Circolare Ministero Interno - 30/09/2011 - 300/A/7799/11/101/3/3/9 - Ricorsi
OGGETTO: Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 220, del 21 settembre 2011, è stato pubblicato il decreto legislativo (all.1), la cui entrata in vigore è prevista per il 6 ottobre 2011.
Il testo legislativo in esame mira a realizzare la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale, riconducendoli sostanzialmente ai tre modelli previsti dal codice di procedura civile, individuati, rispettivamente, nel rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro, nel rito sommario di cognizione e nel rito ordinario di cognizione.
Vengono, tra l'altro, ricondotti al rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dagli articoli 6 e 7:
- le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di opposizione ad ordinanza - ingiunzione;
- le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada di cui all'articolo 204-bis.
Tra le numerose novità introdotte dai citati articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 150/2011, in ordine alle quali si fa riserva di riferire dopo le debite intese con il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, appare necessario fornire le seguenti direttive sul contenuto dell'articolo 7, comma 3, per i risvolti operativi che esso pone sin dalla sua entrata in vigore, ossia dal 6 ottobre 2011.
Il citato comma prevede che il ricorso al Giudice di Pace è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Pertanto, per tutte le violazioni accertate a partire dal 6 ottobre 2011, le modalità di proposizione del ricorso al Giudice di Pace, ex articolo 204 bis del C.d.S., dovranno essere modificate alla luce della novella normativa, indicando il termine di 30 giorni, anziché gli attuali 60 giorni, entro cui presentarlo. Per le violazioni accertate prima di tale data e non ancora notificate il termine di presentazione del ricorso rimane immutato, ossia 60 giorni.
In attesa di aggiornare il Mod 352 Pol. Str., di cui alla circolare n. 300/A/1/34212/131/S/1/1 del Dipartimento della P.S., del 21.12.2004, su tale modello dovranno essere apportate correzioni manuali nel senso previsto dalla norma.
Ferma restando la discrezionalità dei Sigg.ri Dirigenti di Ufficio di impartire p0roprie disposizioni al fine di assolvere al dettato normativo, si segnala la necessità di intervenire nella parte retrostante del citato modello, ove sono trascritte le modalità di proposizione dei ricorsi (art. 203 e 204 bis CDS) con riferimento alla voce 6 del verbale, sull'attuale frase "Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data del verbale, ALTERNATIVAMENTE (a sua scelta, con l'avvertenza che la presentazione dell'uno esclude la possibilità di proporre l'altro) al Prefetto o al Giudice di Pace con seguenti modalità:", integrandola con l'asserzione al Prefetto, ovvero entro giorni al Giudice di Pace.
La frase modificata sarà di conseguenza: "Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni al Prefetto, ovvero entro 30 giorni al Giudice di Pace, dalla data del verbale, ALTERNATIVAMENTE (a sua scelta, con l'avvertenza che la presentazione dell'uno esclude la possibilità di proporre l'altro) al Prefetto o al Giudice di Pace con le seguenti modalità".
Il Direttore Centrale
Giuffrè
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