Decreto Ministero dei Trasporti - 05/05/2010 - n. 103 - Rilascio CQC
OGGETTO: Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 in materia di rilascio della Carta di qualificazione del conducente.
(GU n. 103 del 05/05/2010)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europee del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri, ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, lettera b);
Visto il capo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante attuazione della citata direttiva 2003/59/CE, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214;
Visto il decreto dirigenziale del 7 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di «Rilascio della carta di qualificazione del conducente», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007, S.O. n. 80, ed emanato ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto dirigenziale 7 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di «rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione», ed in particolare il comma 3 che preclude la possibilità di ottenere una carta di qualificazione del conducente per documentazione trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso;
Ritenuto che il predetto termine possa essere procrastinato comunque nel rispetto dei principi posti dalla citata direttiva 2003/59/CE, in specie dagli articoli 4 e 8;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 2 del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007
1. All'art. 2 del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: «trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oltre la data del 9 settembre 2013 se abilita al trasporto di persone, e del 9 settembre 2014 se abilita al trasporto di cose»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo sono valide fino al 9 settembre 2013 se abilitano al trasporto di persone, ovvero fino al 9 settembre 2014 se abilitano al trasporto di cose.».
Vedi anche: