Circolare - 11/02/2010 - Prot. n. 12243 - Sosta su senso unico
OGGETTO: Sosta veicoli su strade urbane. Richiesta di chiarimenti. Rif. prot. n. 22071 del 27/10/2009
Con riferimento alla richiesta qui inoltrata con la nota in riscontro, qui pervenuta solo il 22.01.2010, si premette quanto segue.
L'art. 157 c. 2 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) impone di sostare, salvo diversa segnalazione, lungo il margine destro della carreggiata.
Il successivo c. 4, sulle strade a senso unico, consente di sostare anche sul margine sinistro purché rimanga uno spazio sufficiente al transito di una fila di veicoli e comunque non inferiore a 3 m di larghezza.
A parere di questo Ufficio, tale condizione deve intendersi in senso estensivo, risultando incoerente che in caso di sosta solo sul lato destro possa residuare una larghezza inferiore al suddetto limite; la sosta risulta dunque consentita, salvo diversa segnalazione, se la condizione è rispettata con una sola fila in sosta sul margine destro ovvero con una ulteriore fila in sosta sul margine sinistro.
Nel primo caso la sosta resta implicitamente vietata sul margine sinistro: nel secondo caso la sosta resta implicitamente consentita anche sul margine sinistro, salvo diversa segnalazione.
Ciò premesso, si osserva che ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) del Regolamento di esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), il segnale di divieto di sosta indica i luoghi dove è stato disposto il divieto, ad eccezione di quelli ove il divieto già vige pei regola generale.
Conseguentemente, sul margine sinistro non andrà apposto il segnale di divieto qualora larghezza residua con entrambe le file risulti inferiore a 3 m, risultando vietata sul margine sinistro per regola generale.
Il segnale andrà invece apposto qualora si intenda comunque vietare la sosta sul margine sinistro, anche se la larghezza residua lo consentirebbe.
Un eventuale divieto di sosta sul margine destro, opportunamente disposto in quanto la larghezza residua con la fila in sosta risulterebbe inferiore a 3 m, vale estensivamente anche sul lato sinistro per regola generale.
In caso di violazione si applica la sanzione di cui all'art. 157 c. 8 del Codice, nonché la rimozione del veicolo ai sensi dell'art. 159 c. 1 lett. b).
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
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