Decreto Ministero dei Trasporti - 17/12/2009 - Veicoli di interesse storico e collezionistico
OGGETTO: Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonchè per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono definiti:
a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un motoveicolo o autoveicolo che risulti iscritto in uno dei registri ai sensi dell'articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni;
b) registri: uno dei soggetti individuati dall'articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni;
c) certificato di rilevanza storica e collezionistica: il certificato di cui all'articolo 215, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da uno dei registri, e disciplinato dall'articolo 4 del presente decreto;
d) caratteristiche tecniche: le caratteristiche di cui all'articolo 215, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, utili per la verifica di idoneità del veicolo di interesse storico e collezionistico alla riammissione in circolazione, disciplinate dall'articolo 5 del presente decreto e del relativo allegato.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina modalità e procedure:
a) per l'iscrizione di un veicolo in uno dei registri, al fine di acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico;
b) per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;
c) per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a veicoli che siano repliche ex-novo, ancorché fedeli, di veicoli di interesse storico e collezionistico.
Articolo 3
Iscrizione ad un registro
1. L'iscrizione ad un registro di un veicolo avente data di costruzione risalente almeno a venti anni prima della richiesta è subordinata al rilascio, da parte del registro presso cui è richiesta l'iscrizione, di certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4.
Articolo 4
Certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo
1. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica - conforme all'allegato 1, parte integrante del presente decreto - attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell'idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle modificate o sostituite.
2. Nelle ipotesi di veicoli cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, i registri devono altresì acquisire, per il tramite del richiedente il certificato di cui al comma 1, una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d'arte, firmata dal rappresentante legale dell'impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria.
3. In ogni caso i registri non rilasciano il certificato di cui al comma 1 se non previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello stesso o alle modalità di conservazione. Il registro ha facoltà di rifiutare per iscritto il certificato richiesto qualora il veicolo sia presentato in condizioni di conservazione non adeguate.
Articolo 5
Accertamento tecnico dei requisiti di idoneità alla circolazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ai fini della riammissione in circolazione, i veicoli di interesse storico e collezionistico non circolanti sono soggetti ad un accertamento tecnico dei requisiti di idoneità alla circolazione, mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
2. Il veicolo per essere sottoposto all'accertamento di cui al comma 1 deve essere corredato del certificato di rilevanza storica e collezionistica.
3. L'accertamento di cui al comma 1 verte sui dati di identificazione del veicolo e sulla corrispondenza dello stesso alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dall'allegato 2, parte integrante del presente decreto.
Articolo 6
Rilascio dei documenti di circolazione
1. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede alla reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che hanno superato con esito positivo l'accertamento tecnico di cui all'articolo 5, e rilascia la carta di circolazione secondo le modalità di cui all'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure e la documentazione occorrente per la reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nonché le eventuali annotazioni sulla carta di circolazione, sono stabilite con disposizioni del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Articolo 7
Disposizioni per i veicoli mai dimessi dalla circolazione o radiati di ufficio
1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico che non sono mai stati dimessi dalla circolazione in ambito nazionale.
2. Le disposizioni dell'articolo 5 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione periodica.
3. Le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. É fatta salva la normativa vigente in materia di nazionalizzazioni.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla relativa disciplina applicativa, le disposizioni di cui all'articolo 6 non si applicano ai veicoli che sono stati radiati di ufficio.
Articolo 8
Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico
1. Nei casi di cui all'articolo 6, ovvero di cui all'articolo 7, comma 4, il proprietario del veicolo di interesse storico e collezionistico deve richiedere la reiscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 9
Revisioni
1. I veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti con cadenza biennale a revisione periodica, di cui all'art. 80 del Codice della strada, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che non producano emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
2. Le revisioni sono effettuate tenendo conto dell'anno di costruzione del veicolo, secondo quanto riportato nell'allegato 3, parte integrate del presente decreto.
3. Nell'allegato 3 sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento del veicolo e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza per la circolazione. Sono altresì previste modalità diverse di prove strumentali che possono essere esperite in ragione di particolari caratteristiche costruttive del veicolo.
Articolo 10
Norme finali
1. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con provvedimento del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Vedi anche: