Circolare - 07/09/2005 - 300/A/1/44285/101/3/30/9 - Certificato di idoneità
OGGETTO: Modifiche al Codice della Strada. Legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione" - Prime disposizioni operative.
Dip. pubblica sicurezza 7/9/2005 prot.300/A/1/44285/101/3/30/9
1. PREMESSA
La legge 17.8.2005, n. 168, di conversione del decreto-legge 27.6.2003, n. 115, di cui all'oggetto pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22.8.2005, ha apportato modifiche al Codice della Strada che interessano gli articoli 97, 116, 208, 213 e 214 ed introducono, con l'articolo 130-bis, una nuova ipotesi di revoca della patente di guida. Per facilità di consultazione si allega il testo di ciascun articolo completo delle variazioni intervenute, evidenziate in grassetto (allegati omissis).
Le nuove norme, soprattutto per quanto riguarda la circolazione dei motocicli e dei ciclomotori, rappresentano un intervento di particolare rigore che, conformemente all'obiettivo europeo di riduzione del 50% delle vittime per incidenti stradali entro il 2010, ha lo scopo di favorire un'azione di prevenzione da parte delle Forze di Polizia più efficace e mirata a ridurre sensibilmente il numero dei sinistri stradali e soprattutto dei morti e dei feriti.
In ragione di ciò e coerentemente con l'obiettivo sopraindicato, si forniscono le seguenti direttive operative per uniformare lo svolgimento delle fasi procedurali per l'accertamento degli illeciti, definite o modificate dalle nuove norme e ascritte alla responsabilità degli organi di polizia stradale.
2. CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI
Con le modifiche apportate dalla legge 168/2005 agli articoli 97 e 116 C.d.S, è stata fornita soluzione alle problematiche legate all'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l’immatricolazione e la targatura dei ciclomotori ed il rilascio ai conducenti maggiorenni del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
2.1 Targa dei ciclomotori
Mentre resta confermato il nuovo sistema di registrazione dei ciclomotori, introdotto per effetto della riscrittura dell'articolo 97, comma 2, C.d.S. ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2002 n. 9, il provvedimento in oggetto indicato ha apportato significative modifiche alle disposizioni riguardanti la targatura dei ciclomotori, prevedendo che la targa apposta su un ciclomotore, sebbene a carattere personale, sia riferibile solo a quel veicolo, almeno fino a quando il mezzo appartiene alla persona intestataria della targa.
Le nuove disposizioni dovranno essere completate dalle indispensabili modifiche delle norme regolamentari attuative riguardanti le caratteristiche costruttive e le modalità di rilascio delle targhe per ciclomotori.
2.2 Rilascio del certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori
Secondo la nuova formulazione dell'art. 116, comma 1-ter, C.d.S. per i conducenti maggiorenni non titolari di patente di guida, l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è stato rinviato al 1.10.2005. Dopo quella data, tutti coloro che – sia maggiorenni che minorenni – intendono condurre un ciclomotore e non sono provvisti di patente di guida, devono conseguire il certificato di idoneità alla guida a seguito di esame presso il competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la disciplina già in vigore.
Coloro che sono già maggiorenni o raggiungeranno la maggiore età entro il prossimo 30.9.2005 potranno ottenere il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, senza esame, esibendo al citato ufficio l'attestato di frequenza di un corso di formazione presso un'autoscuola.
La novità più significativa introdotta in materia è la previsione di condizionare il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori anche alla verifica del possesso dei requisiti psico-fisici, richiesti per il rilascio della patente di cat. A.
L'art. 5, comma 1-bis, della Legge in argomento, ha disposto che gli istituti della revisione (art. 128 C.d.S.), sospensione (art. 129 C.d.S.) e revoca (art. 130 e art. 219 C.d.S.) della patente di guida, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all'art. 126 C.d.S.. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Gli organi di polizia stradale che, nell'ambito dell'attività di accertamento delle violazioni o di rilevamento dei sinistri, abbiano il fondato sospetto che il titolare dell'abilitazione alla guida di un ciclomotore non sia più in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici secondo quanto previsto dall'art. 128 C.d.S., hanno l'obbligo di segnalare tale circostanza al competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché, ove ritenuto opportuno, possa essere disposto l'obbligo per il conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione.
Le disposizioni sopraindicate si applicano a tutti i conducenti di ciclomotori, compresi coloro che hanno già conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori prima dell'entrata in vigore del D.L. 115/2005. Per questi ultimi, tuttavia, ferma restando la possibilità di sottoporli in qualunque momento a revisione ai sensi dell'art 128 C.d.S., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà emanare apposite norme attuative volte a disciplinare l'adeguamento e le modalità di conferma della validità dei certificati di idoneità da loro posseduti.
Per l'espressa previsione normativa, contenuta nell'articolo 116, comma 1-quinquies, C.d.S., il conducente munito di patente di guida non può ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e, se ne era munito in precedenza, deve restituirlo al momento del conseguimento della patente di guida.
Le nuove norme non hanno mutato la natura giuridica dell'abilitazione alla guida dei ciclomotori che, perciò, continua ad essere considerata diversa dalla patente di guida di cui all'articolo 116, comma 1, C.d.S..
Pertanto, come già precisato con circolare n. 300/A/1/43773/101/3/3/8 del 1.7.2003, in caso di accertamento di violazioni commesse alla guida di ciclomotori da cui derivano sanzioni accessorie o decurtazione di punteggio, queste non si applicano all'eventuale patente di guida posseduta dal conducente.
Viceversa, i provvedimenti giuridici che interessano la patente di guida svolgono i loro effetti anche sulla conduzione del ciclomotore. In particolare quando la patente di guida è sospesa in conseguenza di illeciti amministrativi commessi alla guida di un veicolo a motore diverso dal ciclomotore, quest'ultimo mezzo non può essere condotto dal titolare della patente. Unica eccezione, prevista dall'art. 116, comma 1-ter C.d.S., riguarda i titolari di patente di guida sospesa per la violazione di cui all'art. 142, comma 9 C.d.S., che "mantengono il diritto alla guida del ciclomotore".
3. NUOVE SANZIONI PER GLI ILLECITI COMMESSI ALLA GUIDA DI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI
3.1 Illeciti amministrativi che comportano la confisca amministrativa del veicolo
Secondo le disposizioni del comma 2-sexies dell'articolo 213 C.d.S., è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo nel caso in cui la violazione prevista dall'art. 169, commi 2 e 7 C.d.S., nonché i comportamenti illeciti descritti negli artt. 170 e 171 C.d.S., siano stati realizzati con un ciclomotore o con un motoveicolo.
In tali ipotesi si applicano anche le disposizioni dell'art. 210, comma 3 C.d.S., che dispongono la non ammissibilità del pagamento in misura ridotta per l'estinzione dell'illecito e la trasmissione degli atti, entro dieci giorni, al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento.
Con l'introduzione di questa nuova sanzione accessoria conseguente alla commissione degli illeciti sopra richiamati, sono abrogate tacitamente le disposizioni del comma 7 dell'articolo 170 e del comma 3 dell'articolo 171 che, per alcune fattispecie tra quelle prima indicate, prevedevano l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.
3.2 Reati commessi alla guida di ciclomotori o motoveicoli
Per effetto delle disposizioni del comma 2-sexies dell'articolo 213 C.d.S., è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo nei casi in cui, con un ciclomotore o un motoveicolo, sia stato commesso un reato previsto dallo stesso Codice della Strada o da altre fonti normative (Codice Penale, Leggi complementari).
La norma, che prevede l'applicazione della sanzione anche se la violazione è commessa da un detentore minorenne, impone agli organi di polizia stradale di disporre il sequestro in tutti i casi in cui sia stato accertato a carico del conducente un fatto che costituisce reato commesso alla guida di un ciclomotore o di un motoveicolo.
Sebbene si tratti di una misura cautelare finalizzata all'applicazione di una sanzione accessoria di natura amministrativa, la stessa è irrogata a seguito della sentenza di condanna da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Pertanto si ritiene che quando il reato è punibile a querela di parte, il sequestro del veicolo debba avvenire dopo la presentazione della querela stessa, che avviando il procedimento penale determina la possibilità di applicare la sanzione della confisca.
Così, a titolo esemplificativo, nel caso di incidente stradale il cui responsabile sia un conducente di ciclomotore o di motoveicolo, il sequestro in argomento, è obbligatorio quando dal sinistro sia derivata la morte di una persona. Se le conseguenze dell'incidente sono contenute alle lesioni personali, il sequestro dovrà essere disposto solo dopo la presentazione della querela.
Anche per tali casi, il sequestro amministrativo segue la nuova procedura descritta al successivo punto 4.
4. PROCEDURA PER IL SEQUESTRO ED IL FERMO AMMINISTRATIVO DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI
La legge 168/2005 ha apportato rilevanti modifiche agli articoli 213 e 214 C.d.S nella procedura di applicazione delle sanzioni accessorie della confisca e del fermo amministrativo dei veicoli.
Conformemente alle nuove disposizioni dettate dall'art 213, comma 2-quinquies, la procedura per il sequestro del ciclomotore o del motociclo, finalizzato alla confisca amministrativa dello stesso, non consente la possibilità di affidamento in custodia al conducente o al proprietario, ma si attua consegnando il veicolo ad un custode convenzionato con la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
Il proprietario del mezzo sequestrato, se non è già stato emesso il provvedimento di confisca, può chiederne l'affidamento in custodia decorsi 30 giorni dal sequestro.
Tale facoltà non è concessa al proprietario di un motoveicolo diverso dal motociclo che sia stato oggetto di sequestro per violazione delle norme degli articoli 169, comma 2 e 171 C.d.S. e nei casi di reati commessi alla guida di tale mezzo.
La citata disciplina, in quanto compatibile, si applica anche in caso di fermo amministrativo di ciclomotore, motociclo o motoveicolo.
Pertanto, dal 23 agosto 2005, il ciclomotore, il motociclo sottoposti a fermo amministrativo ovvero sequestrati per l'applicazione della sanzione accessoria della confisca, non possono essere mai affidati in custodia al proprietario o al trasgressore, ma devono essere necessariamente fatti depositare presso un custode-acquirente convenzionato ai sensi dell'articolo 214-bis C.d.S..
In attesa dell'individuazione, in ambito provinciale, dei custodi convenzionati e conformemente alle indicazioni già fornite con la circolare n. 300/A/1/31772/101/20/21/4 del 10.5.2004, i ciclomotori o i motocicli sequestrati o fermati devono essere fatti trasportare, a spese del detentore, presso il più vicino soggetto autorizzato alla custodia amministrativa secondo le disposizioni del D.P.R. 571/82 ed iscritto negli appositi elenchi redatti dalla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.
Come disposto dal comma 2-quinquies, dell'articolo 213 C.d.S., e dal comma 1-ter dell'articolo 214 C.d.S., in caso di sequestro amministrativo o di fermo amministrativo di ciclomotore o di motociclo, il veicolo è tenuto in custodia presso il custode-acquirente convenzionato per 30 giorni; successivamente su richiesta, il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario.
Nel verbale di contestazione ed in quello di sequestro o fermo redatti dall’organo di polizia deve essere indicata espressamente la clausola secondo la quale il proprietario del ciclomotore o del motociclo, decorsi 30 giorni dal momento del sequestro, ha la possibilità di recuperare il mezzo e di tenerlo in custodia presso un luogo idoneo, in attesa del provvedimento di confisca, o dello scadere del termine per il fermo amministrativo.
A tal proposito, richiamando le disposizioni già fornite con la circolare del 10.5.2004, occorre precisare che la possibilità di affidare il veicolo in custodia al proprietario è subordinata alla preventiva verifica del possesso dei prescritti requisiti soggettivi e di affidabilità del luogo in cui lo stesso intende custodirlo.
5. ALTRE MODIFICHE NORMATIVE
Per completezza di informazione, si richiama l'attenzione sulla nuova previsione dell'articolo 130-bis, secondo la quale, nel caso in cui un conducente sia incorso nella violazione di una norma di comportamento in stato di ubriachezza (con valore del tasso alcoolemico nel sangue superiore a 3 gr/l) ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e provochi la morte di altre persone, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 589 c.p., dispone sempre la revoca della patente di guida.
La norma, che riguarda l'applicazione delle pene da parte dell'autorità giudiziaria chiamata a valutare gli effetti di una condotta penalmente rilevante posta in essere da un conducente in stato di ubriachezza ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, non ha una diretta incidenza sulle procedure di accertamento poste in essere dalle Forze di Polizia, che continuano ad essere regolate dagli articoli 186 e 187 C.d.S.
Vedi anche: