolare di patente comprendente le categorie C e D e del certificato di abilitazione professionale di tipo KC che ha richiesto la CQC "per documentazione" solo per il trasporto di cose, potrà, successivamente, richiedere anche il rilascio della carta di qualificazione per il trasporto di persone (o viceversa) ancora in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso e sostenere l'esame, a condizione che la seconda richiesta venga presentata all'Ufficio entro il 5 aprile 2010. In tal caso, il rilascio della nuova CQC, contenente entrambe le abilitazioni, è subordinata al ritiro della precedente CQC.
Nel caso in cui, a corredo di una richiesta di rilascio di CQC venga esibita una patente di guida le cui categorie non corrispondono alle categorie previste dalla Direttiva 91/439/CEE, l'Ufficio dovrà richiedere al Consolato o all'Ambasciata dello Stato che ha emanato la patente una traduzione della stessa per verificare la corrispondenza con una delle categorie C, CE, D e DE o relative sottocategorie. Nel caso dalla traduzione non sia possibile accertare con precisione l'esatta corrispondenza della categoria, dovrà essere posto specifico quesito alla Divisione 6 di questa Direzione Generale.
Ai fini del computo del quinquennio di validità delle CQC rilasciate in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e di sostenere il relativo esame, la scadenza di validità va calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per le CQC che abilitano al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilitano al trasporto di cose (ad esempio, una CQC per il trasporto di persone rilasciata "per documentazione" il 1 ottobre 2007 scadrà di validità il 9 settembre 2013, mentre una CQC per il trasporto di cose rilasciata "per documentazione" il 1 ottobre 2007 scadrà il 9 settembre 2014).
Poiché il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche, ai sensi dell'art. 310, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, anche per la guida dei veicoli cui abilita il CAP di tipo KB, il conducente titolare del CAP di tipo KD potrà, al momento di presentare l'istanza per il rilascio della CQC per "documentazione", presentare anche istanza per il rilascio del certificato KB. All'uopo, il conducente, oltre alla documentazione sopra elencata prevista per il rilascio delta CQC, dovrà presentare, sul modello TT746C, contestuale domanda di rilascio della CQC e del CAP KB cui sono allegate:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 relative a:
a) assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda;
b) assolvimento di due imposte di bollo relative alla CQC e al CAP KB;
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, di due tariffe di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 10 dicembre 1986, n. 870, relative a:
a) rilascio CQC;
b) rilascio CAP di tipo KB.
- fotocopia della patente di guida. È comunque consentito, al titolare di CAP di tipo KD che svolge attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, di continuare la propria attività utilizzando il suddetto certificato senza obbligo di richiedere la CQC ed il CAP di tipo KB, a condizione che non richieda la CQC (in tal caso infatti, il rilascio della CQC è subordinato al ritiro del CAP di tipo KD). In ogni caso, alla scadenza della validità del CAP di tipo KD i conducenti che svolgono attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, devono sostituire il CAP di tipo KD con il CAP dii tipo KB. La data di scadenza di validità del CAP KB rilasciato in sostituzione del CAP di tipo KD sarà la stessa della patente della categoria D posseduta dal richiedente.
3. Duplicato della carta di qualificazione del conducente
Il duplicato della CQC può essere rilasciato, oltre che per rinnovo di validità allo scadere del quinquennio, con le modalità indicate al paragrafo 5, anche:
a) per deterioramento;
b) per smarrimento, furto o distruzione. Si fa presente che è possibile duplicare CQC rilasciate da altri Stati comunitari ovvero da Stati facenti parte dello Spazio economico europeo. A tal proposito, poiché la direttiva 2003/59/CE prevede che la fondazione iniziale o periodica possa essere attestata anche con il codice comunitario "95" apposto sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria posseduta dal conducente, sarà possibile rilasciare la CQC ai conducenti comunitari che richiedono il duplicato della patente di guida sulla quale è inserito il suddetto codice. I conducenti titolari della CQC che richiedono, a qualsiasi titolo, il duplicato della patente di guida, ovvero ne estendano la validità anche ad altre categorie (ad esempio da C a CE) hanno l'obbligo, al momento del rilascio della nuova patente di guida, di richiedere anche il duplicato della CQC (presentando la stessa documentazione prevista per il rilascio di un duplicato per deterioramento). Tale esigenza nasce dal fatto che sulla CQC deve essere indicato il numero della patente di guida.
Nelle ipotesi di duplicato o di estensione della patente di guida, dunque, la nuova patente sarà rilasciata al titolare solo al momento in cui sarà predisposta anche la nuova CQC. A tal uopo, al fine di non penalizzare i conducenti professionali che, per svolgere la loro attività lavorativa, hanno necessità di avere la CQC, gli Uffici Motorizzazione civile daranno priorità alla predisposizione delle CQC in parola.
La richiesta di duplicato per deterioramento dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 10 dicembre 1986, n. 870;
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
La richiesta di duplicato per smarrimento, furto o distruzione dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 10 dicembre 1986, n. 870;
- la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di polizia. L'Ufficio cui sia richiesto, da conducente che ha acquisito la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia, il duplicato di una CQC rilasciata da altro Stato comunitario o appartenente al SEE, dovrà verificare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del 7 febbraio 2007 sul rilascio della CQC, previo accertamento presso le competenti autorità dello Stato di rilascio, che la CQC da duplicare sia in corso di validità e su di essa non gravino disposizioni sanzionatorie. Nel caso in cui un conducente debba procedere al duplicato della CQC, mentre è in corso la procedura di duplicato della patente di guida, il rilascio della CQC sarà subordinato al previo rilascio della patente.
La richiesta di duplicato della CQC, in caso dii richiesta di duplicato della patente di guida dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente 111. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 10 dicembre 1986, Il. 870;
- un'attestazione di versamento, sul conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
4. Conversione della carta di qualificazione del conducente. È possibile convertire la CQC, in corso di validità, rilasciata in altri Stati comunitari.
La richiesta di conversione dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 10 dicembre 1986, n. 870;
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco. La CQC convertita non deve essere restituita allo Stato rilasciante.
5. Termini di applicazione
L'art. 8 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007 (relativo al rilascio della CQC) stabilisce che:
- per quel che concerne il trasporto persone, l'obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2008;
- per quel che concerne il trasporto di cose, l'obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2009.
I conducenti che hanno conseguito la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD dal 5 aprile 2007, non potranno ottenere, per documentazione, la CQC, ma dovranno seguire il corso e sostenere il relativo esame.
Dal 10 settembre 2008 non saranno più rilasciati (né per conseguimento né per duplicato), i certificati di abilitazione professionale di tipo KD. Parimenti, a decorrere dal 10 settembre 2009 non saranno più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD a partire dal 5 aprile 2007, potranno pur senza aver conseguito la CQC, condurre veicoli adibiti al trasporto di persone, fino al 9 settembre 2008, ovvero adibiti al trasporto di merci fino al 9 settembre 2009.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio Dondolini
ALLEGATO 2 alla circolare n. 24527 del 14/04/2008
INTESTAZIONE IMPRESA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto ...................................................... nato a ..........................................., il ....................................., residente in ...................................................., Via ................................................................. in qualità di .......................................... dell'impresa ....................................... con sede in Italia, nel Comune di ......................................................, Via ................................................................. iscritta alla C.C.I.A. di ........................................... n ............................ attività .................................................... codice fiscale o partita IVA .....................................
Consapevole della responsabilità connessa e delle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
che il Sig ..............................................................
nato a .........................................., il .......................................................,
residente in ..................................................,
Via ....................................................., nazionalità ..............................................................,
• è titolare di patente di guida della categoria ........................... (ovvero corrispondente alla categoria .................................), rilasciata da .................................................., il ......................;
• è dipendente di questa impresa dal ...........................................................
Luogo e data
Vedi anche: