Decreto Dirigenziale - 29/12/2010 - Trasporto di merci pericolose
OGGETTO: Norme attuative dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO DIRIGENZIALE
29 dicembre 2010
(G.U. n. 53 del 5.3.2011)
Norme attuative dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
Visto in particolare l'art. 11, comma 10, con il quale si dispone che con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono dettate le disposizioni applicative relative agli esami dei consulenti per il trasporto di merci pericolose, con particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN;
Visto altresì l'art. 11, comma 11, con il quale si dispone che con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è individuato il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti e la durata della nomina stessa;
Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2000 "Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile";
Ritenuto di dover dare attuazione al disposto del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;
b) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;
c) ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;
d) "esame": l'esame di cui alla sezione 1.8.3 dell'allegato A del ADR/RID/ADN;
e) "commissione d'esame" la commissione di cui all'art. 11, comma 11, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.
Art. 2
Individuazione delle autorità competenti
1. I certificati di formazione professionale, di cui al punto 1.8.3.7 dell'ADR/RID/ADN, sono rilasciati, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di esame, dagli uffici del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sedi di commissioni di esame.
Art. 3
Qualificazione del consulenti
1. Non devono sostenere l'esame relativo alla specializzazione delle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475, ed il carburante per aviazione classificato ai n. ONU 1268 o 1863 coloro che sono già titolari di certificato di formazione professionale relativo alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.
Art. 4
Commissioni di esame
1. I direttori generali territoriali in relazione alle esigenze della Direzione generale di competenza istituiscono una o più commissioni di esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto fissandone la/e sede/i.
2. Ciascuna commissione è presieduta da un funzionario del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con qualifica non inferiore a dirigente; per tale funzione sono previsti uno o più supplenti.
3. Le commissioni sono inoltre composte da due membri esperti nel trasporto delle merci pericolose. Tali membri sono scelti tra funzionari tecnici del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui all'art. 17 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Per ciascun membro titolare sono previsti uno o più supplenti.
4. I membri delle commissioni operanti presso le direzioni generali territoriali sono nominati con provvedimento del competente direttore generale.
5. Per i candidati che intendono conseguire il certificato di formazione professionale anche per la modalità del trasporto per le vie navigabili interne è istituita presso la Direzione generale per la motorizzazione una commissione di esame presieduta da un funzionario del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con qualifica non inferiore a dirigente, composta da un membro esperto nel trasporto di merci pericolose su strada, un membro esperto nel trasporto di merci pericolose su ferrovia ed un membro esperto nel trasporto di merci pericolose per le vie navigabili. Tali membri scelti tra i funzionari tecnici dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sono designati, unitamente ai loro uno o più supplenti, rispettivamente dal direttore generale per la motorizzazione, dal direttore generale per il trasporto ferroviario e dal direttore generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne.
6. Le funzioni di segretario sono assolte da funzionari ed impiegati del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di qualifica non inferiore alla sesta e sono di volta in volta nominati dai presidenti delle commissioni per ciascuna sessione. Le funzioni di segretario della commissione istituita presso la Direzione generale per la motorizzazione sono affidate al funzionario della divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione incaricato della istruzione delle richieste di esame.
7. I membri della commissione rimangono in carica per cinque anni.
8. Non possono far parte delle commissioni persone per le quali sussistano motivi di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
9. Le sedi e la composizione delle commissioni ed ogni loro variazione devono essere comunicati alla Direzione generale per la motorizzazione - divisione 3 - per darne pubblicità sul sito del dipartimento.
Art. 5
Coordinamento delle commissioni
1. La commissione istituita presso la direzione generale per la motorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, svolge attività di indirizzo e aggiornamento per le commissioni istituite nelle direzioni generali territoriali.
Art. 6
Procedure e modalità dell'esame
1. L'esame si svolge in forma scritta.
2. La prova scritta adattata al modo/ai modi di trasporto per il quale/i quali il certificato viene rilasciato è costituita da due parti secondo le indicazioni riportate al punto 1.8.3.12.4 dell'ADR/RID/ADN.
3. Le procedure e le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate nell'allegato I al presente decreto.
4. Le commissioni, di cui all'art. 4, commi 1 e 5, fissano almeno due sessioni nel corso di ciascun anno: una da tenersi nel mese di maggio, e l'altra da tenersi nel mese di novembre; le date di tali sessioni vengono stabilite da ciascun presidente di commissione.
5. I presidenti di commissione, in maniera autonoma, indicono sessioni straordinarie, qualora nella propria circoscrizione almeno trenta candidati abbiano presentato domanda di esame.
6. Qualora in una delle sessioni fisse di cui al precedente comma 4, a causa di un elevato numero di richieste non sia possibile da sottoporre ad esame tutti i candidati prenotati, il presidente indice una o più sessioni straordinarie da tenersi entro trenta giorni dalla precedente, anche in deroga al limite stabilito al precedente comma 5.
7. Il rinnovo del certificato di formazione professionale verte sul superamento di un esame limitato ai soli questionari con le stesse procedure previste per il primo rilascio.
8. Sia il rilascio che il rinnovo del certificato di formazione può essere richiesto ad una qualsiasi commissione di esame.
Roma, 29 dicembre 2010
Il Capo Dipartimento: FUMERO
ALLEGATO 1 al decreto 29/12/2010
PROCEDUREMODALITÁ DELL'ESAME
1. Domanda di esame
I candidati che intendono sostenere l'esame per il rilascio del certificato di formazione di consulente debbono presentare apposita istanza, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, ad uno degli U.M.C. del dipartimento per trasporti, della navigazione e dei sistemi informativi e statistici, sede di una commissione d'esame.
La domanda redatta in conformità all'appendice A del presente allegato, oltre alle generalità ed al recapito del candidato deve contenere:
a) la categoria di certificato per cui viene richiesto di sostenere l'esame;
b) la specializzazione, o le specializzazioni, tra quelle previste, dal punto 1.8.3.7 dell'ADR/RIN/ADN, per le quali si intende sostenere l'esame;
c) l'indicazione dell'eventuale possesso di un precedente certificato di formazione professionale in corso di validità, con la precisazione della categoria e delle specializzazioni (che devono ovviamente essere diverse da quelle per cui si richiede l'esame), nonché dello Stato dà cui è stato rilasciato;
d) la dichiarazione di non avere nel contempo presentato analoga richiesta di esame presso un altro ufficio dell'amministrazione od un altro Paese della U.E.
Devono inoltre essere allegate le attestazioni del pagamento dei diritti dovuti.
Per il conseguimento del certificato di formazione professionale che preveda anche la modalità di trasporto per via navigabile la domanda deve essere presentata alla direzione generale per la motorizzazione - divisione 3.
2. Svolgimento dell'esame
Prima della data di svolgimento dell'esame, la commissione si riunisce e prepara le tracce per ciascuna prova scritta. Devono essere predisposte una scheda con dieci domande a risposta libera di carattere generale, indifferenziate per tutte le specializzazioni, una scheda con cinque domande per ciascuna delle modalità di trasporto, ed una scheda con cinque domande per ciascuna specializzazione ammessa. Nell'eventualità che vengano adottate domande a risposta multipla, dovrà essere predisposto un numero di domande doppio rispetto ai numeri suindicati; per ogni domanda debbono essere previste tre risposte, per ciascuna delle quali il candidato deve indicare "vero" o "falso". Il tema dello studio del caso, se possibile, deve essere unico nel testo, ma adattabile alle varie specializzazioni consentite. Le schede delle domande, alla presenza della commissione, vengono quindi riprodotte in un numero sufficiente di copie per essere distribuite ai candidati e, unitamente alla traccia dello "studio del caso", vengono chiuse in pieghi sigillati firmati sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione, se non ad esame già avvenuto. I componenti della commissione, inoltre, presa visione dell'elenco dei candidati che dovranno sostenere l'esame presso la propria sede, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati stessi, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
Il giorno fissato per la prova, all'ora stabilita, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare nell'aula in modo che non possano comunicare tra loro.
I candidati che all'ora fissata nella convocazione non siano presenti presso la sede in cui si svolge l'esame, vengono dichiarati assenti e rinviati ad altra sessione d'esame.
Il presidente fa quindi constatare l'integrità della chiusura del piego contenente le tracce, poi, aperto il piego, fa distribuire le schede delle domande, tenendo conto delle varie modalità e specializzazioni previste, detta il tema, od i temi, dello "studio del caso" e comunica i tempi di consegna degli elaborati secondo lo schema riportato nella seguente tabella:
Prove da effettuare | Tempi Parziali | Tempi Totali | ||
N. domande risposta libera | N. domande risposta multipla | 120' | 120' | |
Domande di base | 10 | 20 | ||
Domande modalità | 5 | 10 | ||
Domande 1° specializzazione | 5 | 10 | ||
Studio del caso (*) (&) | 150' | 4h 30' | ||
2° specializzazione (5 dom. a r.l/10 dom. s.m.) | 30' | 5h | ||
3° specializzazione (5 dom. a r.l/10 dom. s.m.) | 30' | 5h 30' | ||
4° specializzazione (5 dom. a r.l/10 dom. s.m.) | 30' | 6h | ||
2° modalità (5 dom. a r.l/10 dom. s.m.) | 30' | 6h 30' | ||
3° modalità (5 dom. a r.l/10 dom. s.m.) | 30' | 7h |
NOTE
(*) Chi richiede solo la specializzazione Petroliferi non deve svolgere lo studio del caso.
(&) Lo studio del caso va svolto con riferimento ad una modalità e specializzazione, ad esclusione dei Petroliferi, a scelta della commissione esaminatrice fra quelle richieste dal candidato.
I candidati che sostengono l'esame per un'unica specializzazione e modalità, devono svolgere lo "studio del caso" nell'adattamento relativo alla specializzazione prescelta, i candidati che invece sostengono l'esame per più modalità e/o specializzazioni, svolgono uno studio nell'adattamento relativo ad una specializzazione e modalità a scelta della commissione esaminatrice, ad eccezione di quello relativo alla specializzazione per le merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475, ed il carburante per aviazione classificato ai N° ONU 1268 o 1863 (prodotti petroliferi).
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri (non è consentito tenere telefoni cellulari od altre apparecchiature ricetrasmittenti), salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, sulle schede prestampate e su carta (per lo studio del caso) fornite dalla commissione; ogni foglio deve portare il timbro d'ufficio e la firma di almeno un membro della commissione esaminatrice stessa.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni non consentite di qualunque specie. È consentita soltanto la consultazione, purché in edizioni non commentate, di testi legislativi, regolamentari e normativi inerenti il trasporto delle merci pericolose su strada o ferrovia, compresi l'ADR, il RID e l'ADN, sia in lingua originale che tradotti, nonché dei dizionari; non è consentita la consultazione dei suddetti testi su supporto informatico, ma è permesso, ove i quesiti lo richiedano, l'uso di calcolatrici elettroniche per l'effettuazione dei calcoli.
Il candidato che contravviene alle disposizioni suesposte, o comunque abbia copiato in tutto od in parte lo svolgimento del tema, è escluso dall'esame. Nel caso che, risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto od in parte, l'esclusione è disposta per tutti i candidati coinvolti.
La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi componenti devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non esclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione, delle prove medesime.
Al candidato sono consegnate una busta grande ed una piccola, oltre ad uno stampato su cui apporre le proprie generalità ed altre notizie ivi richieste; il candidato, dopo aver completato gli elaborati, senza apporvi sottoscrizioni od altro contrassegno, li inserisce nella busta grande, quindi, riempito l'apposito stampato con le proprie generalità, lo inserisce nella busta piccola, la chiude senza apporvi contrassegni, la mette insieme agli elaborati nella busta grande, che quindi consegna al segretario della commissione, il quale, in sua presenza, la chiude senza apporvi contrassegni e firma il lembo di chiusura della busta.
Le buste contenenti gli elaborati vengono quindi racchiuse in pieghi sigillati mediante la firma dei membri della commissione sui bordi di chiusura; i suddetti pieghi sono custoditi a cura del Presidente della Commissione di esame.
3. Valutazione degli elaborati
Conclusa la seduta di esame, entro breve tempo, possibilmente il giorno successivo, la commissione si riunisce per procedere alla valutazione degli elaborati.
La commissione esaminatrice, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione degli elaborati, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.
Successivamente, constatata l'integrità dei pieghi contenenti le buste degli elaborati da parte di tutti i componenti la commissione, gli stessi vengono aperti e si procede a dare una numerazione progressiva alle buste grandi; aperte le buste grandi, viene apposto il medesimo numero di ciascuna busta grande su ciascun elaborato in essa contenuto e sulla busta piccola, che deve restare chiusa.
Si procede quindi all'esame e valutazione degli elaborati, attribuendo le votazioni secondo lo schema che segue.
3.1 Valutazione per le domande a risposta libera
a) Punti 3 - Risposta pienamente soddisfacente;
b) Punti 2 - Risposta sufficiente;
c) Punti 1 - Risposta insufficiente;
d) Punti 0 - Risposta completamente errata, o mancata risposta.
3.2 Valutazione per le domande a risposta multipla
Per ogni risposta individuata in maniera corretta vengono assegnati 0,5 punti, mentre non viene assegnato nessun punteggio per ciascuna risposta individuata in maniera errata.
3.3 Valutazione dello "studio del caso"
Allo studio del caso viene attribuita una votazione espressa in decimi.
Il candidato viene giudicato "idoneo" se ha conseguito, in ciascuna delle prove sostenute (ciascuna scheda e lo studio del caso), almeno le votazioni minime riportate nella seguente tabella:
Tipo di elaborato | Votazione piena | Votazione minima |
Scheda di domande base (10 domande r.l./20 domande s.m.) | 30 | 24 (ventiquattro) |
Scheda di modalità (5 domande r.l./10 domande s.m.) | 15 | 12 (dodici) |
Schede di specializzazione (5 domande r.l./10 domande s.m.) | 15 | 12 (dodici) |
Studio del caso | 6 | 6 (sei) |
La scheda contenente le domande di carattere generale è valutata per prima e, essendo essa comune a tutte le specializzazioni, nel caso non venga raggiunta la votazione minima, non viene dato corso alla valutazione degli altri elaborati.
Successivamente viene valutata la scheda di modalità e, essendo essa comune a tutte le specializzazioni di quella modalità, nel caso non venga raggiunta la votazione minima, non viene dato corso alla valutazione degli altri elaborati relativi a quella modalità.
I candidati che sostengono l'esame per due o più specializzazioni e/o per più modalità, qualora non conseguano il punteggio minimo in una o più schede ad esse relative, ottengono il certificato di formazione limitatamente alle specializzazioni, od alla modalità, per le quali hanno conseguito l'idoneità.
Completata la valutazione degli elaborati, vengono aperte le buste piccole contenenti gli stampati con i nominativi dei candidati. Sui medesimi stampati vengono riportati il numero progressivo già apposto sulle buste grandi e sugli elaborati, e quindi, nell'apposito spazio riservato alla commissione, le votazioni riportate nelle varie prove.
Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice si redige giorno per giorno un verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione e dal segretario.
Concluse le operazioni di valutazione, l'elenco dei candidati con le rispettive votazioni conseguite viene affisso in un apposito albo, a disposizione del pubblico, presso l'ufficio provinciale sede della commissione di esame, dove deve restare per almeno 15 giorni.
Gli atti riguardanti l'esame vengono trasmessi, a cura del Presidente, all'ufficio provinciale, cui la commissione fa capo, che provvede a redigere i certificati, utilizzando apposite procedure informatiche rese disponibili dal centro elaborazione dati del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ed a rilasciarli agli interessati.
4. Esame di candidati già titolari di un certificato di formazione in corso di validità
Se il certificato già posseduto è relativo alla sola specializzazione riguardante i prodotti petroliferi il candidato deve svolgere l'esame di integrazione con le stesse modalità previste per il primo rilascio.
Se il candidato richiede l'integrazione della specializzazione prodotti petroliferi deve svolgere esclusivamente i questionari relativi a tale specializzazione.
Nel caso venga richiesto l'estensione di una o più specializzazioni per una modalità già posseduta verranno somministrati i questionari relativi alle specializzazioni richieste e lo studio del caso da svolgere con riferimento ad una specializzazione scelta dalla commissione fra le nuove specializzazioni richieste.
Nel caso venga richiesta l'estensione di una o più specializzazioni per una modalità non posseduta verranno assegnati i questionari relativi alla modalità ed alle specializzazioni richieste e lo studio del caso da svolgere con riferimento ad una specializzazione scelta dalla commissione fra le richieste relative alla nuova modalità.
I tempi consentiti per la compilazione degli elaborati sono i medesimi per quelli previsti per il primo rilascio.
Ai candidati risultati idonei viene ritirato il certificato già in possesso, anche se rilasciato da un altro Stato Membro, e ne viene rilasciato uno nuovo comprensivo delle ulteriori specializzazioni conseguite; la data di scadenza del nuovo certificato è la medesima del certificato precedentemente posseduto.
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI ESAME PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI FORMAZIONE
Il Sottoscritto .................................. [1] .................................................... nato a .......................................
prov. ................................... il ................................ C.F. ............................................................................
di nazionalità ..................................................................., residente in ........................................................
via/piazza ............................................................... n. ......................... c.a.p. ............................................
telefono: ............................................... fax .............................................. e-mail ......................................
chiede
di sostenere l'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, nonché il rilascio del relativo certificato, per la/le modalità di trasporto [2], e relativo alle seguenti specializzazioni: .................................................................... [3] .................................................................................... ............................................................ [3] ................................................................... [4] Comunica inoltre di essere già in possesso di un certificato di formazione professionale per la modalità ............................ [2], relativo alla/e specializzazione/i ...................... [3], rilasciato da .................................................... [5].
Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver presentato analoga richiesta presso altri uffici del dipartimento per trasporti, della navigazione e dei sistemi informativi e statistici o presso altro stato comunitario.
Data: ........................................................
Firma: ...............................................................................
NOTE:
[1] Cognome e nome.
[2] "stradale", "ferroviaria", "per via navigabile", o tutte.
[3] Indicare uno o più gruppi di classi o tipi di merci pericolose, tra i seguenti:
a) Classe 1; esplosivi;
b) Classe 2, gas;
c) Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;
d) Classe 7, materie radioattive;
e) Prodotti petroliferi, UN 1202, 1203 e 1223, 3475, ed il carburante per aviazione classificato ai N° ONU 1268 o 1863.
[4] Comunicazione da fare soltanto se ricorre il caso.
[5] Indicare l'ufficio provinciale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, o lo Stato comunitario, che ha effettuato il rilascio.
Vedi anche: