Circolare - 31/01/2012 - Prot. n. 2945 - Interpretazione "Nuovo codice della Strada"
OGGETTO: interpretazione dell'articolo 123, co. 4 e 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod., recante "Nuovo Codice della Strada" - direttiva ai sensi dell'articolo 123, co. 3, Codice della strada.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA
Prot. n. 2945 del 31.01.2012
Si fa seguito alla nota prot. n. 23338/2011, del 3 agosto 2011, recante pari oggetto, con la quale - dopo aver rappresentato la difficoltà di questa Amministrazione di apprestare interpretazione certa alle disposizioni di cui all'articolo 123, come modificato dalla legge n. 120 del 2010, in relazione alla disciplina della SCIA, quale introdotta dall'articolo 49, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 122/2010 - si tenevano informati codesti Uffici di una richiesta di parere presentata al Consiglio di Stato, con riserva di informare gli stessi dei relativi esiti.
In particolare, questa Amministrazione - ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 123, co. 13 - ha ritenuto opportune acquisire il predetto parere preliminare in ordine ai seguenti punti:
a) se nell'articolo 123, co. 4 e 13, CdS le parole "dichiarazione di inizio attività" devono ritenersi sostituite dalle parole "segnalazione certificata di inizio attività";
b) se, anche qualora si tratti di "segnalazione certificata di inizio attività", possa essere corretta una disciplina regolamentare che comunque subordini l’inizio dell'attività in parola alla preventiva verifica del possesso dei requisiti prescritti;
c) se la locuzione di cui al comma 4, dello stesso articolo 123 CdS, "iltitolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali"debba essere intesa nel senso che l'"esclusività dell'esercizio" dell'attività di impresa di autoscuola precluda l'espletamento di ogni altra attività lavorativa, a qualunque titolo svolta, ovvero - come questa Amministrazione ha rappresentato di ritenere più coerente anche ai principi costituzionali - debba essere risolto nella possibilità di essere titolare di una sola autoscuola, ancorché con più sedi: dal che deriverebbe la non incompatibilità con riferimento a qualsivoglia ulteriore e diversa attività lavorativa, a meno che quest'ultima non lo escluda;
d) con riferimento a quanto sub c), se debba ritenersi sussistere incompatibilità - derivante rispettivamente dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 264/91 e dall'articolo 42 del DM 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il "codice della nautica da diporto") - per il titolare di autoscuola che svolga altresì attività di studio di consulenza automobilistica ovvero attività di scuola nautica.
L'adito Organo consultivo, nell'adunanza delle sezioni riunite Prima e Normativa del 16 dicembre 2011, ha reso il parere n. 3458/2011, del quale, per opportuna conoscenza - ed a titolo di direttive di cui all'articolo 123, comma 3, del Codice della strada - di seguito, si riportano gli elementi salienti:
a) la sostituzione del previgente regime della DIA con quello della SCIA resta irrilevante in relazione a quanto previsto dall'articolo 123, comma 7- bis, CdS, "che sottopone l’avvio dell’attività di autoscuola ad un regime peculiare, che contempla la necessita di verifiche ex ante rispetto al concreto inizio dell'attività": ciò sia per il principia per cui lex posterioris derogat lex anterioris (la legge n. 120/2010 e entrata in vigore dopo la legge n. 122/2010), sia per quello per cui lex specialis derogat lex generalis. ("la novella dell'art. 19 della l. n.241 del 1990 appare materia generale rispetto alla disciplina speciale recata dal più volte citato comma 7·bis");
b) si condivide "l'impostazione ermeneutica fornita dall'Amministrazione (coerente anche con i principi costituzionali in materia di libertà dell'iniziativa economica) quanta all'aspetto della esclusività dell'attività da parte del titolare dell'autoscuola, che non può che declinarsi, nella possibilità, per il singolo soggetto, di essere titolare di una sola autoscuola, anche con più sedi, ma in quest’ultimo caso occorre che per ciascuna sede distaccata sia previsto un autonomo responsabile didattico.";
c) quanto al quesito sub c) - preliminarmente precisato che "il requisito della esclusività ... (omissis)... non può che avere una portata meramente soggettiva e non anche oggettiva. In altre parole, ciò significa che ad essere esclusiva sarà solo l'attività del soggetto titolare (ossia dedicata all’esercizio di una sola autoscuola), senza peraltro implicare che nell'ambito dell'autoscuola non possano svolgersi anche altre attività consentite e compatibili" - si chiarisce che il titolare di autoscuola che sia anche in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di consulenza automobilistica, ben può svolgere entrambe le attività in quanto non si pone - per le ragioni su preliminarmente evidenziate - un profilo di incompatibilità. Analoghe considerazioni valgono per l'attività di formazione ed istruzione dei candidati per il rilascio delle patenti nautiche nelle autoscuole.
In sede di predisposizione dei regolamenti di cui all'articolo 123, rispettivamente comma 10 e comma 13, del Codice della strada, saranno esaminate le su esposte tematiche con riferimento a profili applicativi più di dettaglio.
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)
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