Circolare - 19/11/2010 - n. 93107 - Targhe ripetitrici
OGGETTO: Apposizione delle targhe ripetitrici.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 5
Prot. n. 93107
Roma, 19 novembre 2010
OGGETTO: Apposizione delle targhe ripetitrici.
La presente circolare annulla e sostituisce la precedente circolare prot. n. 50515 del 9 novembre 2006 e la successiva errata corrige n. 13306 in data 8 febbraio 2007.
Sono di recente pervenute richieste di chiarimento in ordine all'uso delle targhe ripetitrici nell'ambito dello svolgimento dell'attività di autotrasporto.
I quesiti sollevati riguardano l'obbligo di apposizione delle targhe in esame nei seguenti casi:
- rimorchi e semirimorchi nazionali agganciati a trattori stradali o motrici immatricolati in altro Paese;
- rimorchi e semirimorchi immatricolati in altro Paese agganciati a trattori stradali o motrici nazionali.
Al riguardo si precisa che, in ambedue le fattispecie, i complessi veicolari sono da considerarsi in "circolazione internazionale", in quanto rientranti nella definizione dettata dall'art. 1 della Convenzione di Vienna del 1968, secondo il quale un complesso veicolare si intende in circolazione internazionale se almeno uno dei veicoli che lo compone è immatricolato in uno stato diverso rispetto all'altro veicolo, che - naturalmente - deve essere immatricolato nel paese ove avviene la circolazione (Italia).
Di conseguenza, ai sensi degli artt. 36 e 37 della sopracitata Convenzione, è sufficiente che, sulla parte posteriore del rimorchio o del semirimorchio, venga apposta la targa del veicolo ed il segno distintivo dello Stato in cui esso è immatricolato, senza l'impiego della targa ripetitrice.
Si prega di voler assicurare la più ampia diffusione della presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi