Circolare - 19/07/2011 - Prot. n. 17277 - Figura del "caricatore"
OGGETTO: Art. 2, comma 1, lett. d) Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Figura del "caricatore".
L'emanazione del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nell'ambito della liberalizzazione regolamentata dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed ai fini della tutela della sicurezza dei trasporti, ha previsto che alle diverse figure operanti nella filiera del trasporto sia collegato un preciso ruolo, nonché attribuita una specifica responsabilità.
In tale ottica, tuttavia, sono state presentate specifiche problematiche attinenti l'esatta individuazione del ruolo del "caricatore".
Nell'ambito dell'attuale quadro normativo la definizione dei rispettivi obblighi dei soggetti coinvolti nella filiera vede incardinata in capo al soggetto che esercita il ruolo del "caricatore" la responsabilità tanto della sistemazione delle merci sul veicolo, quanto della violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli arti. 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.
Nello specifico, è stato evidenziato che il caricatore, in un numero non irrilevante di casi, svolge la propria attività nell'ambito della movimentazione "fine linea", su indicazione del proprietario della merce al momento in cui la preleva dal magazzino di quest'ultimo ovvero seguendo le istruzioni impartite dal conducente del mezzo.
Si ritiene opportuno, pertanto, indicare alcuni criteri per l'individuazione della figura del "caricatore", nonché prevedere gli elementi sussumibili dalla documentazione relativa al trasporto, al fine di ritenere correttamente responsabile, ai sensi del citato decreto legislativo n. 286/2005, esclusivamente colui il quale possa realmente avere consapevolezza del proprio ruolo e delle responsabilità che sono ad esso collegate.
Nel caso in cui la movimentazione delle merci all'interno del magazzino sia affidata a terzi e costituisca oggetto di un contratto scritto, ai fini della individuazione della figura del caricatore nei documenti relativi al trasporto, si dovrà valutare se tale contratto preveda espressamente l'obbligo, per chi effettua la movimentazione, di consegna della merce al vettore e la sua sistemazione o meno a bordo del veicolo.
Nel primo caso, quindi, il contratto dovrebbe prevedere anche l'obbligo per il committente di comunicare al caricatore la massa del veicolo, ovvero di dare mandato al caricatore di acquisire il dato direttamente dal vettore, nonché il percorso lungo il quale eseguire la prestazione ed ogni elemento utile ai fini della sistemazione del carico a bordo del veicolo.
Nel caso in cui la movimentazione delle merci all'interno del magazzino sia affidata a terzi e costituisca oggetto di un contratto non scritto, la ripartizione delle responsabilità tra caricatore, committente e/o proprietario della merce e vettore seguirà gli ordinari principi civilistici relativi all'onere probatorio.
Nel caso, infine, in cui sia stipulato un contratto che abbia ad oggetto un'attività di logistica integrata, salvo quanto previsto nei precedenti capoversi, si presume che il soggetto che svolga tale attività sia l'impresa che assume il ruolo di caricatore.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi
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