Riforma codice stradale, i resoconti delle sedute del 14 aprile
Tour de force nella giornata del 14 aprile per arrivare presto al dunque
Mercoledì scorso la Commissione Trasporti si è riunita per ben 3 volte per esaminare il DDL 1720 sul codice stradale. Come abbiamo accennato anche noi, la Commissione sembra essersi ridestata dal suo sonno anche per effetto dei solleciti del ministro Matteoli e del presidente della Commissione Trasporti alla Camera.
Tutti i resoconti dettagliati li trovate sulle pagine del sito del Senato.
Qui su questa pagina vogliamo pubblicare un riassunto di quello che è successo in Commissione quel giorno. Coloriamo di verde il testo che, se tutto rimane così, modificherà il codice stradale.
Seduta del 14 aprile n. 171
Nella seduta della mattina viene approvato solo l’emendamento n. 15.100 che modifica la tabella punti dell’art. 126 bis aumentando la decurtazione punti per la violazione dei tempi di guida e di riposo degli autisti professionali (articoli 174 e 178).
Seduta del 14 aprile n. 172
Nella seduta pomeridiana vengono esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 119 e 128 sui requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la revisione della patente di guida ma, di fatto, vengono respinti tutti gli emendamenti tranne uno che modifica il comma 5 dell’art. 119. Il sen. Cicolani presenta il nuovo emendamento 16.1000 che propone l’obbligo di esibire una certificazione medica che attesti l’assenza di droga e alcol nel sangue ma per questo emendamento la Commissione si riserva di esaminarlo per bene prima di procedere.
Dunque se le cose rimangono così l’art. 119 al comma 5 reciterà:
"5. Le Commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le Commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione eventuali riduzioni della validità della patente ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: la produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.
5-bis) Con decreto emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, vengono adottate linee guida per ottenere criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le Commissioni di cui al comma 4.".
Seduta del 14 aprile n. 173
L'emendamento 18.14 (Testo 2) viene messo in votazione ed approvato all'unanimità. Questo emendamento riguarda l’istituzione della patente di servizio per autisti addetti a organi costituzionali. Interessante notare il fatto che per questi autisti non è prevista la decurtazione punti in nessun caso!!!
In pratica, se le cose rimangono così, nel CDS nascerà un nuovo articolo chiamato 139 bis che è il seguente.
Nuovo Art. 139-bis. - (Patente di servizio per autisti addetti ad organi costituzionali)
1. Ai dipendenti degli organi costituzionali, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, ed addetti alla guida di veicoli in disponibilità degli organi stessi, è rilasciata apposita patente di servizio per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'organo di appartenenza. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo l26-bis.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di servizio di cui al comma 1, i criteri e le modalità di rilascio nonché le caratteristiche del relativo modello
Viene modificato anche l’emendamento relativo all’art. 142 sui limiti di velocità con un aumento delle sanzioni, e soprattutto con la destinazione dei proventi delle sanzioni all’ente proprietario della strada (e non più agli enti da cui dipendono gli organi accertatori) specificando che “all’ente da cui dipende l’organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento”. E chi ha orecchie per intendere intenda..
L’art. 152 viene riformulato in maniera più chiara, in pratica l’obbligo per ciclomotori e motocicli di accendere le luci anche nei centri abitati è esteso anche ai tricicli e simili.
"Art. 152. – (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). – 1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dai centri abitati ed i motocicli, ciclomotori, tricicli e quadricicli quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) e paragrafo 3 lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli quando di interesse storico e collezionistico."».
Nell’art. 157 relativo a fermata e sosta viene inclusa la possibilità, per le biciclette, di parcheggiare anche sui marciapiedi.
Art. 157 nuovo comma "4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili lungo le loro traiettorie di transito preferenziali"
Nell’art. 170 viene inserito un nuovo comma che proibisce ai motociclisti che hanno a bordo bambini di oltrepassare la velocità di 60 km/h.
Art. 170 nuovo comma "1-ter. La velocità di circolazione dei motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri non può superare i 60 km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 km/h, laddove previsti".
Vedi anche:
Inserisci il tuo commento