Circolare - 09/07/2010 - n. 126 - Tachigrafo digitale
OGGETTO: Autotrasporto – Tachigrafo digitale – Regolamento UE n. 581 dell'1 luglio 2010 su GUCE L168 del 2.7.2010.
Con il Regolamento indicato in oggetto, la Commissione Europea ha fissato i termini massimi entro cui i dati registrati nel tachigrafo digitale e nelle relative carte dei conducenti devono essere trasferiti per essere disponibili in azienda ai fini delle verifiche sui tempi di guida e di riposo da parte delle Autorità di controllo.
Il Regolamento, che sarà direttamente applicabile a decorrere dal 30 settembre 2010, prevede che i dati registrati nell'unità di bordo vengano trasferiti entro il periodo massimo di 90 giorni e quelli registrati sulla carta del conducente entro il periodo massimo di 28 giorni.
Si rammenta che in base all'attuale disciplina (DM 30.3.2006), che decadrà automaticamente a decorrere dal 30 settembre prossimo, i dati dell'unità di bordo devono essere trasferiti sostanzialmente con la stessa frequenza (il citato decreto ministeriale prescrive 3 mesi anziché 90 giorni), mentre per i dati della carta del conducente è prevista una tempistica più breve rispetto a quella che stabilisce il Regolamento (3 settimane anziché 28 giorni).
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