Decreto Ministero dei Trasporti - 01/04/2010 - Scuolabus
OGGETTO: Caratteristiche costruttive degli scuolabus.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 75;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, recante "Caratteristiche costruttive degli autobus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977, supplemento ordinario, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare il decreto del Ministro dei trasporti 14 gennaio 1983, recante "Caratteristiche costruttive degli autobus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1° febbraio 1983, che, tra l'altro, modifica il suddetto decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1998, recante "Attuazione della direttiva 97/27/CE del 22 luglio 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE";
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001, con cui è stato adottato il regolamento recante "Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche";
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003, supplemento ordinario, recante "Recepimento della direttiva 2001/85/CE 20 novembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio e della rettifica, concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica della direttiva 70/156/CEE e della direttiva 97/27/CE", ed in particolare l'allegato I, punto 1.2.4 che esclude dal campo di applicazione del suddetto decreto i veicoli specificamente progettati come scuolabus;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, supplemento ordinario, recante "Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro armonizzato per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli";
Ritenuto necessario riordinare organicamente la materia concernente scuolabus per adeguarla, ai fini della sicurezza alle prescrizioni costruttive, ai veicoli adibiti al trasporto di passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
Considerata la necessità di definire per gli scuolabus i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della loro idoneità alla circolazione;
Viste le osservazioni trasmesse dalla commissione europea ai sensi dell'art. 8.2 della direttiva 98/34/CE, a conclusione della procedura di notifica esperita ai sensi della citata direttiva;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977
1. Al decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) scuolabus: autoveicoli di categoria M2 ed M3 destinati al trasporto di studenti della scuola dell'obbligo, nonchè di eventuali accompagnatori, aventi allestimenti particolari, conformi a quanto disposto dall'art. 2-bis, in relazione alla loro destinazione" e la lettera d) è soppressa;
b) dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. (Caratteristiche costruttive degli scuolabus) - 1. Le caratteristiche costruttive degli scuolabus sono quelle previste per i veicoli di categoria M2 ed M3 dalle pertinenti direttive comunitarie, come modificate e integrate dalle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. Sugli scuolabus non sono previsti spazi disponibili per passeggeri in piedi.";
c) all'allegato tecnico è aggiunta infine la sezione "Caratteristiche costruttive degli scuolabus", di cui all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Art. 2
Immatricolazione di scuolabus provenienti da altri Stati
1. Gli scuolabus omologati o già immessi in circolazione in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'Accordo dello spazio economico europeo, ovvero in Turchia, ai sensi delle rispettive normative vigenti, che garantiscono un livello di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti equivalente a quello garantito dalle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato al presente decreto, superano la procedura di immatricolazione in Italia.
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non sarà più possibile concedere l'omologazione o procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione di nuovi tipi di scuolabus, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni recate dall'art. 2-bis del decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non sarà più possibile procedere alla prima immatricolazione di scuolabus, che non siano conformi alle prescrizioni recate dall'articolo 2-bis del decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2010
Il Ministro: MATTEOLI
Allegato
Sezione: Caratteristiche costruttive degli scuolabus
1. Prescrizioni.
Si applicano le norme previste dalla direttiva 2007/46/CE per i veicoli delle Categoria M2 ed M3 con le seguenti eccezioni:
1.1 Masse e dimensioni.
Si applicano, le prescrizioni tecniche previste dalla direttiva 97/27/CE, con l'esclusione dei valori della massa Q (punto 7.4.3.3.1.), che sono sostituiti da:
Scuolabus | Q (kg) massa di un passeggero | Ssp (m2/passeggero) superficie convenzionale per un posto in piedi |
Scuole elementari | 38 | Nessun passeggero in piedi |
Scuole medie | 50 | Nessun passeggero in piedi Si assume: B=0; Bx=0 |
1.2 Allestimento interno.
Si applicano le prescrizioni tecniche previste dalla direttiva 2001/85/CE relative ai veicoli classe III se il numero di passeggeri è > 22, ovvero relative ai veicoli di classe B se il numero di passeggeri è > 22, con le seguenti eccezioni:
punto 7.6.3 |
Dimensioni minime delle uscite: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 585-30; |
punto 7.7.1 | Accesso alle porte: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 585-30; |
punto 7.7.2 |
Accesso alle porte di sicurezza: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 585-30; |
punto 7.7.3 |
Accesso ai finestrini di sicurezza: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 586-04; |
punto 7.7.5 |
Corsie: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 581-10; |
punto 7.7.7 |
Gradini: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 585-24; |
punto 7.7.8 |
Sedili per passeggeri e spazio disponibile per i passeggeri seduti: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 581-20. |
Lo schienale deve avere un'altezza minima, misurata dalla seduta, non inferiore a 600 mm.
1.3 Ancoraggio delle cinture, cinture di sicurezza e resistenza dei sedili e loro ancoraggio.
I sedili per alunni devono essere dotati di cinture di sicurezza a 2 punti.
Le direttive 76/115/CEE, 77/541/CEE e 74/408/CEE e loro successive modifiche ed integrazioni, sono applicate con le seguenti eccezioni:
1.3.1. Direttiva 76/115/CEE sull'ancoraggio delle cinture di sicurezza.
1.3.1.1 Il carico di prova di cui al punto 5.4.3. della direttiva 76/115/CEE è ridotto a:
580 +/- 20 daN per alunni scuole elementari
750 +/- 20 daN per alunni scuole medie
La prova viene effettuata tramite dispositivo di trazione di cui all'allegato III fig 1 alla direttiva 76/115/CEE e successive modifiche ed integrazioni. La larghezza del predetto dispositivo non deve eccedere quella della seduta, ne essere inferiore ad un valore pari allo 0,9 di quello della seduta medesima.
1.3.1.2 Appendice 1: Numero minimo dei punti di ancoraggio.
Categorie di veicoli Posti a sedere rivolti in avanti Posti laterali Posti centrali Anteriori Altri Anteriori Altri M3 e M2 > 3,5 T
Deve, inoltre, essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- nella parte anteriore di un sedile deve esserci un'altro sedile, o un'altra parte del veicolo, conformemente a quanto disposto al punto 3.5, appendice 1, allegato III, della direttiva 74/408/CEE;
- nessuna parte del veicolo deve trovarsi, quando il veicolo è in movimento, nella zona di riferimento definita al punto 1.15 dell'allegato I alla direttiva 74/408/CEE;
- le parti del veicolo che si trovano nella zona di riferimento devono soddisfare le prescrizioni sull'assorbimento di energia di cui all'appendice 6, allegato III, della direttiva 74/408/CEE.
1.3.2 Direttiva 77/541/CEE sulle cinture di sicurezza.
ALLEGATO XV: Tabella delle prescrizioni minime applicabili alle cinture di sicurezza e ai riavvolgitori
Categorie di veicoli Posti a sedere rivolti in avanti Posti laterali Posti centrali Anteriori Altri Anteriori Altri M3 e M2 > 3,5 T cinture addominali cinture addominali cinture addominali cinture addominali
Deve, inoltre, essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- nella parte anteriore di un sedile deve esserci un altro sedile, o un'altra parte del veicolo, conformemente a quanto disposto al punto 3.5, appendice 1, allegato III, della direttiva 74/408/CEE;
- nessuna parte del veicolo deve trovarsi, quando il veicolo è in movimento, nella zona di riferimento definita al punto 1.15 dell'allegato I alla direttiva 74/408/CEE;
- le parti del veicolo che si trovano nella zona di riferimento devono soddisfare le prescrizioni sull'assorbimento di energia di cui all'appendice 6, allegato III, della direttiva 74/408/CEE.
1.3.3 Direttiva 74/408/CEE sulla resistenza dei sedili e sul loro ancoraggio.
1.3.3.1 Gli ancoraggi dei sedili sono ritenuti conformi alle prescrizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2 della direttiva 74/408/CEE, se gli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei corrispondenti posti a sedere sono fissati direttamente sui sedili e rispondono a quanto prescritto nella direttiva 76/115/CEE.
1.4 Omologazione nazionale di un tipo di veicolo per quanto riguarda la rispondenza alla direttiva 74/408/CEE.
In conformità a quanto disposto nell'allegato I alla direttiva 74/408/CEE è prevista l'omologazione nazionale del tipo di veicolo per quanto riguarda i sedili, dotati di ancoraggi per cinture di sicurezza, ed i loro ancoraggi.
Ad ogni tipo di veicolo viene attribuito un numero di omologazione nazionale, in conformità a quanto previsto nell'allegato IV al decreto del ministero dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 200,1 n. 277.
I modelli di riferimento della scheda informativa e della scheda di omologazione di un tipo di veicolo, per quanto riguarda la rispondenza alla direttiva 74/408/CEE, sono quelli previsti all'allegato I, appendici 1 e 2 della medesima direttiva.
1.5 Omologazione nazionale di un tipo di sedile, in quanto componente, per quanto riguarda la rispondenza alla direttiva 74/408/CEE.
In conformità a quanto disposto nell'allegato I alla direttiva 74/408/CEE è prevista l'omologazione nazionale del tipo di sedile, dotato di ancoraggi per cinture di sicurezza.
Ad ogni tipo di sedile viene attribuito un numero di omologazione nazionale in conformità a quanto previsto nell'allegato IV al decreto del ministero dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277.
Ogni sedile omologato reca un marchio riportante il predetto numero di omologazione.
I modelli di riferimento della scheda informativa e della scheda di omologazione di un tipo di veicolo, per quanto riguarda la rispondenza alla direttiva 74/408/CEE, sono quelli previsti all'allegato I, appendici 3 e 4 della medesima direttiva.
1.6 Prevenzione in caso d'incendio.
Gli scuolabus devono essere conformi alla direttiva 95/28/CE relativa al comportamento alla combustione dei materiali interni agli autobus.
1.7 Prescrizioni di sicurezza.
Gli scuolabus, indipendentemente dal numero di alunni trasportati, devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
1.7.1 Allegato IV alla direttiva 2001/85/CE «resistenza della sovrastruttura»;
1.7.2 Presenza di almeno una botola di evacuazione.
1.8 Prescrizioni alternative.
In alternativa alle prescrizioni delle direttive europee sopraccitate, sono applicabili gli equivalenti regolamenti ECE/ONU, come riportati nella direttiva quadro 2007/46/CE.