Lett. ACI - 17/09/2010 - Prot. n. 9482 - Agevolazioni fiscali in favore dei disabili
OGGETTO: Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23/04/2010. Novità interpretative in merito alle agevolazioni fiscali in favore dei disabili.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare di cui in oggetto, è intervenuta per chiarire alcuni aspetti per quanto riguarda le agevolazioni fiscali spettanti ai disabili, fornendo alcune specificazioni qui di seguito descritte.
1. Certificazione medica richiesta ai soggetti affetti da handicap psichico
Per fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli, i portatori di handicap mentale devono presentare a corredo della richiesta di formalità una certificazione medica rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992.
Da tale certificazione deve emergere che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica.
Con la circolare n. 21/E del 23/04/2010 l'Agenzia delle Entrate ha ampliato le tipologie di certificazioni ammesse per richiedere le agevolazioni in esame, equiparando il soggetto affetto da handicap psichico alle altre categorie di disabili, per le quali il riconoscimento dell'invalidità può essere effettuato anche da commissioni mediche pubbliche diverse da quella di cui all'art. 4 della L. 104/92.
A far data dal 23/04/2010, quindi, lo stato di handicap mentale grave può essere attestato anche dal certificato di una commissione medica pubblica preposta all'accertamento dell'invalidità, purché dal medesimo certificato emerga chiaramente la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.
Resta invariata la necessità, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali in materia di IPT, di allegare alla richiesta della formalità PRA la certificazione del diritto all'indennità di accompagnamento emessa dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.
2. Certificazione medica richiesta in caso di grave limitazione alla capacità di deambulazione
Anche per questo tipo di invalidità l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che sia possibile prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'articolo 4 della L. 104/92.
Ne deriva, quindi, che dal 23/04/2010 la grave limitazione alla capacità di deambulazione possa essere documentata da una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, purché venga attestata specificamente l'"impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore" e nel certificato stesso venga riconosciuta anche la gravità della patologia.
3. Certificazione medica richiesta ai soggetti affetti da sindrome di Down
In base a quanto previsto dall'art. 94 della L. 289/2002, anche il medico di base, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, può dichiarare in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92, le persone affette da sindrome di Down. I soggetti colpiti dalla suddetta patologia sono così esentati da ulteriori visite e controlli.
Con la citata circolare n. 21/E del 2010, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la certificazione del medico di base è valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli.
Resta fermo il fatto che, trattandosi di disabilità psichica, i soggetti affetti da sindrome di Down dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento.
4. Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità per il disabile psichico di accedere alle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui, anziché usufruire dell'indennità di accompagnamento, abbia preferito sostituire tale beneficio con altre forme di assistenza.
In base a quanto previsto dalla su richiamata circolare, quindi, i benefici fiscali previsti per l'acquisto di veicoli spettano al soggetto affetto da handicap mentale anche quando all'indennità monetaria sia stato preferito il ricovero presso una struttura sanitaria a totale carico di un ente pubblico, così come previsto dall'art. 1, comma 2, della L. 18/80.
Nell'introdurre tale interpretazione estensiva, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato il principio valido per tutte le categorie di disabili, secondo il quale la fruizione delle agevolazioni fiscali è legittima purché il veicolo venga utilizzato a vantaggio dell'invalido, così come richiesto dall'art. 1, comma 36 della L. 296/2006.
Si rimane a disposizione per ogni chiarimento, che potrà essere richiesto all'Ufficio Normativa e Controllo della Direzione scrivente, e si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Pensa
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