Direttiva - 30/03/2004 - Limite massimo di velocità
OGGETTO: Direttiva per l'innalzamento del limite massimo di velocità sulle autostrade a tre corsie più corsia d'emergenza per ogni senso di marcia.
DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana la presente Direttiva:
1. Gli Enti proprietari o concessionari di autostrade a tre corsie per senso di marcia più corsia d'emergenza, per l'elevazione del limite massimo di velocità fino a 150 km/h, anche per singoli tratti dell'autostrada gestita, si attengono alle presenti istruzioni per la valutazione delle condizioni minime che devono essere verificate perché sia consentita l'elevazione del limite massimo di velocità a 150 Km/h.
2. In relazione alle prescrizioni del comma 1, dell’art. 142 del D.lgs. 30 aprile 1992, "Nuovo Codice della strada", i soggetti destinatari della norma procederanno alla verifica delle seguenti condizioni per il nuovo regime della velocità massima sulle tratte di autostrade interessate.
A) Valutazione delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato.
Dovrà essere verificata la compatibilità del tracciato plano-altimetrico della strada con il limite massimo di velocità che s'intende imporre, avuto riguardo alle caratteristiche effettive della stessa per tratte omogenee di lunghezza apprezzabile (almeno 10 Km) e senza significative discontinuità.
Pertanto sulle autostrade con accessi e uscite frequenti ed a distanza ridotta, ovvero con presenza di discontinuità strutturali, come ponti e gallerie, dove la sezione della strada subisce variazioni alternate (assenza o riduzione della corsia dì emergenza) non sarà opportuno procedere ad elevazioni del limite massimo di velocità al di sopra di quello legale generalizzato.
B) Valutazione del traffico.
La possibilità di elevare il limite massimo di velocità non può prescindere da valutazioni sull’intensità di traffico che interessa il tratto di autostrada sotto esame.
A tale proposito si ritiene che solo su tratte dove in condizioni di esercizio prevalenti sia garantito almeno un livello di servizio B sia possibile elevare il limite al di sopra di quello legale generalizzato.
Per condizioni di esercizio prevalenti deve intendersi la condizione di traffico che garantisce che il livello di servizio B non sia superato nell'85% dei casi nell'arco dell'anno.
Per l'entità numerica del traffico corrispondente al livello di servizio B si può fare riferimento alla Tab. 3.4.a del D.M. 5 novembre 2001, inerente le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.
C) Condizioni atmosferiche prevalenti.
Tenuto conto che al comma 1 dell'art. 142 del Codice della Strada è espressamente prescritto che, in caso di precipitazione atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima in autostrada non può superare i 110 km/h, il condizionamento di tale parametro nella scelta dei limiti massimi appare meno vincolante rispetto alle altre condizioni che occorre garantire. Di conseguenza, per quanto riguarda le valutazioni delle caratteristiche geometriche del tracciato di cui punto A), si dovrà fare riferimento alla condizione di pavimentazione asciutta.
Ciò nondimeno, nelle aree geografiche dove i fenomeni atmosferici negativi (nebbia, pioggia, neve) sono particolarmente frequenti è opportuna una maggiore cautela.
D) Incidentalità dell'ultimo quinquennio.
Nei tratti di autostrade, ove sì verificano incidenti in numero superiore alla media non è opportuna l'elevazione dei limiti massimi di velocità. Per una corretta valutazione occorre riferirsi al tasso di incidentalità globale ed al tasso di incidentalità mortale sulle tratte in questione.
Tali parametri offrono la possibilità di valutare: il primo, il rischio effettivo di occorrenza di un evento incidentale; il secondo, il rischio connesso all'incidentalità con più gravi conseguenze.
Per tasso di incidentalità globale s'intende il numero di incidenti rilevati dagli organi di polizia stradale ogni 100 milioni di km percorsi lungo la tratta autostradale in esame.
Per tasso di incidentalità mortale s'intende il numero di incidenti mortali rilevati dagli organi di polizia stradale ogni 100 milioni di km percorsi lungo la tratta autostradale in esame.
Pertanto l'elevazione del limite massimo di velocità può essere attuata solo se i tassi di incidentalità di cui sopra risultano entrambi inferiori alla media nazionale calcolata sull'intera estensione delle autostrade a tre corsie più emergenza nel corso dell'ultimo quinquennio.
In conclusione, ai fini dell'adozione del provvedimento di elevazione del limite massimo di velocità fino a 150 km/h su di un tratto di autostrada a tre corsie per senso di marcia più corsia di emergenza occorre il concomitante favorevole apprezzamento delle quattro condizioni sopra descritte.
3. Per le tratte autostradali individuate secondo le prescrizioni del precedente punto 2, i soggetti di cui al comma 1, dell'art. 142, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, provvederanno a rendere nota all'utenza l'elevazione del limite di velocità.
Occorre chiarire che il provvedimento di elevazione del limite massimo di velocità incide su tratte di autostrada ben individuate e quindi non può e non deve essere inteso come un generalizzato innalzamento.
Pertanto non dovranno essere modificati i sistemi di segnalamento fissi agli accessi autostradali che rammentano i comportamenti da tenere in autostrada nella generalità dei casi.
Lungo le tratte interessate dall'innalzamento dovranno essere invece installati i corrispondenti segnali di limite massimo di velocità individuato (fig. II.50 del D.P.R. 495/92) che dovranno essere ripetuti con una frequenza di circa 3 km. In corrispondenza dei punti in cui cessa la validità del limite massimo di velocità imposto deve essere installato il segnale di fine limitazione di velocità (fig. II.71 del D.P.R. 495/92).
Qualora sia necessario impiantare cantieri nei tratti ove è stato elevato il limite di velocità, sarà necessario adeguare di conseguenza gli schemi segnaletici di cui al D.M. 10 luglio 2002.
4. I soggetti destinatari della presente direttiva riferiranno entro 60 giorni sull'attuazione del disposto del comma 1, dell'art. 142 del D.lgs. 30 aprile 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, letta) del D.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9.
Gli stessi dovranno procedere, con cadenza biennale, alla verifica dei tassi di incidentalità dei tratti con elevazione del limite massimo di velocità per la eventuale revisione del limite stesso.
In caso di adeguamento a tre corsie di tratti autostradali esistenti, i soggetti destinatari procederanno all'adeguamento del limite massimo di velocità in osservanza della presente Direttiva.
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