Circolare - 09/02/2011 - Prot. n. 4617 - Accordo ADR
OGGETTO: Accordo ADR "Trasporto di merci pericolose su strada".
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 1
Prot. n. 4617/RU del 09/02/2011
Ai Dirigenti Generali Territoriali
Loro Sedi
Al Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Segreteria Amministrativa
Sede
Al C.S.R.P.A.D. Roma
Ai C.P.A. Loro Sedi
Alle Divisioni della Direzione Generale per la Motorizzazione
Loro Sedi
All'Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti
90100 Palermo
Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Turismo Commercio e Trasporti - Direzione Compartimentale per la Sicilia
90141 Palermo
Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie
Lung'Adige San Nicolò, 14
33100 Trento
Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti
39100 Bolzano
e, p.c.
All'ANFIA Torino
Alla CUNA Torino
All'UNRAE Roma
Alla ASSOGASLIQUIDI Roma
Alla ASSOMECO/ASSOMETANO
Via Pietro e Maria Curie, 13
42100 Reggio Emilia
Alla ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO CHIMICO
Corso Venezia 47/49
Milano
All'ASSOGASLIQUIDI
V.le Pasteur 10
Roma
Al Consorzio Italiano GPL Roma
Alla FEDERCHIMICA
Via G. da Procida 11
20149 Milano
Alla FEDERMETANO
Via Alberelli, 2
50100 Bologna
Alla NGV System Italia
Via Serio, 16
20139 Milano
Alla UNIONE PETROLIFERA
Via Giorgione 129
Roma
Al Comitato Tecnico Prof.le GPL
Via Larga 8
20122 Milano
OGGETTO: Accordo ADR "Trasporto di merci pericolose su strada".
Adozione degli Accordi Multilaterali M220 e M222.
Si informano codesti Uffici che l'Italia ha sottoscritto gli Accordi Multilaterali M220 e M222.
Gli Accordi di cui in oggetto, di cui si allega copia, prevedono deroghe per il trasporto su strada di merci pericolose.
L'Accordo M220 è volto a consentire l'impiego di recipienti a pressione di salvataggio nelle circostanze in cui i recipienti a pressione utilizzati per il trasporto di sostanze gassose della Classe 2 e corrosive della Classe 8 risultino danneggiati ovvero non conformi, ed al fine di consentirne lo smaltimento.
I recipienti di salvataggio utilizzabili sono indicati in apposito allegato all'Accordo stesso.
La validità dell'Accordo è prevista fino al 31.12.2013.
L'Accordo M222 introduce deroghe alle norme dell'ADR al fine di semplificare il trasporto dei rifiuti. Dette deroghe, che devono comunque essere combinate con la normativa nazionale che regola lo specifico settore, non si applicano ai rifiuti delle Classi 1 (esplosivi), 6.2 (infettanti) e 7 (radioattivi).
L'Accordo M222 prevede il regime semplificato anche per i generatori di aerosol costituenti rifiuti (UN 1950) e, ove non possa escludersi la produzione di fase liquida, il rifiuto viene considerato ai fini della classificazione, alla stregua delle sostanze liquide.
La validità dell'Accordo è prevista fino al 01.08.2015.
Ovviamente la validità dei medesimi Accordi è limitata ai territori dei Paesi che hanno sottoscritto gli stessi.
È opportuno segnalare a codesti Uffici che i trasporti che verranno effettuati in applicazione degli Accordi Multilaterali di cui sopra, dovranno essere corredati del documento di trasporto contenente la specifica dizione sotto indicata, nella quale XXX corrisponde rispettivamente a M220 ovvero M222: "Carriage agreed under the terms of multilateral agreement M XXX".
F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)