Lettera ACI - 14/06/2011 - Prot. n. DSD/0006805/11 - Agevolazioni fiscali riconosciute ai disabili
OGGETTO: Invio Documento Sistematico sulle agevolazioni fiscali riconosciute ai disabili in occasione dell'acquisto di veicoli.
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (DSD)
Prot. n. DSD/0006805/11
Roma, 14 giugno 2011
OGGETTO: Invio Documento Sistematico sulle agevolazioni fiscali riconosciute ai disabili in occasione dell'acquisto di veicoli.
Al fine di fornire chiarimenti e delucidazioni in merito alle agevolazioni fiscali che la normativa vigente riconosce ai soggetti portatori di handicap, è stato redatto a cura dell'ufficio Normativa e Controllo l'allegato Documento, le cui disposizioni dovranno considerarsi definitivamente operative a partire dal prossimo 20 giugno 2011.
Nel suddetto Documento vengono fornite brevi informazioni circa le vigenti agevolazioni in materia di IVA, IRPEF e tassa automobilistica, mentre in maniera più dettagliata è trattata l'esenzione dal pagamento dell'IPT.
All'aggiornamento di quanto riportato nel Documento, ogni volta che nuove disposizioni normative modificheranno i requisiti e le modalità operative dettate per ottenere i benefici fiscali, provvederà l'Ufficio Normativa e Controllo, che resta inoltre a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.
F.to IL DIRIGENTE CENTRALE
Vincenzo Pensa
Allegato alla lettera ACI del 14.6.2011 Prot. n. DSD/0006805/11
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (DSD)
Ufficio Normativa Controllo - giugno 2011
LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI NEL SETTORE AUTO
Introduzione
Il presente Testo Unico si propone di illustrare il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui la normativa tributaria riconosce benefici fiscali in favore dei disabili per l'acquisto di veicoli, indicando i requisiti necessari per ottenere le suddette agevolazioni.
Un particolare approfondimento è stato riservato all'IPT, tuttavia è stato ritenuto utile fornire un quadro di riferimento più ampio, descrivendo anche i benefici in materia di IVA, IRPEF e tassa automobilistica.
Il concetto di handicap/disabilità per l'acquisto di veicoli
Le norme vigenti che dispongono agevolazioni per l'acquisto di veicoli destinati ai disabili si riferiscono e si applicano, sia alle persone in situazione di handicap, sia alle persone riconosciute in stato di invalidità.
I termini handicap, disabile o invalido vengono spesso utilizzati indifferentemente, anche se sono ben distinti tra loro.
Infatti il termine "disabilità" si riferisce, per esempio, alla capacità della persona di espletare autonomamente (anche se con ausili) le attività fondamentali della vita quotidiana e si riconduce alla legge n. 104 del 1992. Il termine "invalidità", invece, rimanda al diritto di percepire un beneficio economico in conseguenza di un danno biologico, indipendentemente dalla valutazione complessiva di autosufficienza, e fa riferimento alla legge n. 118 del 1971.
Ai fini delle materie trattate nel presente testo unico, entrambe le definizioni descritte sono ritenute valide ed equivalenti.
L'ISTAT adotta la definizione di disabilità proposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nella "Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e Handicap". Il punto focale di questa classificazione è la sequenza di definizioni che porta dalla menomazione all'handicap: la menomazione è il danno biologico che una persona riporta a seguito di una malattia (congenita o meno) o di un incidente; la disabilità è l'incapacità di svolgere le normali attività della vita quotidiana a seguito della menomazione; l'handicap è lo svantaggio sociale che deriva dall'avere una disabilità.
Le varie agevolazioni, che saranno trattate nel presente Testo Unico, riguardano:
• i veicoli nuovi e usati che sono condotti personalmente dal disabile;
• i veicoli nuovi e usati che sono guidati da terzi ma funzionalmente destinati alla mobilità della persona disabile.
Tale secondo presupposto è stato espressamente stabilito anche dalla legge finanziaria del 2007 che ha precisato che il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, nel caso di veicoli adattati per la locomozione dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie, è subordinato all'uso esclusivo o prevalente del veicolo a beneficio dei predetti soggetti.
PARTE I
a. Le varie agevolazioni fiscali del settore auto
b. Intestazione del veicolo e "fiscalmente a carico"
c. Numero di veicoli oggetto di agevolazioni
d. Tipologie di veicoli ammessi alle agevolazioni
e. Limiti di cilindrata
f. Limiti temporali
a. Le varie agevolazioni fiscali del settore auto
Le agevolazioni di tipo fiscale sono:
• esenzione dal versamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT);
• riduzione dell'IVA al 4%;
• detrazione IRPEF nella misura del 19%;
• esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica (Bollo auto).
È importante sapere che:
• la concessione di questi benefici è circoscritta, a seconda dei casi, solo a determinate tipologie di handicap individuate dalla stessa normativa nazionale e regionale/provinciale;
• le diverse misure di agevolazione vengono concesse in base all'esistenza di ulteriori e specifiche condizioni che devono essere opportunamente documentate (ad es. diritto all'indennità di accompagnamento per le disabilità di tipo psichico, condizione di disabile fiscalmente a carico, ecc.).
b. Intestazione del veicolo
Un vincolo indispensabile per potere usufruire dei benefici è che il veicolo sia intestato al disabile o alla persona alla quale il disabile è fiscalmente a carico.
Per essere ritenuto a carico fiscalmente, il reddito complessivo annuo del disabile deve essere entro la soglia di euro 2.840,51. Quindi, al di sopra di questo limite, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, occorrerà necessariamente che il veicolo e i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).
Ai fini del limite sopra indicato, non si tiene conto dei redditi esenti (le pensioni sociali, le indennità comprese quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi preverbali e agli invalidi civili) e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Devono, invece, essere considerati tutti quei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, anche nel caso in cui questi non debbano essere, in parte o in tutto, dichiarati.
Casistiche particolari rispetto al "fiscalmente a carico":
1. Nel caso in cui una persona abbia fiscalmente a carico più disabili, la stessa, può fruire, nel rispetto dei limiti temporali previsti (vedi oltre § f), delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli per ogni disabile a suo carico.
2. Nel caso di genitori separati che hanno fiscalmente a carico il disabile, è escluso che possano godere separatamente delle agevolazioni per due veicoli; anche in tale ipotesi l'esenzione spetta, infatti, per un solo veicolo.
3. Nel caso in cui il disabile sia a carico di un familiare che non presenta la dichiarazione dei redditi si perde la detrazione d'imposta IRPEF del 19%, ma non le altre eventuali agevolazioni.
Quindi, se il veicolo non è intestato al portatore di handicap/invalido, il richiedente le agevolazioni deve presentare:
• copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del Cud da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario del veicolo
oppure
• dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico del familiare intestatario del veicolo.
Per familiare del disabile si intende:
il coniuge, i fratelli, le sorelle, i suoceri, le nuore e i generi, gli adottanti, nonché i figli e i genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o gli ascendenti più prossimi.
La cointestazione del veicolo
Con la Risoluzione n. 4 del 2007, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto relativo alla intestazione del veicolo oggetto di agevolazioni fiscali, specificando che la corretta interpretazione delle norme in materia non prevede la fruizione delle agevolazioni in caso di cointestazione del veicolo.
Il tutore del disabile
Il tutore, salvo che non sia un familiare che abbia fiscalmente a carico il disabile, non ha diritto ad usufruire di alcun tipo di agevolazione.
Ha solo la facoltà di presentare istanza in nome e per conto del disabile, nel caso in cui questi non possa provvedervi autonomamente.
L'Amministratore di sostegno del disabile
Questa nuova figura, introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal 2004 (L. 6/2004), può esercitare in nome e per conto del disabile solo gli atti espressamente menzionati nel decreto di nomina del giudice tutelare.
Quindi, se tra questi sono compresi anche gli atti di natura fiscale, l'amministratore di sostegno ha la facoltà di richiedere le esenzioni e le agevolazioni fiscali.
c. Numero di veicoli oggetto di agevolazioni
Le agevolazioni sono riconosciute per un solo veicolo. Sarà possibile beneficiare delle stesse per un secondo veicolo solo se il primo viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o venduto. In tale seconda ipotesi, però, per poter ottenere nuovamente le agevolazioni fiscali in materia di IVA e IRPEF, devono essere trascorsi almeno quattro anni dall'acquisto del veicolo precedente.
La legge finanziaria del 2007 ha introdotto una nuova norma: la decadenza da tutti i benefici fiscali, con obbligo di restituzione, nel caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dei veicoli entro i due anni successivi all'acquisto.
In pratica, se il veicolo viene venduto o regalato prima che siano trascorsi due anni dalla data dell'acquisto, dovrà essere corrisposta la differenza tra l'imposta dovuta in assenza di benefici e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La norma non si applica solo nel caso di cessioni motivate dalla necessità di acquistare un nuovo veicolo su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti, per mutate condizioni dell'handicap.
Con la Risoluzione n. 136/E del 28.05.2009, l'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che la suddetta decadenza dai benefici fiscali non si verifica nel caso in cui il trasferimento del veicolo avviene mortis causa in favore degli eredi in seguito al decesso del disabile, o nel caso di rivendita del veicolo da parte dell'erede, entro due anni dall'acquisto dello stesso da parte del de cuius.
d. Tipologie di veicoli ammessi alle agevolazioni
Le definizioni dei suddetti veicoli sono riportati nella tabella che segue:
Autovetture [*] | Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
Autoveicoli per trasporto promiscuo [*] | Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
Autoveicoli specifici [*] | Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
Autocaravan [*] | Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente |
Motocarrozzette | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria |
Motoveicoli per trasporto promiscuo | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente |
Motoveicoli per trasporti specifici | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
[*] Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l'asterisco. |
Non è possibile applicare l'esenzione IPT nel caso di acquisto di quadricicli leggeri (le "minicar"), nelle ipotesi in cui la loro cilindrata sia superiore ai 50 cc e sia quindi necessaria la loro iscrizione al PRA.
e. Limiti di cilindrata
Le agevolazioni fiscali in materia di IVA agevolata, Imposta Provinciale di Trascrizione e bollo automobilistico vengono concesse purché il veicolo cui si riferiscono abbia una cilindrata:
• fino a 2000 cc se alimentato a benzina;
• fino a 2800 cc se alimentato a gasolio.
Tali regole non valgono per la detrazione IRPEF, la quale viene riconosciuta senza limiti di cilindrata, per le autovetture e gli altri veicoli indicati nella tabella del precedente paragrafo, sia nuovi che usati.
f. Limiti temporali
Le agevolazioni riguardanti IVA e IRPEF sono riconosciute per un solo veicolo nell'arco di un quadriennio.
È possibile riottenere i benefici per acquisti effettuati entro i quattro anni, qualora il primo veicolo per il quale il disabile ottenne le agevolazioni risulti precedentemente cancellato dal PRA.
Per quanto riguarda l'IPT non è previsto il limite del quadriennio come per le altre due agevolazioni fiscali, ma alcune Province hanno autonomamente deliberato, nell'ambito della propria potestà regolamentare, di estendere anche per tale agevolazione la regola per la quale è possibile richiedere il beneficio una sola volta nell'arco di quattro anni.
Si ricorda al riguardo che, come anticipato nel precedente paragrafo c., la legge finanziaria del 2007 ha introdotto una norma che comporta la decadenza da tutti i benefici fiscali, con obbligo di restituzione, nel caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dei veicoli entro i due anni successivi all'acquisto.
Per quanto riguarda la tassa automobilistica, l'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a ripresentare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione all'ufficio preposto.
Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad es. perché l'auto viene venduta), l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.
PARTE II
Il riconoscimento dell'handicap in generale
a. Le principali Commissioni mediche pubbliche deputate al riconoscimento dell'handicap
b. Il riconoscimento dell'handicap ai sensi della L. n. 104/1992
c. La sindrome di Down d. Il documento redatto dalla Commissione istituita ai sensi della L. n. 104/92
e. Il riconoscimento ai sensi della Commissione "Invalidi civili, sordomuti e ciechi"
f. Il documento redatto dalla Commissione "Invalidi civili, sordomuti e ciechi"
g. Il nuovo processo per il riconoscimento dell'handicap/invalidità: le innovazioni introdotte dalla L. 102/2009
a. Le principali Commissioni mediche pubbliche deputate al riconoscimento dell'handicap.
Il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali è subordinato alla circostanza che la condizione di disabilità sia accertata da una commissione medica.
Le norme che regolano le modalità per ottenere il "riconoscimento dell'handicap" si sono succedute nel tempo e dal 1° gennaio 2010 la disciplina è stata radicalmente rinnovata dall'art. 20 della L. n. 102/2009, a norma della quale le domande devono essere presentate non più alla Azienda ASL ma all'INPS in via telematica.
Per quanto riguarda coloro che hanno già ricevuto il riconoscimento del proprio stato di handicap/invalidità, si ritengono validi ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali nel settore auto, i verbali rilasciati dalle seguenti commissioni mediche pubbliche: la Commissione istituita ai sensi della L. n. 104/92, la Commissione invalidi civili, sordomuti e ciechi, le Commissioni istituite presso l'INPS, l'INAIL, l'INPDAP e le Commissioni mediche di guerra.
L'esistenza di più commissioni può creare difficoltà in relazione alla verifica del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali. Solo con la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 si è inteso razionalizzare la normativa in materia, in quanto il riconoscimento ai sensi della suddetta legge, oltre a permettere indennità e congedi disciplinati dall'INPS, consente al soggetto disabile di usufruire potenzialmente di tutte le agevolazioni fiscali, anche se occorre in ogni caso entrare nel merito delle singole fattispecie.
Occorre, infatti, verificare se, dal verbale emesso dalla Commissione istituita ai sensi della L. n. 104/92, o dal verbale di invalidità rilasciato dalle altre Commissioni mediche pubbliche, sia possibile riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.
b. Il riconoscimento ai sensi della L. 104/1992
La L. n. 104 del 5 febbraio 1992 è la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", ed è stata emanata con l'obiettivo di razionalizzare la normativa in tema di riconoscimento dello stato di disabile.
L'accertamento inerente alla minorazione, alla difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale, di cui all'art. 3 della L. n. 104/92, è effettuato dalle unità sanitarie locali mediante commissione medica istituita ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 295/1990. La commissione è integrata, di volta in volta, da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.
Occorre precisare che:
• non rientra tra i compiti della commissione la concessione dei benefici e delle agevolazioni che conseguono al riconoscimento di handicap e di handicap grave;
• la commissione ha il compito di accertare la minorazione, l difficoltà, la necessità dell'intervento assistenziale permanente e la capacità complessiva individuale residua. Si tratta di una valutazione globale, che deve essere effettuata con parametri qualitativi e non quantitativi. In sostanza, la normativa non affida alla commissione la prerogativa di attribuire un valore numerico alla condizione di portatore di handicap (ad es. inabilità superiore o inferiore ai due terzi);
• le certificazioni di handicap o handicap grave non devono essere confuse con le certificazioni di invalidità civile, invalidità sul lavoro o per servizio, o altre; possono essere rilasciate anche agli invalidi del lavoro, agli invalidi di guerra e alle vittime civili di guerra;
• la situazione di gravità non è legata alla percentuale di invalidità riconosciuta ma al fatto che la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Per i grandi invalidi di guerra, l'attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro o di copia del decreto concessivo della stessa, può sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalla competente Commissione ASL.
c. La sindrome di Down
Ai sensi dell'art. 94 della Legge Finanziaria 2003, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli.
La certificazione emessa dal medico di base per il soggetto affetto da Sindrome di Down è stata ritenuta valida dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 21/E del 23.04.2010 anche ai fini delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto dei veicoli.
d. Il documento redatto dalla Commissione istituita ai sensi della L. n. 104/1992
Il documento che viene rilasciato dalla Commissione istituita ai sensi della L. 104/92 certifica lo stato di disabilità in relazione alle seguenti tipologie di menomazione: orientamento indipendenza fisica mobilità inserimento sociale occupazione e indica per ognuna l'eventuale situazione di gravità.
Purtroppo ogni commissione istituita presso le ASL provinciali redige l'attestato utilizzando una modulistica propria. Non è infatti previsto un modulo ufficiale a livello nazionale o regionale e non è quindi semplice fornire criteri univoci alla lettura del certificato stesso al fine di valutare il diritto o meno alle agevolazioni fiscali.
La commissione esprime anche un giudizio finale e generale attinente "alla gravità complessiva" dello stato di disabilità, facendo riferimento alle previsioni di cui all'art. 3 L. 104/92 e quindi fornisce una delle seguenti valutazioni:
• Riconoscimento di handicap
In base al comma 1 si configura come situazione di handicap e viene riconosciuta a "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
• Riconoscimento di handicap grave
In base al comma 3 si configura come handicap in situazione di gravità e viene riconosciuto quando "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".
e. Il riconoscimento ai sensi della Commissione "Invalidi civili, sordomuti e ciechi"
L'invalido civile, così come definito dall'art. 2 della L. 118/1971, è colui che ha difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione, a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro.
Per ottenere il riconoscimento di invalidità civile, occorre presentarsi presso l'Ufficio Invalidi Civili della ASL di zona e presentare domanda utilizzando i moduli prestampati.
La richiesta di accertamento va in ogni caso presentata alla ASL di residenza, che formulerà il verbale sulla base della valutazione svolta dalla Commissione ASL ove è domiciliato o ricoverato il richiedente. Nel caso in cui il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una ASL diversa da quella effettiva di residenza, può essere richiesto l'accertamento in rogatoria.
Si rammenta che è inoltre possibile, per ragioni di salute documentate da certificazione medica, chiedere che la visita si svolga presso il proprio domicilio.
f. Il documento redatto dalla Commissione "Invalidi civili, sordomuti e ciechi"
Il verbale emesso dalla Commissione di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo è il documento che permette di fruire di agevolazioni fiscali e tributarie in vari settori e al contempo da diritto anche alla erogazione dell'assegno di invalidità o pensione di inabilità, dell'assegno di accompagnamento, dell'indennità di frequenza per i minori che frequentano la scuola, ecc.
Il verbale si compone di varie parti, ma quella che più interessa e che può aiutare nello stabilire se il soggetto abbia o meno diritto ai benefici fiscali è la sezione dedicata al "Giudizio espresso dalla Commissione".
In tale parte del certificato sono riportate delle definizioni e la Commissione provvede a barrare quella in cui rientra il disabile sottoposto all'accertamento.
Anche per la Commissione in esame è stato spesso utilizzato un modello di certificazione diverso per ogni commissione istituita presso le singole ASL provinciali e questo ha naturalmente comportato molti problemi di interpretazione.
Le definizioni per le minorazioni civili presenti nei verbali solitamente sono:
• non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3;
• invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. n. 118/1971);
• invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. n. 118/1971);
• invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. n. 118/1971);
• invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. n. 118/1971): 100%;
• invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. n. 18/1980 e L. n. 508/1988);
• invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. n. 18/1980 e L. n. 508/1988);
• minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. n. 289/1990);
• cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. n. 382/1970 e n. 508/1988);
• cieco assoluto (L. n. 382/1970 e L. n. 508/1988);
• sordomuto (L. n. 381/1970 e L. n. 508/1988);
• ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 9 D.Lgs. n. 509/1988);
• ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. n. 18/1980 e L. n. 508/1988);
• ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. n. 18/1980 e L. n. 508/1988).
Accade frequentemente che le Commissioni Mediche ASL, nel redigere il verbale di valutazione dell'invalidità civile, appongano sullo stesso anche la cosiddetta "clausola di rivedibilità": in pratica ritengono necessario rivedere dopo un determinato tempo la persona sottoposta a visita, ed indicano quindi sul verbale un termine entro il quale la stessa dovrà presentarsi per un nuovo accertamento.
La data della visita di rivedibilità deve essere fissata dalla ASL e l'interessato deve ricevere la relativa convocazione.
Se la visita non è fissata entro i termini stabiliti dalla clausola di rivedibilità, la provvidenza economica viene temporaneamente sospesa.
A seguito della nuova visita (che può avvenire anche per iniziativa dell'interessato, il quale, non ricevendo la convocazione e vedendosi interrompere l'erogazione delle mensilità, si rivolge alla ASL e la sollecita nel fissare la data), la provvidenza economica deve essere ripristinata senza soluzione di continuità (cioè, dalla data di sospensione) semprechè, ovviamente, la visita confermi i requisiti sanitari riconosciuti.
g. Il nuovo processo per il riconoscimento dell'handicap/invalidità: le innovazioni introdotte dalla L. 102/2009
Si ritiene opportuno e coerente con le finalità di questo Testo Unico, dare cenni sulla riforma del processo per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap (L. n. 104/1992) e disabilità (L. n. 68/1999), introdotta con la L. n. 102/2009.
L'art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella L. n. 102/2009, ha infatti apportato importanti modifiche e innovazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
L'INPS, con determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009, ha definito il disegno organizzativo e procedurale per l'applicazione del suddetto art. 20.
Dal 1° gennaio 2010 il processo di accertamento sanitario di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, è caratterizzato dai seguenti elementi di novità:
• le domande vanno presentate all'INPS esclusivamente in via telematica;
• l'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL;
• le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo.
• la certificazione sanitaria, compilata on line dal medico certificatore, attiva l'input per una nuova istanza di riconoscimento dello stato invalidante;
• alla domanda, compilata anch'essa on line, verrà abbinato il certificato precedentemente acquisito;
• completata la connessione tra i due moduli (certificato e sezione domanda), il sistema ne consente l'inoltro telematico all'INPS direttamente da parte del richiedente o per il tramite di un Patronato;
• i verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti;
• gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Sanitaria, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all'immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione;
• gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell'eventuale concessione;
• la Commissione Medica Superiore presso l'INPS effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti agli atti o con disposizione di nuova visita;
• l'INPS diventa l'unica controparte nell'ambito del contenzioso.
Nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico, alle operazioni peritali dovrà obbligatoriamente presenziare un medico INPS.
PARTE III
L'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione
I casi di disabilità che danno diritto all'esenzione IPT:
a. Le ridotte o impedite capacità motorie
b. La limitazione grave e permanente alla deambulazione e la pluriamputazione
c. L'handicap psichico o mentale
d. La sordità e la cecità
e. Modalità di archiviazione della documentazione relativa ai disabili
L'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione
L'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione è stata normativamente introdotta con la L. n. 449/97, che, all'art. 8, comma 4, espressamente prevede che "Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro".
I tributi citati dalla norma sono stati, come noto, sostituiti dall'IPT, introdotta dall'art. 56 del D. Lgs. n. 446 del 1997.
L'art. 8 della L. n. 449/97 si riferiva esclusivamente ai disabili con "ridotte capacità motorie", ma l'esenzione dal pagamento dell'IPT è stata, poi, estesa ai disabili con handicap psichico o mentale e agli invalidi con grave limitazione alla capacità di deambulazione dalla L. n. 388/2000.
L'esonero dal pagamento del tributo è riconosciuto al disabile o a colui che abbia il disabile fiscalmente a carico.
Come anticipato al paragrafo b. della prima parte del presente Testo Unico, dedicato alla "Intestazione del veicolo", non è possibile ottenere l'esenzione IPT in caso di cointestazione del veicolo.
Riguardo alla cointestazione vanno, però, chiariti due aspetti:
• è ammessa la cointestazione del veicolo ai due genitori che hanno entrambi a carico il figlio disabile al 50% ciascuno;
• è possibile concedere l'esenzione IPT nel caso del cointestatario portatore di handicap qualora acquisti il 50% della quota dell'altro cointestatario. Anche in tale ipotesi il richiedente l'esenzione non deve risultare intestatario di un altro veicolo per il quale usufruì dell'esenzione IPT.
Nel caso di disabile fiscalmente a carico al 50% dell'intestatario del veicolo, è ammessa l'esenzione IPT. L'altro soggetto che ha fiscalmente a carico il disabile al 50% non potrà a sua volta ottenere l'esenzione per un diverso veicolo.
L'esenzione dal pagamento dell'IPT va richiesta dal soggetto interessato al momento della presentazione della formalità.
Nel caso in cui, per errore, l'avente diritto non presenti la relativa domanda, nonostante alla data di presentazione sussistessero tutti i requisiti per usufruire dell'agevolazione fiscale, sarà possibile richiedere il rimborso di quanto pagato mediante apposita istanza all'Ufficio Provinciale ACI.
I casi di disabilità che danno diritto all'esenzione IPT
a. Le ridotte o impedite capacità motorie permanenti (L. n. 449/1997)
Requisiti
L'esenzione dal pagamento dell'IPT per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti è stata prevista dall'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, al comma 1, descrive tutta una serie di spese a favore dei disabili, integralmente sostenute dallo Stato.
L'esenzione dal pagamento dell'IPT riguarda i seguenti veicoli:
• le motocarrozzette
• le autovetture
• gli autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo
• gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici
Le definizioni delle singole tipologie di veicoli sono illustrate nel paragrafo d. della PARTE I.
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (IVA, IRPEF, bollo auto e Imposta Provinciale di Trascrizione).
Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.
Gli adattamenti, che devono sempre risultare dalla Carta di Circolazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 449/97, possono essere di due tipi:
a) quelli per la guida di veicoli a motore (tra i quali la legge 449/97 ha ricompreso, ai fini della concessione delle agevolazioni, anche il cambio automatico) da parte di conducenti disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, che sono prescritti in sede di visita dalle Commissioni mediche locali di cui all'art. 119 comma 4, lettera a) del Codice della Strada, e che vengono annotati anche sulla patente speciale di guida;
b) quelli relativi unicamente al trasporto di persone con ridotte ed impedite capacità motorie permanenti, e che riguardano modifiche dell'allestimento interno (es. applicazione sedile girevole o sistemazione carrozzella) oppure della carrozzeria ai fini di migliorare l'accesso (piattaforma sollevabile in senso verticale o scivolo per la salita e la discesa della carrozzella dal piano di calpestio del veicolo).
Per ciò che riguarda il punto b) la circolare n. 186/E del 15.07.1998 del Ministero delle Finanze ha individuato le seguenti tipologie di adattamenti che danno titolo alle agevolazioni previste, e che devono risultare nella Carta di Circolazione:
1) pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
2) scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/ idraulico;
3) braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
4) paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
5) sedile scorrevole - girevole simultaneamente;
6) sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
7) portiera/e scorrevole/i.
La predetta circolare n. 186/E non esclude, comunque, la possibilità che possano essere ammessi a godere delle agevolazioni previste dalla legge adattamenti diversi da quelli indicati, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento proposto.
L'esenzione dal pagamento dell'IPT spetta con riferimento ad un solo veicolo.
L'esonero dal pagamento dell'IPT può essere riconosciuto relativamente ai veicoli intestati a persone con handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, comprese quelle prive di patente e che hanno necessità di essere accompagnate, ovvero relativamente ai veicoli intestati ad uno dei soggetti di cui la persona con handicap risulti fiscalmente a carico, purché i veicoli stessi siano adattati in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti del disabile.
Documentazione richiesta
Documentazione medica
• Copia della certificazione medica rilasciata da una Commissione medica pubblica, attestante sia lo stato di handicap o di invalidità sia il tipo di patologia da cui è affetto il disabile.
Al riguardo, va precisato che, qualora dal certificato medico non risulti chiaramente la patologia da cui risulti affetto il disabile, e quindi non sia possibile risalire ad una delle tipologie di handicap che danno diritto all'esenzione IPT (ridotte capacità motorie, grave limitazione alla capacità di deambulazione, handicap psichico o mentale), l'addetto PRA deve richiedere all'utente l'integrazione della documentazione medica, non essendo altrimenti possibile accettare la pratica in esenzione [24] (l'operatore PRA non può né deve effettuare alcuna valutazione che comporti l'esame nel merito della documentazione allegata dal richiedente).
Possono considerarsi soggetti con handicap ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla Commissione prevista dal successivo art. 4 della stessa legge, ma anche tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.).
Dal certificato medico prodotto deve emergere chiaramente che il soggetto è affetto da patologia che comporti "Ridotte o impedite capacità motore permanenti".
Tuttavia, il Ministero delle Finanze ha chiarito che tale requisito possa desumersi qualora l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tali ipotesi, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità da produrre agli uffici.
Qualora, quindi, all'addetto PRA venga presentato un certificato che nel testo della diagnosi riporta esplicitamente la descrizione della patologia, con l'indicazione che la stessa esclude o limita l'uso degli arti inferiori, riducendo o eliminando la capacità di deambulazione (tutti elementi che devono essere riportati nel testo del certificato), la documentazione medica può ritenersi sufficiente per concedere l'esenzione IPT.
Altra documentazione
• Copia della Carta di Circolazione del veicolo. Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie è necessario che risultino gli adattamenti necessari al trasporto o, per i titolari di patente, i dispositivi di guida applicati al veicolo. Per i veicoli dotati di solo cambio automatico occorre presentare anche copia della prescrizione della Commissione medica pubblica, emessa ai sensi dell'art. 119 del Codice della Strada.
• Copia della patente di guida speciale o copia del foglio rosa speciale da cui risulti la prescrizione di guida con adattamenti, nel caso di veicolo adattato nei comandi di guida in funzione della disabilità motoria.
• Copia del codice fiscale del disabile o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico.
• Copia del documento di identità in corso di validità della persona che presenta l'istanza. Quando viene presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come nel caso in cui si dichiari che il disabile è fiscalmente a carico del richiedente l'esenzione), è comunque sempre necessaria la copia del documento di identità del sottoscrittore.
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, nel caso di veicolo non intestato al disabile.
• Nel caso in cui il disabile abbia già usufruito dell'esenzione IPT per un precedente veicolo, copia del certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico o dell'atto di vendita del veicolo stesso.
• In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione andrà allegata anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.
Tipologia veicoli | motocarrozzette - autovetture - autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo - autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici |
Adattamento veicolo | SI, alla guida o al trasporto del disabile, risultante dalla Carta di Circolazione (è sufficiente anche il cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida) |
Intestazione del veicolo | Al disabile o a colui che lo ha fiscalmente a carico |
Certificazione medica ammessa | Certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 L. n. 104/92 o da altre Commissioni mediche pubbliche |
Cosa deve emergere dal certificato medico | La dicitura espressa ridotte capacità motorie permanenti. Tale dicitura non è necessaria in caso di accertate patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori, con conseguente impossibilità o difficoltà di deambulazione |
Limiti | Agevolazione per un solo veicolo e obbligo di versamento dell'IPT in caso di vendita entro i 2 anni dall'acquisto |
Altra documentazione | Copia della Carta di Circolazione del veicolo - Copia della patente di guida speciale in caso di adattamento alla guida (e non al trasporto) - Copia del codice fiscale del disabile o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico - Copia del documento di identità del richiedente - Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo - Copia del certificato di cancellazione dal PRA o dell'atto di vendita del veicolo per cui si ottenne in precedenza l'esenzione - In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA |
b. La limitazione grave e permanente alla deambulazione e la pluriamputazione (L. 388/2000)
Requisiti
Alle persone con disabilità motoria, che comporti una grave difficoltà di deambulazione o che derivi da una pluriamputazione, spetta l'esenzione dal pagamento dell'IPT in base alla previsione di cui all'art. 30, comma 7 della L. 388/2000.
La norma fa espresso riferimento ai benefici fiscali di cui alla L. 449/97, stabilendo che le agevolazioni concesse in base all'art. 8 della stessa legge possono applicarsi anche in favore dei disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
Visto il richiamo esplicito all'art. 8, anche per questa categoria di disabili l'esenzione IPT è concessa purché il veicolo appartenga ad una delle seguenti tipologie:
• le motocarrozzette
• le autovetture
• gli autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo
• gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici
Valgono anche per questa categoria di disabili le limitazioni previste per le ridotte capacità motorie, ossia:
• l'esenzione spetta con riferimento ad un solo veicolo;
• l'esonero dal pagamento dell'IPT può essere riconosciuto relativamente ai veicoli intestati a persone con handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con grave difficoltà alla deambulazione, ovvero relativamente ai veicoli intestati ad uno dei soggetti di cui la persona con handicap risulti fiscalmente a carico.
Per la categoria di disabili in esame non è necessario l'adattamento del veicolo.
Documentazione richiesta
Documentazione medica
• Copia della certificazione medica rilasciata da una Commissione medica pubblica, attestante sia lo stato di handicap o di invalidità sia il tipo di patologia da cui è affetto il disabile.
Al riguardo, va ricordato che, qualora dal certificato medico non risulti chiaramente la patologia da cui risulti affetto il disabile, e quindi non sia possibile risalire ad una delle tipologie di handicap che danno diritto all'esenzione IPT (ridotte capacità motorie, grave limitazione alla capacità di deambulazione, handicap psichico o mentale), l'addetto PRA deve richiedere all'utente l'integrazione della documentazione medica, non essendo altrimenti possibile accettare la pratica in esenzione.
Sino al 23.04.2010, data della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/2010, la condizione di disabile con grave difficoltà di deambulazione o pluriamputato doveva essere dimostrata esibendo il certificato di handicap grave, rilasciato dalla ASL competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/92.
Non erano ammessi certificati rilasciati dalle altre Commissioni mediche pubbliche.
Con la Circolare n. 21/2010, l'Agenzia delle Entrate ha deciso di applicare ai disabili in esame le stesse regole in vigore per coloro la cui patologia comporti le ridotte capacità motorie, per i quali, come sopra visto, anche i certificati emessi da Commissioni mediche pubbliche diverse da quella di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 possono essere allegati alla documentazione da presentare per ottenere l'esenzione IPT.
La grave limitazione alla capacità di deambulazione può, quindi, essere documentata da una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, purché venga attestata specificamente l'"impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore" e nel certificato stesso venga riconosciuta anche la gravità della patologia.
Nel caso in cui il disabile sia in possesso di un certificato medico, rilasciato da una Commissione medica pubblica, dal quale risulti la limitazione alla capacità di deambulazione, ma non il requisito della "gravità", sarà possibile riconoscere l'esenzione IPT qualora il disabile sia stato riconosciuto affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/92.
Per quanto attiene ai soggetti affetti da disabilità dovuta ad una pluriamputazione, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 8 del 25.01.2007, per fornire chiarimenti in merito alla valutazione della patologia e alla possibilità di presentare certificati di Commissioni mediche diverse da quella di cui all'art. 4 L. n. 104/92.
In particolare, l'Agenzia ha ritenuto che, nel caso in cui i soggetti disabili presentino una menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, considerato che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta, la gravità dell'handicap dovuta alla limitazione permanente alla capacità di deambulazione sia di evidente deduzione, anche in assenza di specifiche conoscenze mediche. In tal caso, pertanto, si può prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992.
In particolare, riguardo i pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra, è stato ritenuto sufficiente l'accertamento sanitario dell'handicap eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
Altra documentazione
• Copia della Carta di Circolazione del veicolo.
• Copia del codice fiscale del disabile o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico.
• Copia del documento di identità in corso di validità della persona che presenta l'istanza. Quando viene presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come nel caso in cui si dichiari che il disabile è fiscalmente a carico del richiedente l'esenzione), è comunque sempre necessaria la copia del documento di identità del sottoscrittore.
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, nel caso di veicolo non intestato al disabile.
• Nel caso in cui il disabile abbia già usufruito dell'esenzione IPT per un precedente veicolo, copia del certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico o dell'atto di vendita del veicolo stesso.
• In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione andrà allegata anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.
Tipologia veicoli | motocarrozzette - autovetture - autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo - autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici |
Adattamento veicolo | NO |
Intestazione del veicolo | Al disabile o a colui che lo ha fiscalmente a carico |
Certificazione medica ammessa | Certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 L. n. 104/92 o da altre Commissioni mediche pubbliche. Per i pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra, è sufficiente l'accertamento eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra |
Cosa deve emergere dal certificato medico | L'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore e la gravità della patologia. In caso di assenza di entrambi gli arti superiori, il requisito della gravità è insito nella patologia |
Limiti | Agevolazione per un solo veicolo e obbligo di versamento dell'IPT in caso di vendita entro i 2 anni dall'acquisto |
Altra documentazione | Copia della Carta di Circolazione del veicolo - Copia del codice fiscale del disabile o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico - Copia del documento di identità del richiedente - Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo - Copia del certificato di cancellazione dal PRA o dell'atto di vendita del veicolo per cui si ottenne in precedenza l'esenzione - In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA |
c. L'handicap psichico o mentale (L. 388/2000)
Requisiti
L'esenzione dal pagamenti dell'IPT è stata estesa ai disabili con handicap psichico o mentale dalla Legge n. 388 del 23.12.2000.
Visto il richiamo esplicito all'art. 8, anche per questa categoria di disabili l'esenzione IPT è concessa purché il veicolo appartenga ad una delle seguenti tipologie:
• le motocarrozzette
• le autovetture
• gli autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo
• gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici
Valgono inoltre le stesse limitazioni previste per le altre tipologie di handicap, ossia:
• l'esenzione spetta con riferimento a un solo veicolo;
• l'esonero dal pagamento dell'IPT può essere riconosciuto relativamente ai veicoli intestati a persone con handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disabilità di tipo mentale o psichico, ovvero relativamente ai veicoli intestati ad uno dei soggetti di cui la persona con handicap risulti fiscalmente a carico.
Per la categoria di disabili in esame non è necessario l'adattamento del veicolo.
Ulteriore requisito richiesto per i disabili psichici o mentali è il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Al riguardo, va precisato che l'esenzione IPT non può essere concessa a favore del minore disabile che percepisca l'indennità di frequenza.
La suddetta indennità è infatti differente da quella relativa all'accompagnamento; la prima viene concessa quando nel verbale redatto dalla Commissione sull'invalidità civile viene contrassegnata la casella relativa al "Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età", mentre la seconda quando il soggetto è riconosciuto "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita".
Documentazione richiesta
Documentazione medica
• Copia della certificazione medica attestante sia lo stato di handicap o di invalidità sia il tipo di patologia da cui è affetto il disabile.
Al riguardo, va ricordato che, qualora dal certificato medico non risulti chiaramente la patologia da cui risulti affetto il disabile, e quindi non sia possibile risalire ad una delle tipologie di handicap che danno diritto all'esenzione IPT (ridotte capacità motorie, grave limitazione alla capacità di deambulazione, handicap psichico o mentale), l'addetto PRA deve richiedere all'utente l'integrazione della documentazione medica, non essendo altrimenti possibile accettare la pratica in esenzione.
Anche per tale tipo di disabilità, così come per la grave limitazione alla capacità di deambulazione, sino alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21 del 23 aprile 2010, l'unica documentazione medica ammessa per usufruire dell'esenzione IPT era il certificato emesso dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. 104/92.
Ciò comportava che il disabile doveva allegare alla richiesta di formalità i seguenti certificati:
• verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, da cui risultasse che il soggetto si trovava in situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
• certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990.
Una prima apertura per alcuni disabili psichici si è avuta con la Legge n. 289 del 27.12.2002, la quale, all'art. 94, comma 3, ha stabilito che, per i soggetti affetti da Sindrome di Down, il verbale di handicap grave può essere sostituito dal certificato del medico curante, corredato dall'esame del cariotipo (ossia un esame del sangue che descrive l'assetto cromosomico).
Con la Circolare n. 21/2010, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre deciso di applicare ai disabili psichici o mentali le stesse regole in vigore per coloro la cui patologia comporti le ridotte capacità motorie, per i quali, come sopra visto, anche i certificati emessi da Commissioni mediche diverse da quella di cui all'art. 4 della Legge n. 104 del 1992 possono essere allegati alla documentazione da presentare per ottenere l'esenzione IPT, purché dai medesimi certificati emerga chiaramente la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.
Così come avviene per la grave limitazione alla capacità di deambulazione, nel caso in cui il disabile sia in possesso di un certificato medico, rilasciato da una Commissione medica pubblica, dal quale risulti la limitazione alla capacità di deambulazione, ma non il requisito della "gravità", sarà possibile riconoscere l'esenzione IPT qualora il disabile presenti un ulteriore certificato, rilasciato dalla commissione di cui alla L. n. 104/92, dal quale risulti affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/92.
Resta invariata la necessità di allegare alla richiesta della formalità PRA la certificazione del diritto all'indennità di accompagnamento emessa dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.
Ai fini della verifica che il funzionario PRA deve effettuare per essere certo che al disabile la suddetta indennità sia stata riconosciuta, è sufficiente che nel certificato di prima istanza vengano barrate le caselle che fanno esplicito riferimento alle Leggi n. 18/80 e n. 508/88.
Altra documentazione
• Copia della Carta di Circolazione del veicolo.
• Copia del codice fiscale del disabile o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico.
• Copia del documento di identità in corso di validità della persona che presenta l'istanza. Quando viene presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è comunque sempre necessaria la copia del documento di identità del sottoscrittore.
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, nel caso di veicolo non intestato al disabile.
• Nel caso in cui il disabile abbia già usufruito dell'esenzione IPT per un precedente veicolo, copia del certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico o dell'atto di vendita del veicolo stesso.
• In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione andrà allegata anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.
Tipologia veicoli | motocarrozzette - autovetture - autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo - autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici |
Adattamento veicolo | NO |
Intestazione del veicolo | Al disabile o a colui che lo ha fiscalmente a carico |
Certificazione medica ammessa | Certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 L. n. 104/92 o da altre Commissioni mediche pubbliche. Per i soggetti affetti da Sindrome di Down, il verbale di handicap grave può essere sostituito dal certificato del medico curante, corredato dall'esame del cariotipo |
Cosa deve emergere dal certificato medico | La gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (non può ritenersi sufficiente l'attribuzione dell'indennità di frequenza) |
Limiti | Agevolazione per un solo veicolo e obbligo di versamento dell'IPT in caso di vendita entro i 2 anni dall'acquisto |
Altra documentazione | Copia della Carta di Circolazione del veicolo - Copia del codice fiscale del disabile o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico - Copia del documento di identità del richiedente - Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo - Copia del certificato di cancellazione dal PRA o dell'atto di vendita del veicolo per cui si ottenne in precedenza l'esenzione - In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA |
d) La sordità e la cecità
Per quanto riguarda i disabili sensoriali, non esiste, come per le altre categorie di handicap, una specifica normativa che preveda l'esenzione dal pagamento dell'IPT, ma le singole Province, nell'esercizio della loro potestà regolamentare, possono stabilire varie misure di riduzione (sino all'esonero totale) dell'importo dovuto. Si riporta qui di seguito una tabella con le agevolazioni stabilite a livello provinciale, in vigore ad oggi.
(Per gli aggiornamenti alla riportata tabella, si consiglia di visitare il sito ACI all'indirizzo: http://www.aci.it/?id=438)
Province | IPT |
Bolzano, Sassari, Trento | Esenzione totale |
Foggia | Riduzione al 75% |
Belluno, Cagliari, La Spezia, Perugia, Terni, Trapani | Riduzione al 50% |
Asti, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova,Massa Carrara, Medio Campidano, Milano, Monza e Brianza, Novara, Olbia-Tempio, Padova, Pavia, Piacenza, Reggio Calabria,Rieti, Rimini, Salerno, Siena, Varese, Verbano Cusio Ossola | Riduzione al 25% |
Forlì, Pescara, Udine, Ravenna | Riduzione al 20% |
Arezzo, Genova, Imperia, Grosseto, Pisa, Pordenone, Potenza, Vicenza, Sondrio, Verona | Riduzione al 10% |
Ancona, Aosta, Catania, Cuneo, Fermo, Frosinone, Latina, Macerata, Pesaro Urbino, Pistoia | Riduzione al 5% |
Vibo Valentia | Applicazione della IPT "fissa" senza maggiorazione (euro 150,81) |
e. Modalità di archiviazione della documentazione relativa ai disabili
La documentazione relativa ai disabili deve essere archiviata secondo precise modalità, nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 196 del 20/06/2003, cd. "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Tale legge ha abrogato e sostituito la L. 675/1996, che all'art. 15 demandava ad apposito Regolamento, il D.P.R. n. 318/99, la descrizione delle misure minime di sicurezza in materia di trattamento e tutela dei dati personali.
In osservanza del suddetto regolamento, ACI inviò agli Uffici Provinciali la Circolare n. 469/00, in base alla quale si invitavano gli Uffici stessi al rispetto delle seguenti disposizioni, da considerarsi tuttora valide ed efficaci:
• le operazioni connesse al trattamento dei dati personali sono svolte dal soggetto incaricato previa autorizzazione rilasciata per iscritto dal Direttore dell'Ufficio, avendo cura di specificare che la stessa autorizzazione è rilasciata limitatamente ai soli dati la cui conoscenza sia necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di istituto;
• gli archivi devono essere posti in aree dell'Ufficio non accessibili al pubblico;
• i dati devono essere riposti in contenitori muniti di serratura e con chiave di accesso ad uso esclusivo dei soggetti incaricati al trattamento;
• i dati sensibili - ad es. lo stato di handicap dell'interessato - devono essere custoditi sotto la diretta responsabilità del Dirigente dell'Ufficio.
Con riferimento proprio ai dati sensibili, il relativo trattamento deve tener conto anche di quanto disposto dal D.L. n. 196/2003, che all'art. 22 stabilisce la conservazione separata dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e ne vieta la diffusione.
PARTE IV
Le altre agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli
1. L'IVA agevolata
2. La detrazione IRPEF
Le altre agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli
Al solo fine di fornire una panoramica di tutte le agevolazioni fiscali connesse all'acquisto di veicoli da parte dei soggetti affetti da handicap/disabilità, nei seguenti capitoli saranno brevemente descritte l'IVA agevolata e la detrazione IRPEF, entrambi non di competenza PRA.
1. L'IVA agevolata
In caso di acquisto di veicoli, nuovi e usati, destinati ai disabili, è applicabile l'IVA al 4 per cento, anziché al 20 per cento.
Tale misura agevolata al 4 per cento può essere applicata anche alle prestazioni di adattamento di veicoli (non adattati al momento dell'acquisto), già posseduti dal disabile.
L'agevolazione IVA riguarda i veicoli di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica e le cessioni dei relativi accessori e strumenti.
L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).
Restano, pertanto, esclusi da questo beneficio gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.
L'IVA ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA.
Per usufruire del beneficio in esame, il disabile deve rivolgersi direttamente al rivenditore, esibendo la documentazione da cui si evince il diritto all'agevolazione.
2. La detrazione IRPEF
Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19 per cento del loro ammontare.
La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 18.075,99 euro, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.
Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (tipo pedana sollevatrice, ecc.).
Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.
Nel caso in cui negli anni successivi a quello dell'acquisto non sussistano più i presupposti per l'agevolazione, il diritto a detrarre le rate residue non viene meno.
Come già anticipato nella Parte I del presente Testo Unico, nel caso in cui il disabile sia a carico di un familiare che non presenta la dichiarazione dei redditi si perde la detrazione d'imposta IRPEF del 19%, ma non le altre eventuali agevolazioni
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.
Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.
Anche in questo caso la detrazione ai fini IRPEF spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.
Intestazione del documento comprovante la spesa
Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato.
Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico di un altro soggetto, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico.
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