Circolare - 01/12/2009 - Prot. n. 3633/12 - Albo degli autotrasportatori
OGGETTO: Iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
CIRCOLARE N. 3/2009/CC
Facendo seguito alla precedente Circolare n° 1/09 del 1° aprile 2009, si forniscono ulteriori indicazioni - resesi peraltro necessarie a seguito di richieste di parere pervenute dagli Organismi deputati alla tenuta degli Albi provinciali - in ordine ad alcune tematiche attinenti all'accesso alla professione.
Conseguentemente, il Comitato Centrale - d'intesa con la Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità - nell'ambito di quanto previsto dalla Legge 1° marzo 2005 n° 32, in tema di garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure ed in virtù delle funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'Albo Nazionale, stabilite dall'art. 104, del D.lgs. 31 marzo 1998, n° 112 - emana le seguenti disposizioni applicative.
Esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale.
Sono state individuate alcune modalità, utili per accedere all'esame, con particolare riferimento anche all'aspetto concernente i titoli di studio posseduti.
Per quanto attiene ai requisiti utili per la partecipazione agli esami per il conseguimento del requisito dell'idoneità professionale, si è convenuto che la dizione riportata al comma 6 dell'art. 8 del D.lgs. 22 dicembre 2000 n° 395 - così come modificato dal D.lgs. 28 dicembre 2001, n° 478 - concernente il superamento di un corso di istruzione secondaria di secondo grado, vada inteso come conseguimento, oltre che di un qualsiasi diploma di durata quinquennale, anche di un attestato di durata triennale, purché rilasciato da Istituti professionali di Stato, legalmente riconosciuti o paritari.
A tale conclusione si è pervenuti comparando il testo del vigente D.lgs. 395/2000 con la precedente normativa (cfr. D.M. 5 novembre 1987 n. 508, D.M. 16 maggio 1991 n. 198, D.lgs. 14 marzo 1998 n. 84) ove espressamente veniva previsto, quale titolo di studio necessario per accedere alla prova d'esame, il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
Non aver più riproposto tale chiara dizione, sostituita con una più generica formulazione di un corso di istruzione di secondo grado, ha fatto ritenere che il legislatore avesse voluto, appunto, operare una netta differenziazione, rispetto alla precedente modalità di accesso all'esame.
Supporta tale interpretazione la regolamentazione dettata al riguardo dal Ministero della Pubblica Istruzione laddove, anche riprendendo pronunce del Consiglio di Stato, tali attestati sono pienamente riconosciuti in quanto rilasciati da Istituti di istruzione secondaria, ritenendo questi ultimi "tutti i tipi di scuole immediatamente successivi alla scuola media ed ai quali si accede con la licenza di scuola media", contemplando, come limitazioni al valore dei titoli di studio in parola, solo quelle relative all’impossibilità di poter consentire l'accesso ai corsi di laurea universitari, nonché, come indicato da alcuni Uffici Scolastici Regionali, di poter sostenere l'Esame di Stato, ammesso solo al termine dello scrutinio finale di un quinto anno di corso.
Relativamente all’esame di controllo di cui all'art. 7, comma 4, citato D.lgs. 395/2000, il Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dei Trasporti del 14 gennaio 2008 ha svolto la rilevante funzione di autorevole strumento interpretativo della volontà del legislatore, stante le numerose incertezze applicative manifestate sul punto.
Infatti, in detto Decreto, viene previsto, come unico vincolo, che i candidati siano in possesso di cinque anni di esperienza di attività direzionale e che possano - usufruendo di tale requisito - affrontare l'esame "direttamente" con ciò ritenendo, quindi, che l'inciso contenuto al predetto comma 4 dell'art. 7 del D.lgs. 395/2000 "in deroga …", valga quale eccezione dalla dimostrazione dei requisiti di accesso all'esame, riferiti ai titoli di studio.
Conseguentemente, tali soggetti possono accedere - secondo le modalità contemplate nel precitato Decreto del Capo Dipartimento del 14 gennaio 2008 - alla prova d'esame di controllo di cui al D.lgs. 395/2000, prescindendo dall'operare alcuna verifica sia sui titoli di studio posseduti, sia sul superamento di un corso di preparazione agli esami.
Relativamente alla prova della maturazione di un'esperienza pratica complessiva continuativa ed attuale di cinque anni - così come disposto dall'art. 7, comma 4, citato D.lgs. 395/2000 - utili per accedere direttamente alla prova di controllo, è necessario che, al fine del conseguimento di tale esperienza quinquennale, l'impresa presso cui si eserciti risulti contemporaneamente iscritta sia all'Albo degli autotrasportatori sia alla Camera di Commercio, per l'attività di autotrasporto.
Per quanto attiene alle modalità relative alla ripetizione degli esami - ivi compreso quello di controllo - per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale, qualora non venga superato, si rimanda a quanto previsto nella Circolare n° 3/2006 emanata dalla Direzione Generale APC del Ministero dei Trasporti il 23 giugno 2006, che ha innovato rispetto alle precedenti disposizioni, ove viene previsto che i candidati possano, in caso di esito sfavorevole dell'esame, ripetere sempre lo stesso non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data di svolgimento della precedente prova negativamente sostenuta.
Requisiti per l’iscrizione all'Albo.
Si conferma la possibilità che l'attività del preposto possa essere svolta da un soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo parziale - a prescindere delle ore settimanalmente svolte - instaurato nelle forme e nei modi normativamente ammessi, ferma restando l'esclusività di tale prestazione in favore di una sola impresa.
In merito all'abrogazione dell'art. 13 della Legge 6 giugno 1974 n. 298 - intervenuta con l'emanazione del D.M. 28 aprile 2005 n. 161, attuativo del D.lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 - che tra l'altro imponeva alle imprese precisi termini entro cui perfezionare l'iscrizione all'Albo mediante la dimostrazione anche dell'avvenuta iscrizione in Camera di Commercio, si ritiene che dal contesto normativo vigente, emerga come l'esercizio dell'autotrasporto implichi una natura imprenditoriale dell'attività stessa, che non può quindi essere esplicata se non attraverso la contestuale e duratura iscrizione in Camera di Commercio, il cui mantenimento può essere sempre verificato attraverso l'attivazione degli opportuni controlli.
Iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo.
Nel corso delle procedure collegate all'attività di normalizzazione delle posizioni irregolari nell'Albo, è emersa la presenza di un limitato numero di imprese iscritte nella Sezione speciale di cui al D.P.R. 19 aprile 1990 n. 155.
Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità di curare la tenuta della predetta Sezione speciale dell'Albo, precisando come tale iscrizione sia consentita, nelle modalità contemplate dal D.P.R. 155/90, anche a quelle forme associative - di cui allo stesso D.P.R. 155/90 - che esercitino l'attività di autotrasporto esclusivamente con veicoli di proprietà delle imprese socie.
Sanzioni.
In merito allo specifico aspetto delle violazioni dell'obbligo di comunicazione - sanzionate dall'art. 19 del D.lgs. 395/2000 - del venir meno di alcuni requisiti o condizioni specificatamente previsti nello stesso D.lgs., si è constatato che l'applicazione delle stesse, risulterebbe particolarmente onerosa nei confronti di quelle aziende di autotrasporto, che abbiano provveduto a reintegrare il requisito perso nel termine dei tre giorni, entro cui avrebbero dovuto provvedere a comunicare la relativa mancanza all'Autorità provinciale.
Si ritiene rispondente a criteri di maggiore equità prevedere - solo nei casi in cui, appunto, l'impresa abbia reintegrato il requisito entro i tre giorni normativamente contemplati, senza però aver provveduto ad effettuare la prescritta comunicazione negli stessi termini - la sola applicazione delle sanzioni previste, e tuttora vigenti, dall'art. 18 e correlato art. 27 della Legge 298/74, laddove viene sancito l'obbligo della comunicazione, tra l'altro, per tutti quei fatti che comportino il mutamento delle condizioni per l’iscrizione all'Albo.
IL PRESIDENTE
Dott. Raffaele Maria De Lipsis
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