Decreto Ministero dei Trasporti - 26/01/2011 - n. 17 - Insegnanti e istruttori di autoscuola
OGGETTO: Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola. In vigore dal 25 marzo 2011.
Modificato dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 34 del 01/02/2024
Modificato dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 30 del 10/01/2014
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26/01/2011 n. 17
(G.U. 10/3/2011 n. 57)
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 123 - come novellato dall'articolo 10, comma 5-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e, da ultimo, dall'articolo 20, comma 5, lettere f), g) ed h) della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale» che prevede, tra l'altro, che il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti, nonchè i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori, diversi dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, per l'erogazione di detti corsi;
Visto l'articolo 117, comma 3, della Costituzione in base al quale la formazione professionale è materia di legislazione esclusiva della regione;
Visto l'articolo 105, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'accordo Stato-regioni-enti locali, in sede di Conferenza Unificata, recante: «Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ed in particolare il punto 5 dell'accordo, per quanto attiene alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante e di istruttore (repertorio Atti n. 541/C.U. del 14 febbraio 2002), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Considerata la necessità di determinare i requisiti di idoneità tecnica per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola, di stabilire i programmi dei corsi di formazione iniziale e periodica, nonchè i criteri minimi per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori per l'erogazione di detti corsi, rimettendo a tali enti ogni ulteriore definizione dei criteri di accreditamento, nell'ambito dell'esercizio della competenza che agli stessi è riconosciuta in materia di formazione;
Vista la necessità di assicurare criteri uniformi in materia di conseguimento delle abilitazioni di insegnante ed istruttore di autoscuola;
Viste le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 19 gennaio 2009 e 27 agosto 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza dell'8 ottobre 2009, relativo allo schema di decreto ministeriale come riformulato in esito ai suddetti pareri;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 29 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 dicembre 2010, sul testo rielaborato all'esito del predetto parere reso dalla Conferenza Unificata e delle modifiche apportate dalla citata legge 29 luglio 2010, n. 120;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 12 gennaio 2011;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo 1
Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante
1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti:
a) età non inferiore a diciotto anni; b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
d) patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana.
1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.
Articolo 2
Corso di formazione iniziale per insegnante
1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1. 2. Il corso di formazione iniziale si svolge presso la sede di un soggetto autorizzato o accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, di seguito definito soggetto accreditato, sulla base del programma di cui all'allegato 1. Il corso è articolato in una parte teorica di centoquarantacinque ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali.
2. Il corso di formazione iniziale si svolge integralmente presso la sede di un solo soggetto, di seguito denominato soggetto erogatore, scelto tra quelli di cui all’articolo 123, comma 10 -bis , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui all’allegato 1. Il corso è articolato in una parte teorica di centosessanta ore. La parte di lezione afferente all’uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l’uso di sistemi multimediali. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l’Accordo fra le Regioni e Province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull’intero territorio nazionale dell’attestato di cui all’allegato 3 è subordinata all’osservanza del predetto accordo.
3. Il soggetto accreditato erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso.
Articolo 3
Esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante si svolgono secondo le modalità previste al punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, citato in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71.
1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell’accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002. È consentito svolgere una o più prove d’esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.
2. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 e si articola in quattro fasi prove:
a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta sessanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza fase prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta fase prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
2-bis. Ciascuna delle prove di cui al comma 2, lettere b), c) e d), in caso di esito negativo può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall’esito positivo della prova di cui alla lettera a) del medesimo comma 2.
3. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
Articolo 4
Corsi di formazione periodica per insegnante1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'articolo 3 e l'insegnante già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui al precedente periodo. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo: in tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
1. L’insegnante abilitato ai sensi dell’articolo 3 ha l’obbligo di frequentare ogni due anni, decorrenti dalla data di conseguimento dell’abilitazione, un corso di formazione periodica della durata di otto ore. L’obbligo si applica anche agli insegnanti abilitati prima del 25 marzo 2011, per i quali il primo biennio decorre dalla stessa data. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al primo e secondo periodo: in tal caso la validità dell’abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino al conseguimento dell’attestato di cui al quinto periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all’allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all’allegato 3-bis.
2. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, né può farne più parte, prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento, con particolare attenzione agli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento.3-bis. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
3-bis. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l’Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull’intero territorio nazionale dell’attestato di cui all’allegato 3-bis è subordinata all’osservanza del predetto accordo.
4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'articolo 3, comma 3.
Articolo 5
Abilitazioni di istruttore
1. L'istruttore di guida può essere abilitato a:
a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonchè per la loro revisione;
b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonchè per la loro revisione.
2. Ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, lettera d), punto d3).
Art. 5
Abilitazioni di istruttore
1. L’istruttore di guida può essere abilitato a:
a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
c) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
d) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione.
2. Ai soli fini dell’avvio dell’attività di autoscuola ai sensi dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire l’abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d) , n. 5).
Articolo 6
Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:
a) età non inferiore a ventuno anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) patente di guida comprendente:
1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.
1. I requisiti per conseguire l’abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:
a) età non inferiore a ventuno anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:
1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l’abilitazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);
2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l’abilitazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);
3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l’abilitazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c);
4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l’abilitazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d);
5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 2.
1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.
Articolo 7
Corso di formazione iniziale per istruttore
1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.
2. Il corso si svolge presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, sulla base del programma di cui all'allegato 2. Il corso è articolato in una parte teorica di ottanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all'articolo 5, ed una parte pratica di quaranta ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), di trentadue ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso.
3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente.
4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso; sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche:
a) (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm³;
b) (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
c) (cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 10.000 chilogrammi;
d) (cat. CE): autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20.000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del complesso di veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati all'esame pratico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 15.000 chilogrammi;
e) (cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS.
Art. 7
Corso di formazione iniziale per istruttore
1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all’esame per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.
2. Il corso si svolge integralmente presso un solo soggetto di cui all’articolo 123, comma 10 -bis , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui all’allegato 2 al presente regolamento. Il corso è articolato:
a) in una parte teorica di novanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all’articolo 5;
b) in una parte pratica di ventisei ore per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);
c) in una parte pratica di trentadue ore per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) o c);
d) in una parte pratica di trentotto ore per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d).
3. Gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l’Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull’intero territorio nazionale dell’attestato di cui all’allegato 3 è subordinata all’osservanza del predetto accordo.
4. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all’allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all’allegato 3, da presentare in allegato all’istanza di ammissione all’esame, e trasmette l’elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso.
5. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, a eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso. Tali veicoli sono muniti di doppi comandi, a eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall’allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.
Articolo 8
Esame di idoneità per l'abilitazione di istruttore1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono da parte delle Commissioni e secondo le modalità previste al punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, citato in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71.
1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell’accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002. Nella Commissione d’esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui al comma 2, lettera c). Nelle suddette prove un componente della Commissione d’esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato. È consentito svolgere una o più prove d’esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.
2. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 e si articola in tre prove:
a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta sessanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; in caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall’esito positivo della prova di cui alla lettera a);c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità:
1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);
3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui al comma 1, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b). Nella commissione d'esame deve essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.
c) terza prova: per dimostrare la propria capacità di istruzione, il candidato sostiene le seguenti prove pratiche:
1) per l’abilitazione di cui all’articolo 5, lettera a), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
2) per l’abilitazione di cui all’articolo 5, lettera b), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
3) per l’abilitazione di cui all’articolo 5, lettera c), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1;
4) per l’abilitazione di cui all’articolo 5, lettera d), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1.
2-bis. Si applicano le disposizioni del comma 1, ultimo periodo. I veicoli utilizzati per la terza prova di cui al comma 2, lettera c) , devono essere conformi alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 7, comma 5. In caso di esito negativo è possibile ripetere la terza prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall’esito positivo della prova di cui al comma 2, lettera a). Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l’impiego di due o tre tipologie di veicoli.
3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 2, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
Articolo 9
Corsi di formazione periodica di istruttore1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 e l'istruttore già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui al precedente periodo. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo: in tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
1. L’istruttore abilitato ai sensi dell’articolo 8 ha l’obbligo di frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto erogatore di cui all’articolo 2, comma 2, entro due anni dalla data di conseguimento dell’abilitazione. L’obbligo di formazione periodica si applica anche agli istruttori abilitati prima del 25 marzo 2011. La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale, a decorrere dalla data di conseguimento dell’abilitazione, o per le abilitazioni conseguite prima del 25 marzo 2011 a decorrere da tale data. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al terzo periodo. In tal caso la validità dell’abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all’allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all’allegato 3-bis.
2. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica né può farne più parte, prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
3. Il corso ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento, con particolare attenzione alla formazione degli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento.3-bis. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
3-bis. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, concernente le professioni o attività regolamentate di competenza delle regioni o province autonome, è disciplinata in conformità all’Accordo fra le regioni e le province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021, sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. La spendibilità sull’intero territorio nazionale dell’attestato di cui all’allegato 3 -bis è subordinata all’osservanza predette linee guida.
4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 erogatori di cui all’articolo 2, comma 2, non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'articolo 8, comma 4.
Articolo 10
Estensione dell'abilitazione
1. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) articolo 6, comma 1, lettere c) e d), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A), relativa alle peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi, e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3.L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8, verte sulle prove di cui al predetto articolo 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a).
Si applicano le disposizioni dell’articolo 7, comma 4.
2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1 con esclusione delle ore già oggetto della parte teorica del programma del corso di formazione iniziale per istruttori. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 3, verte sulle prove di cui al predetto articolo 3, comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera a).
2-bis. Il soggetto che sia titolare tanto dell'abilitazione di insegnante quanto di quella di istruttore, conseguite ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero di una o di entrambe, ai sensi della previgente normativa, ottempera all'obbligo di formazione periodica per entrambe le abilitazioni frequentando uno solo tra i corsi di cui agli articoli 4 e 9.3. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8, verte sulla prova di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c1).
3. L’istruttore di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) o c), che intende estendere la propria abilitazione ed è in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 6, comma 1, lettere c) e d), numeri 2), 3) e 4), frequenta un corso di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico, conforme ai contenuti di cui all’allegato 2 -bis . Si applicano le disposizioni dell’articolo 7, comma 4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso, sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall’allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Nella Commissione d’esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c) . Nelle suddette prove un componente della Commissione d’esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l’esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data superamento della prima.
4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.
Articolo 11
Disciplina delle assenze
1. In ciascuno dei corsi di formazione iniziale di cui agli articoli 2 e 7 e di estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 10 non è consentito un numero di assenze superiore al dieci per cento delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del dieci per cento è arrotondata all'ora intera superiore. Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di programma, ove prevista, ed eventuali assenze sono recuperate.
2. In ciascuno dei corsi di formazione periodica di cui agli articoli 4 e 9 non sono consentite ore di assenza.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non consente il rilascio dell'attestato di frequenza all'allievo assente.
Articolo 12
Docenti dei corsi di formazione
1. I corsi di formazione iniziale sono svolti dalle seguenti figure professionali:
a) soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione;
2) una delle lauree specialistiche corrispondenti a quelle sub lettera a1), secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196;
3) laurea triennale afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155: scienze dei servizi giuridici, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266;
4) laurea magistrale in giurisprudenza;
5) laurea magistrale afferente ad una delle seguenti classi di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007: scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004;
b) insegnante di autoscuola con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;
c) istruttore di guida con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;
d) medico iscritto all'Ordine;
e) psicologo in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, esperto in pedagogia, circolazione del traffico, tecnica della comunicazione o sicurezza viaria, iscritto all'Ordine;
2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;
f) ingegnere in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero di una delle lauree specialistiche corrispondenti secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, iscritto all'Ordine;
2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;
g) soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea in fisica conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004;
2) laurea magistrale in fisica di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004.
2. I corsi di formazione periodica sono svolti dalle figure professionali indicate al comma 1, secondo le competenze di seguito specificate:
a) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a): ingegnere o psicologo;
b) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b): soggetto di cui al comma 1 lettera a);
c) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c): ingegnere e psicologo;
d) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d): psicologo o, limitatamente alla materia della formazione degli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento, medico iscritto al relativo ordine professionale.
Articolo 13Corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell'abilitazione svolti da autoscuole e centri di istruzione automobilistica
Disposizioni per i corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell’abilitazione svolti da autoscuole e centri di istruzione automobilistica1. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'articolo 20, comma 5, lettera g) della legge 29 luglio 2010, n. 120, svolgono i corsi di formazione iniziale e periodica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole ed i corsi di estensione dell'abilitazione, presso le proprie sedi, secondo i programmi, le modalità e le dotazioni di docenti e di parco veicolare previsti dal presente decreto.
1. Le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica quali soggetti erogatori ai sensi dell’articolo 2, comma 2, svolgono i corsi di cui al presente regolamento presso le proprie sedi.
2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano previamente l'avvio di un corso alla regione o alla provincia autonoma, territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, al fine di favorire l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi. 3. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 4, comma 4, 7, comma 3, e 9, comma 4.
3. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 4, commi 1, ultimo periodo e 4, 7, comma 4, e 9, commi 1, ultimo periodo e 4.
Articolo 14
Disposizioni finali
1. I costi di frequenza dei corsi di formazione di cui al presente decreto sono posti a carico dei richiedenti. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Allegato 1 al Decreto n. 34 del 01/02/2024
(Articoli 2, comma 2 e 10, comma 2)
PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTI
A) Parte teorica (160 ore)
Elementi di diritto pubblico, amministrativo e dell’Unione europea (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto dell’Unione europea) docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) |
8 ORE |
Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la pubblica amministrazione) docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) |
7 ORE |
Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) |
5 ORE |
Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale. Analisi degli incidenti stradali. Utenti vulnerabili docente: ingegnere o insegnante |
20 ORE |
Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento docente: ingegnere o insegnante |
25 ORE |
Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione) docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante |
5 ORE |
Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante |
6 ORE |
Trasporto delle merci pericolose docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante |
2 ORE |
Conducenti e titoli abilitativi alla guida docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante |
7 ORE |
Norme di comportamento sulle strade docente: insegnante |
20 ORE |
Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) |
5 ORE |
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni docente: psicologo |
15 ORE |
Metodiche di insegnamento per allievi con disturbi specifici dell’apprendimento (tale materia non costituisce oggetto del programma di esame) docente: medico o psicologo |
5 ORE |
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc. docente: medico |
10 ORE |
Elementi di primo soccorso docente: medico |
5 ORE |
Elementi di fisica docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g) |
10 ORE |
Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante docente: insegnante |
5 ORE |
Allegato 2 al Decreto n. 34 del 01/02/2024
(Articoli 7, comma 2 e 10, comma 1)
PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER ISTRUTTORI
A) Parte teorica (90 ore)
Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento docenti: ingegnere o insegnante |
20 ORE |
Elementi di fisica docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g) |
10 ORE |
Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi docente: ingegnere o istruttore |
10 ORE |
Norme di comportamento sulle strade docente: insegnante |
20 ORE |
Metodiche di insegnamento per allievi con disturbi specifici dell’apprendimento (tale materia non costituisce oggetto del programma di esame) Docente: medico o psicologo |
5 ORE |
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni docente: psicologo |
10 ORE |
Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento istruttore docente: insegnante |
5 ORE |
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc. docente: medico |
5 ORE |
Elementi di primo soccorso docente: medico |
5 ORE |
B) Parte pratica (lezioni individuali):
1. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), n. 1 a) 14 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura; b) 6 ore di lezione simulata di guida su un autocarro; c) 6 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato. |
26 ORE |
2. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), n. 2 a) 6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A; b) 14 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura; c) 6 ore di lezione simulata di guida su un autocarro; d) 6 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato. |
32 ORE |
3. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), n. 3 a) 14 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura; b) 6 ore di lezione simulata di guida su un autocarro; c) 6 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato; d) 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus. |
32 ORE |
4 Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), n. 4 a) 6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A; b) 14 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura; c) 6 ore di lezione simulata di guida su un autocarro; d) 6 ore di simulata di guida su un autotreno o autoarticolato; e) 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus. |
38 ORE |
Allegato 2-bis al Decreto n. 34 del 01/02/2024
(Articolo 10, comma 3)
Estensione dell’abilitazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) in:
ABILITAZIONE | PROGRAMMA DEL CORSO | ESAME INTEGRATIVO |
Art. 5, co. 1, lett. b) | 6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A | Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A |
Art. 5, co. 1, lett. c) | 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus | Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus |
Art. 5, co. 1, lett. d) |
6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus |
Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus |
Estensione dell’abilitazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) in:
ABILITAZIONE | PROGRAMMA DEL CORSO | ESAME INTEGRATIVO |
Art. 5, co. 1, lett. c) | 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus | Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus |
Art. 5, co. 1, lett. d) |
6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus |
Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A; Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus |
Art. 5, co. 1, lett. d) |
6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus |
Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A; Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus |
Allegato 3 al Decreto n. 34 del 01/02/2024
(Articoli 2, comma 3, 7, comma 4 e 10, comma 3)
ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
il sottoscritto _________________________________ (C.F. _____________________________)
in qualità di legale rappresentante di ___________________________________________
ATTESTA/DICHIARA
che il/la Sig._____________________________________________________________________,
nat__ a __________________________________________________ (prov. ____), il ___/___/_______,
residente in _____________________________________ (prov. ____),
Via/Piazza________________________________________________________
HA FREQUENTATO PRESSO QUESTA STRUTTURA IL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER:
(*) barrare il caso che ricorre
◊ PER L’ACQUISIZIONE DELL’ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA
◊ PER L’ACQUISIZIONE DELL’ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA PER LE PATENTI DI CATEGORIA B, BE, C e CE
◊ PER L’ACQUISIZIONE DELL’ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA PER LE PATENTI DI CATEGORIA AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE
◊ PER L’ACQUISIZIONE DELL’ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA PER LE PATENTI DI CATEGORIA B, BE, C, CE, D e DE
◊ PER L’ACQUISIZIONE DELL’ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA PER LE PATENTI DI CATEGORIA AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE
◊ PER L’ESTENSIONE DELL’ABILITAZIONE DI INSEGNANTE A QUELLA DI ISTRUTTORE
◊ PER L’ESTENSIONE DELL’ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE A QUELLA DI INSEGNANTE
◊ PER L’ESTENSIONE DELL’ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE PER LE PATENTI DI CATEGORIA _____ A QUELLE DI CATEGORIA _____
dal ___/___/_______ al ___/___/_______
avviato a seguito di comunicazione del ___/___/_______
alla Regione/Provincia autonoma di ________________________________
(da compilare solo se il soggetto erogatore del corso è un’autoscuola o un centro di istruzione automobilistica).
Il percorso formativo di cui al presente attestato è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l’Accordo in Conferenza delle Regioni del__________________.
Luogo e data ___/___/_______
Il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso
(timbro e firma)
Allegato 3-bis al Decreto n. 34 del 01/02/2024
(Articoli 4, comma 1 e 9, comma 1)
ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
il sottoscritto _________________________________ (C.F. _____________________________)
in qualità di legale rappresentante di ___________________________________________
ATTESTA/DICHIARA
che il/la Sig._____________________________________________________________________,
nat__ a __________________________________________________ (prov. ____), il ___/___/_______,
residente in _____________________________________ (prov. ____),
Via/Piazza________________________________________________________
HA FREQUENTATO PRESSO QUESTA STRUTTURA IL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA PER:
(*) barrare il caso che ricorre
◊ INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA
◊ ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA
dal ___/___/_______ al ___/___/_______
avviato a seguito di comunicazione del ___/___/_______
alla Regione/Provincia autonoma di ________________________________
(da compilare solo se il soggetto erogatore del corso è un’autoscuola o un centro di istruzione automobilistica).
Il percorso formativo di cui al presente attestato è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l’Accordo in Conferenza delle Regioni del__________________.
Luogo e data ___/___/_______
Il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso
(timbro e firma)
ALLEGATO 1 al Decreto n. 17 del 26/01/2011(art. 2 comma 2, art. 3 comma 2, art. 10 comma 2)
PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTI
A) Parte teorica (145 ore)
Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario) docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) |
|
docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) |
|
docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) |
|
docente: ingegnere o insegnante |
|
docente: ingegnere o insegnante |
|
docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante |
|
docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) |
|
docente: soggetto in possesso di uno titoli di cui all'art. 12, comma. 1, lettera a) ovvero insegnante |
|
docente: insegnante |
|
docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) |
|
docenti: psicologo |
|
docente: medico |
|
docente: medico |
|
docente: ingegnere o soggetto in possesso dí uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g) |
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docente: insegnante |
ALLEGATO 2 al Decreto n. 17 del 26/01/2011
(Art. 7, comma 2, art . 8, comma 2, art. 10, commi 1 e 3)
PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER ISTRUTTORI
A) Parte teorica (80 ore)
docenti: ingegnere o insegnante |
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docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g) |
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docente: ingegnere o istruttore |
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docente: insegnante |
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docente: psicologo |
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docente: medico |
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docente: medico |
B) Parte pratica (lezioni individuali):
1. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso dl) (40 ore):
a) 8 ore di lezione simulata di guida su un motociclo
b) 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura
c) 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro
d) 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato
e) 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus
2. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso d2) (32 ore):
a) 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura
b) 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro
c) 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato
d) 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus
ALLEGATO 3 al Decreto n. 17 del 26/01/2011
Vedi anche: