Corsi insegnanti/istruttori: si può partire o no?
Il codice della strada è stato aggiornato (art. 123) e il decreto adesso c'è, ed è il DM n. 17 del 26/1/2011. Sono adesso disponibili i programmi dei corsi e sono state definite le caratteristiche degli insegnanti.
Allora i corsi di formazione di insegnanti e istruttori di autoscuola si possono fare o no? E' questa la domanda che attanaglia in questi mesi il nostro settore.
Le autoscuole sono automaticamente autorizzate a fare i corsi senza bisogno del nulla osta (a differenza che nei corsi della carta di qualificazione del conducente), dunque sembrerebbe che sia possibile per le autoscuole dare inizio alle danze. L'unico obbligo da adempiere è quello relativo alla comunicazione di inizio corso, come riportato nel DM all'art. 13 comma 2.
Questa è anche l'opinione delle associazioni di settore che sono convinte che ciò sia, d'altro canto, l'unico modo per non ritornare in stallo dopo 4 anni di sofferente attesa, e questa è anche l'opinione di alcune Regioni, tra cui la Lombardia, secondo cui sembra sufficiente l'autocertificazione.
Ma… un ma c'è, e anche più di uno.
In alcune Province si aspettano invece le delibere Regionali perchè si tratta, a parer loro, di una formazione regolamentata: non basta insomma l'autocertificazione. I corsi devono essere fatti rispettando specifici parametri in materia di aule e materiale didattico.
Altro punto: ricordiamoci che, oltre alle autoscuole, ci sono altri enti che possono fare i corsi: sono i soggetti accreditati di cui parla il comma 10 bis dell'art. 123 ma, fino a quando non esce una norma con i criteri per l'accreditamento, c'è ben poco da fare per loro.
La Regione Lombardia ha risolto la questione emanando una circolare in cui si stabilisce i soggetti erogatori dei corsi sono, oltre le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica, tutti gli enti di formazione accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale ai sensi degli artt. 25 e 26 della legge regionale 19/2007.
L'art. 123 al comma 11-ter parla di controlli che devono essere fatti dalla Regioni quando "il corso non si tiene regolarmente" o in "carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico". Le informazioni contenute nel DM bastano agli ufficiali regionali per fare i controlli? Il DM stabilisce il programma dei corsi e i requisiti obbligatori per gli insegnanti, ma non parla di quali attrezzature tecniche e/o materiali didattici siano obbligatori, dunque sembra non essere possibile fare i controlli solo sulla base di questo decreto.
Insomma, mancano ancora dei tasselli normativi per completare il mosaico della nuova disciplina della formazione degli insegnanti… anche se ci sono autoscuole che sono già partire con i corsi!
Ricordiamoci che i corsi ha senso iniziarli a fare se le Province sono pronte a fare gli esami o quantomeno se in Regione c'è un ufficio preposto al raccoglimento e all'esame delle dichiarazioni di inizio corso rese dalle autoscuole. Questo per evitare spiacevoli disguidi in seguito.
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