Circolare - 14/07/2006 - 300/A/1/52609/108/13/7 - Attività di autotrasportatore
OGGETTO: Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.
Roma, 14 luglio 2006
Circ. del Ministero dell'Interno N. 300/A/1/52609/108/13/7
Il Decreto Legislativo 21.11.05, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9.1.06 n. 6, dando attuazione alla delega contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 1.03.2005, n. 32, ha provveduto al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Con il medesimo decreto legislativo, inoltre, è stata data attuazione alla norma dell'art. 1, comma 4, della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004) che ha recepito la direttiva 2003/59/CE sulla formazione dei conducenti professionali.
La riforma interessa l'attività degli organi di controllo, soprattutto per quanto riguarda il nuovo regime sanzionatorio introdotto dagli artt. 7 ed 8, le relative procedure di applicazione delle sanzioni, l'introduzione di un percorso formativo per i conducenti professionali attraverso il rilascio della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) nonché le procedure per applicare a quest'ultimo la decurtazione di punti conseguenti all'accertamento di violazioni stradali.
1. LE NOVITÀ SALIENTI DELLA RIFORMA DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO TERZI
La riforma dell'autotrasporto, introdotta dal citato D.L.vo n. 286/2005, che, almeno per le materie che non richiedono l'emanazione di decreti attuativi, è entrata in vigore il 24.2.2006, ha allineato le norme italiane a quelle europee per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose ed ha previsto la liberalizzazione regolata del settore.
La nuova disciplina ha definitivamente superato il modello di esercizio basato sul possesso del titolo autorizzatorio per ciascun veicolo, ed ha inoltre previsto la soppressione del sistema vincolante delle tariffe a forcella con l'introduzione di un sistema basato sulla libera contrattazione dei prezzi, con il vincolo del rispetto delle regole sulla sicurezza stradale.
1.1 Il contratto di trasporto
Nel nuovo assetto normativo del D.L.vo 286/2005, notevole importanza presentano le disposizioni che riguardano la forma del contratto. L'art 6 del D.L.vo 286/2005, infatti, stabilisce, in conformità ai criteri dettati dalla legge delega, che di regola, la forma sia scritta e prevede l'adozione, con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di modelli contrattuali tipo per favorire l'uso della stessa.
Si è inoltre prevista la facoltà di stipula di accordi di diritto privato da parte delle organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale, purché con determinati requisiti formali e previa notifica al D.T.T. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Con il Decreto Dirigenziale 1° febbraio 2006 (All. 1) sono stati approvati tali modelli ed individuati gli elementi obbligatori dei medesimi (nome e sede del vettore, del committente e, se diverso, del caricatore, numero di iscrizione del vettore all'Albo degli autotrasportatori, tipologia e quantità della merce trasportata, corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento, luogo di presa in consegna e di riconsegna della merce), nonché gli elementi eventuali (termini temporali per la riconsegna della merce, istruzioni aggiuntive del committente o del caricatore).
La nuova normativa non richiede, peraltro, che il contratto di trasporto, quando redatto in forma scritta, debba essere portato a bordo del veicolo durante il viaggio. Gli organi di polizia stradale, tuttavia, ove non sia possibile visionarlo al momento del controllo su strada, hanno la possibilità di richiederne l'esibizione ai contraenti, anche al fine di applicare le sanzioni per concorso negli illeciti stradali commessi dal conducente.
1.2 Definizione di committente e di caricatore
La nuova normativa definisce "committente" l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula, o nel cui nome è stipulato, il contratto di trasporto con il vettore; se il contratto di trasporto è stipulato in forma scritta, tale soggetto risulta espressamente indicato nel documento stesso mentre, se il contratto di trasporto non è concluso in tale forma, il committente deve essere individuato sulla base delle indicazioni fornite dal vettore o, comunque, desumibili da altri documenti, anche commerciali, riguardanti il trasporto.
La predetta normativa fornisce anche la definizione di "caricatore", termine che indica l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto. Se il contratto di trasporto è stato redatto in forma scritta il caricatore, se diverso dal committente, può essere individuato sulla base degli elementi contenuti nel contratto stesso; in mancanza, l'individuazione di questo soggetto deve essere compiuta sulla base di qualunque altra informazione utile fornita dal vettore o risultante dai documenti che accompagnano le merci.
Sulla base delle definizioni richiamate, il concorso negli illeciti commessi durante il trasporto resta circoscritto alle ipotesi in cui il committente o il caricatore siano un'impresa (anche agricola) o una persona giuridica pubblica e non soggetti privati che si avvalgano del trasporto al di fuori di un'attività imprenditoriale (esempio: trasporto di masserizie domestiche).
Tuttavia, quando si tratta di soggetti privati non esercenti attività di impresa o pubbliche funzioni, trovano comunque applicazione le disposizioni del Codice della Strada (quali, ad esempio, l'art 167 comma 9) che prevedono forme analoghe di responsabilità concorrente indistintamente per tutti i soggetti.
2. INCAUTO AFFIDAMENTO DI MERCI A VETTORE ABUSIVO
Secondo le disposizioni dell'art. 7 del D.L.vo 286/2005, il committente, il caricatore ed il proprietario della merce sono puniti con le stesse sanzioni amministrative previste dall'art 26 della Legge 298/74 per chi esercita l'autotrasporto in modo abusivo quando, nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, affidano l'effettuazione di un autotrasporto di merci ad un vettore:
• esercente abusivamente l'attività di autotrasportatore ovvero operante in violazione dei limiti e delle condizioni prescritte dal titolo abilitativo;
• straniero, privo di titolo autorizzativo o di licenza per effettuare il servizio sul territorio italiano.
L’accertamento della responsabilità prevista dalla citata norma, che ricorre in capo a ciascuno dei soggetti indicati, in concorso tra loro, richiede l'applicazione, oltre che della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art 26 citato, anche della sanzione accessoria della confisca delle merci trasportate.
Non si tratta, invero, di una forma di responsabilità oggettiva in quanto è comunque richiesta la prova della volontarietà dell'affidamento, ovvero la colposa condotta di uno dei soggetti sopraindicati per non aver verificato la regolarità della posizione del vettore.
La nuova disposizione non ha abrogato il comma secondo dell'art 26 della L. 298/74, ma ha previsto nuove sanzioni nei confronti dei citati soggetti esercenti attività d'impresa o di pubbliche funzioni. La norma dell'art 26, comma 2 Legge 298/74, perciò, resta in vigore senza modificazioni per i casi in cui il soggetto che affida le merci ad un vettore abusivo non sia un imprenditore o un esercente di pubbliche funzioni. In tali casi, perciò, alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal comma 2 dell'art 26 citato, non consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate.
3. MANCATA ACQUISIZIONE DOCUMENTI DEL VETTORE
Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'affidamento delle merci ad un vettore abusivo o non autorizzato, l'art. 7, comma 5 del D.L.vo n. 286/2005 prevede sanzioni per il committente del trasporto che, nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, ed in assenza di un contratto stipulato in forma scritta, utilizza un vettore senza acquisire dal medesimo la dichiarazione di regolare iscrizione all'Albo o di esercizio dell'attività di autotrasportatore e la fotocopia della carta di circolazione del veicolo; dette sanzioni amministrative pecuniarie vengono previste dal citato art. 26 della Legge 298/74 ma senza l'applicazione delle sanzioni accessorie.
Tuttavia, in caso di trasporto di merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici, la violazione non ricorre quando il committente ha stipulato un contratto con un'impresa certificata che ha i requisiti previsti dal Decreto Dirigenziale 1° febbraio 2006 (All. 2).
La sanzione deve essere applicata al committente per il solo fatto di non aver acquisito la dichiarazione del vettore e la copia della carta di circolazione e ricorre, perciò, anche nei casi in cui il vettore risulti regolarmente legittimato ad effettuare l'attività di autotrasporto.
4. CONCORSO NELLE VIOLAZIONI COMMESSE DAL CONDUCENTE
Il D.L.vo n. 286/2005, dando attuazione ad uno specifico criterio di delega della Legge 32/2005, ha previsto i casi in cui i soggetti facenti parte della filiera del trasporto, e cioè il vettore, il committente, il caricatore, il proprietario delle merci trasportate, possono essere chiamati a rispondere, in concorso con il conducente ed ai sensi dell'art. 197 C.d.S., di alcune violazioni delle norme di comportamento commesse da questi durante il trasporto.
I soggetti della filiera del trasporto possono essere chiamati a rispondere degli illeciti commessi dal conducente relativi alla velocità, al carico irregolare o mal sistemato, al mancato rispetto dei periodi di guida e di riposo, con una responsabilità propria e concorrente rispetto a quella del conducente e non di tipo solidale con questi: essa si aggiunge, cioè, senza sostituirsi, a quella del conducente, autore materiale di uno degli illeciti sopraindicati. La responsabilità dei soggetti sopraindicati presuppone che la violazione sia stata accertata e validamente contestata al conducente stesso con la redazione di un verbale di contestazione.
Secondo le disposizioni dell'art. 7 del D.L.vo 286/2005, la responsabilità concorrente dei soggetti indicati, ha un diverso contenuto e una differente ampiezza in relazione a:
• soggetto e sua partecipazione all'attività di trasporto,
• tipo di violazione accertata nei confronti del conducente,
• modalità con cui è stato redatto il contratto di trasporto (forma scritta o meno) e documentata l'effettuazione del trasporto stesso.
4.1 Responsabilità del vettore o del committente
Quando il contratto di trasporto è stato redatto in forma scritta, il vettore e il committente rispondono delle violazioni degli articoli 61, 62, 142, 164, 167 e 174 C.d.S. commesse dal conducente se, dall'esame del contenuto del contratto, risulta che abbiano impartito istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.
Quando, invece, il contratto non è stato redatto in forma scritta, né risultano richiamati accordi di diritto privato di cui all'articolo 5 del D.L.vo 286/2005, vettore e committente rispondono in concorso con il conducente che le ha commesse, per violazioni relative al superamento dei limiti di velocità di cui all'art. 142 C.d.S. ed alla mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'art. 174 C.d.S., se non sono in grado di produrre agli organi di polizia stradale un'idonea documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo o al conducente in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione violata. Per accertare l'esistenza di questa ipotesi di concorso nelle violazioni, perciò, dovrà essere richiesto al committente ovvero, in mancanza di indicazione da parte di questi, al vettore, di esibire i citati documenti con le modalità indicate nel successivo punto 4.4. della presente circolare.
Occorre precisare che la riforma di cui trattasi non ha abrogato le disposizioni del comma 9 dell'art. 167 C.d.S. con la conseguenza che il committente, quando non si tratta di impresa o ente pubblico, è comunque chiamato a rispondere delle violazioni dell'art. 167 C.d.S, a prescindere, cioè, dall'accertamento della responsabilità nei modi sopraindicati, per un trasporto eseguito per suo conto esclusivo in eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione.
4.2 Responsabilità del caricatore
Analogamente a quanto previsto per il committente o per il vettore, il caricatore può essere chiamato a rispondere delle violazioni degli articoli 142 e 174 C.d.S. commesse dal conducente, quando, dall'esame del contratto di trasporto redatto in forma scritta, risultino presenti istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.
Un diverso contenuto presenta, tuttavia, la responsabilità del caricatore per violazione degli artt. 61, 62, 164 e 167 C.d.S; infatti, qualunque sia la forma del contratto di trasporto, egli è sempre responsabile, in concorso con il conducente, laddove vengano accertate tali violazioni (art. 7, comma 7).
Si tratta di una responsabilità che esula dall'accertamento della presenza all’interno del contratto di disposizioni incompatibili e dalla verifica del contributo causale del caricatore alla commissione dell'illecito.
4.3 Responsabilità del proprietario delle merci
Viceversa, secondo le disposizioni dell'art. 7 del D.L.vo 286/2005, il proprietario delle merci può essere chiamato rispondere delle violazioni degli articoli 61, 62, 142, 164, 167 e 174 C.d.S. commesse dal conducente, soltanto nel caso in cui, dall'esame del contratto di trasporto redatto in forma scritta, risulti che egli abbia fornito istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.
Come già detto al punto 1), al proprietario della merce, così come al committente e al caricatore che, sulla base delle definizioni fornite dall'art 2 del D.L.vo 286/2005, non siano una persona giuridica pubblica ovvero operino al di fuori di una attività d'impresa, non si estende la responsabilità con il conducente per gli illeciti commessi durante il trasporto.
4.4 Procedura di applicazione delle sanzioni per concorso negli illeciti del conducente
La responsabilità dei soggetti della filiera del trasporto trae origine dall'accertamento di una delle violazioni sopraindicate nei confronti del conducente del veicolo ed è accertata, da parte degli organi di polizia stradale che hanno contestato la violazione nei confronti del conducente, attraverso l'esame di ogni documento in suo possesso o che deve essere detenuto da uno dei soggetti della filiera stessa.
In occasione dell'accertamento di una delle richiamate violazioni nei confronti del conducente, perciò, gli operatori di polizia procederanno ad acquisire una copia del contratto di trasporto, se questo è stato redatto in forma scritta ed è presente a bordo del veicolo. In mancanza, provvederanno a documentare quanti più elementi possibili, anche sulla base delle dichiarazioni del conducente o di qualsiasi altro documento commerciale che accompagna la merce o che si riferisce al trasporto, allo scopo di identificare compiutamente il vettore, il committente, il caricatore ed il proprietario delle merci trasportate e fornire all'Ufficio da cui dipendono ogni altra informazione utile alla ricostruzione dell'attività svolta da ciascuno di essi e del relativo grado di compartecipazione all'illecito contestato al conducente del veicolo.
Salvo che la responsabilità dei soggetti sopraindicati non emerga in modo inequivocabile dall'esame dalla documentazione in possesso del conducente che è stata esibita in occasione del controllo sulla strada, l'accertamento della responsabilità stressa deve essere effettuato, di norma, successivamente da parte dell'Ufficio da cui dipende l'accertatore.
Quest'ultimo, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione accertata nei confronti del conducente del veicolo che trasporta merci per conto terzi, deve richiedere al vettore o al committente, chiamati a rispondere in concorso con il conducente, l'esibizione di un contratto in forma scritta o di un documento scritto con rinvio ad un accordo volontario ovvero, in mancanza e quando previsto, di una documentazione adeguata a dimostrare la corretta gestione del trasporto da parte dei citati soggetti responsabili.
Per formulare l'accennata richiesta potrà essere utilizzato il modello allegato (All. 3) che è stato predisposto tenendo conto che, sulla base delle diverse forme di responsabilità previste dall'art 7 del D.L.vo 286/2005, al committente o al vettore, può essere richiesto di esibire il contratto scritto di trasporto, ovvero in mancanza e quando previsto, la documentazione giustificativa idonea ad evitare che essi possano essere ritenuti responsabili degli illeciti commessi dal conducente.
In relazione alla diversa portata della corresponsabilità del caricatore e del proprietario delle merci, invece, la richiesta di fornire una copia del contratto redatto in forma scritta potrà essere loro rivolta solo quando non è stato possibile acquisire la stessa documentazione da parte del vettore o del committente. Per formulare tale richiesta, potrà essere utilizzato il modello allegato (All. 4) che è stato redatto tenendo conto della circostanza che al caricatore (limitatamente alle violazioni per cui egli è chiamato a rispondere in seguito ad accertamento della sua effettiva responsabilità) o al proprietario delle merci, può essere rivolto solo l'invito ad esibire copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o di dichiarare che tale atto non è stato mai redatto.
I documenti richiesti dovranno essere esibiti entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata contenente l'invito sopraindicato.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180, comma 8 C.d.S., se alla scadenza del relativo termine non è stato esibito alcun documento o fornita altra informazione richiesta, codesti Uffici, entro i 30 giorni successivi, procederanno in ogni caso all’applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti per concorso negli illeciti sopraindicati. Infatti, l'art. 8 comma 4 del D.L.vo 286/2005 stabilisce che, in tali casi, le sanzioni previste si applichino nei loro confronti a prescindere da qualsiasi valutazione sulla responsabilità ed effettiva partecipazione soggettiva all'illecito accertato.
Qualora, invece, entro il termine indicato nell'invito, siano fatti pervenire i documenti o le informazioni richieste, codesti Uffici, entro i 30 giorni successivi alla ricezione ed in base all'esame dei documenti stessi e di ogni altra notizia o informazione utile a riguardo, potranno procedere alla contestazione degli illeciti ai responsabili solo se emerga in modo inequivocabile la responsabilità dei soggetti stessi, sulla base delle indicazioni di cui ai punti 4.1 e seguenti della presente circolare.
In ogni caso, le sanzioni previste per i soggetti diversi dal conducente dovranno essere contestate loro attraverso la redazione di un nuovo verbale nel quale, facendo riferimento al la contestazione dell’illecito nei confronti del conducente, siano adeguatamente messe in luce le motivazioni e gli elementi sulla base dei quali è emersa la loro responsabilità concorsuale. Se la violazione accertata prevede sanzioni accessorie, queste non potranno essere applicate anche al concorrente, atteso che l'art 197 C.d.S. limita la possibilità di concorso alle sole sanzioni amministrative pecuniarie.
Il nuovo verbale, che deve essere redatto entro i 30 giorni successivi allo scadere del termine indicato nell'invito trasmesso ai soggetti sopraindicati, dovrà essere notificato ai responsabili con le procedure ed entro i termini indicati dall'art. 201 C.d.S.
5. SUPERAMENTO DEL SISTEMA TARIFFARIO
L'art. 3, commi 1 e 2 lettera a) del D.L.vo 286/2005 ha previsto l'abrogazione di alcuni articoli della Legge 298/74, in particolare l'art. 58, per cui sono conseguentemente soppresse le ipotesi sanzionatorie relative all'omessa compilazione del documento di trasporto, all'omessa esibizione di documenti, alla mancata conservazione dei documenti di trasporto, ai prezzi praticati in difformità dalle tariffe e all'inottemperanza dell'obbligo di fornire notizie o all'opposizione ai controlli.
6. FORMAZIONE DEI CONDUCENTI
Per quanto riguarda la formazione dei conducenti professionali, il Capo II del D.L.vo 286/2005, completa l'attuazione della direttiva 2003/59/CE sulla "qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri"; ciò al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale e fornire al conducente stesso un quadro tecnico e normativo completo sulla propria attività professionale.
Secondo tali disposizioni, tutti i conducenti dei veicoli per cui è richiesta la patente di guida della categoria C, C+E, D e D+E, che effettuano attività di autotrasporto a scopo commerciale, devono seguire un corso di formazione iniziale e sostenere i relativi esami di idoneità nonché, ogni cinque anni, seguire specifici corsi di aggiornamento.
Le nuove norme integrano le disposizioni del Codice della Strada che prevedono un obbligo di formazione particolare, finalizzato al conseguimento del certificato di abilitazione professionale, esclusivamente per i conducenti di taxi o di servizio noleggio con conducente (CAP tipo KB), ovvero per i conducenti di autobus in servizio di linea o di noleggio o per gli scuolabus (CAP di tipo KD).
Un particolare regime transitorio è previsto per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, esercitino già l'attività professionale di autotrasporto o siano titolari di patenti di guida e certificati di abilitazione professionale (CAP).
Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare del 3.2.2006 (All. 5), le nuove disposizioni troveranno applicazione solo dopo la promulgazione dei decreti attuativi di cui agli artt. 17 e 19 del D.L.vo 286/2005.
Fino alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 116, comma 8 C.d.S. e degli artt. 310 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
6.1 Decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione
Con l'introduzione della carta di qualificazione del conducente, che sostituirà i CAP tipo KC e KD, la disciplina della patente a punti si applicherà a detta carta alla quale, inizialmente, sarà attribuita una dotazione di 20 punti.
Dopo l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi, perciò, la decurtazione dei punti sarà disposta a carico della dotazione punti della carta di qualificazione ogni qual volta l'illecito che prevede la decurtazione sia commesso nell'esercizio di attività professionale di autotrasporto persone o merci richiedente tale documento.
Per la definizione delle procedure di applicazione della decurtazione dei punti dal nuovo documento abilitativo si fa riserva di fornire istruzioni più dettagliate quando saranno approvati i necessari provvedimenti attuativi di cui al punto precedente.
7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Allo scopo di favorire il controllo su strada della regolarità dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e renderne uniforme la procedura di svolgimento, il decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno del 22 Febbraio 2006 (All. 6), dando attuazione all'art. 12 comma 4 del D.L.vo 286/2005, ha stabilito un modello di lista di controllo, al quale gli organi di polizia stradale devono attenersi nell'effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci.
Le liste di controllo non hanno, tuttavia, contenuto vincolante ma rappresentano soltanto il contenuto minimo dei controlli che devono essere effettuati. Come precisato anche dall'art 3 del citato decreto dirigenziale, perciò, l'attività di controllo può riguardare anche altri documenti, non compresi nelle liste, che sono utili a verificare la regolarità amministrativa del trasporto e della circolazione del veicolo commerciale.
I responsabili di codesti Uffici vorranno impartire opportune istruzioni affinché, nel rispetto di altre prioritarie esigenze di servizio, l'attività di verifica richiesta dalle predette liste di controllo per ciascuna tipologia di autotrasporto in conto terzi, si sviluppi su tutte le voci richiamate dalla lista stessa e coniughi accuratezza e celerità.
I Signori Prefetti sono pregati di voler estendere il contenuto della Presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
De Gennaro
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