Circolare - 15/01/2004 - 14/MOT1 - Giubotti e bretelle retroriflettenti
OGGETTO: Circolare - decreto ministeriale 30 dicembre 2003, relativo alle caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, ai sensi dell'articolo 162 comma 4ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 258.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
Roma, 15 gennaio 2004
1. Premessa
Il decreto ministeriale in oggetto stabilisce le caratteristiche tecniche degli indumenti ad alta visibilità che devono essere indossati nelle situazioni previste dall'articolo 162 del decreto legislativo 285/92 e successive modificazioni (Codice della strada). Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alle caratteristiche dell'indumento idoneo all'uso previsto dal Codice della strada.
2. Normativa vigente
I giubbotti e le bretelle ad alta visibilità sono dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi delle direttive comunitarie 89/686/CEE, 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE recepite in Italia con il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.10.
Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato di certificazione previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 475/92.
Con tale documento, un organismo di controllo autorizzato attesta che il modello di DPI è stato realizzato in conformità alle disposizioni del suddetto decreto.
Gli organismi di controllo, i cui compiti sono stabiliti all'articolo 6 del decreto legislativo 475/92, sono autorizzati, in Italia, dal Ministero delle Attività Produttive, amministrazione competente nel settore dei DPI. A ciascuno di tali organismi è assegnato un numero di identificazione. Una lista degli organismi di controllo operanti nel territorio comunitario ai sensi della direttiva "DPI" è reperibile presso il sito INTERNET della Commissione Europea (nella sezione Enterprise: http://europa.eu.int/comm/enterprise/mechan_equipment/ppe/nblist.htm).
L'organismo di controllo verifica la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle norme armonizzate. Per gli indumenti ad alta visibilità la norma armonizzata di riferimento è la norma del Comitato Europeo di Normazione (CEN) EN 471:1994. Tale norma è stata trasposta, in lingua italiana, dall'Ente Nazionale di Unificazione (UNI) con il riferimento UNI EN 471:1995.
Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione, rilascia una dichiarazione di conformità CE con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni del decreto legislativo 475/92, e appone la marcatura CE di cui all’articolo 12 del medesimo decreto.
3. Norma UNI EN 471
La norma UNI EN 471 relativa agli indumenti di segnalazione ad alta visibilità specifica i requisiti per gli indumenti in grado di segnalare la presenza dell'utilizzatore, intesi a fornire un'alta visibilità in situazioni pericolose in qualunque condizione di luce diurna ed alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità.
Tra gli indumenti definiti dalla norma (tute, giacche, pantaloni, giubbotti, corpetti e bretelle) la tipologia "minima" individuata dal codice della strada nell'art. 162 è costituita dai giubbotti e dalle bretelle.
Si coglie l'occasione per chiarire che il termine "giubbotto", ai sensi della norma UNI EN 471, si riferisce ad un indumento privo di maniche, assimilabile a "gilet" o "corpetto".
Tali indumenti sono costituiti da:
- materiale (tessuto) di fondo fluorescente che può essere di colore giallo fluorescente, arancio-rosso fluorescente o rosso fluorescente, le cui coordinate tricromatiche sono riportate nel prospetto II della norma armonizzata. Il materiale (tessuto) di fondo ha la peculiarità di essere visibile di giorno anche in presenza di nebbia o scarsa visibilità.
- materiale retroriflettente costituito da bande disposte sopra il materiale di fondo secondo uno degli esempi riportati nell'allegato 1 alla presente circolare. Il nastro (o banda) retroriflettente ha la peculiarità di essere visibile di notte nel momento in cui viene illuminato (es. dai fari delle automobili).
È altresì ammesso l'impiego di materiali a prestazioni combinate, che possiedono sia le proprietà del materiale di fondo che quelle del materiale retroriflettente.
3.1 area minima di materiale (UNI EN 471 punto 4.1)
La norma UNI EN 471 prevede al punto 4.1 tre classi di distinzione degli indumenti di segnalazione sulla base dell'area minima dei materiali impiegati. Il Decreto ministeriale 30 dicembre 2003 prende in considerazione solamente due tipologie di indumenti (giubbotti e bretelle). Nella Tabella I sono riportati i valori minimi di area per le tipologie adottate.
Tabella I – aree minime di materiale visibile in m2
Indumenti di classe 2 (giubbotti) | Indumenti di classe 1 (bretelle) | |
Materiale di fondo | 0.50 | 0.14 |
Materiale retroriflettente | 0.13 | 0.10 |
Materiale a prestazioni combinate | - | 0.20 |
Per i giubbotti la classe minima è la 2, mentre per le bretelle la classe minima è la 1. È ammessa l'eventuale apposizione di iscrizioni o simboli, a condizione che siano comunque garantiti i valori minimi delle aree presenti in Tabella I.
3.2 prestazioni fotometriche (UNI EN 471 punto 6.1)
Per quanto concerne le prestazioni fotometriche, per il materiale retroriflettente ed a prestazione combinata, il decreto ministeriale 30 dicembre 2003 stabilisce, con riferimento al punto 6.1 della norma UNI EN 471, che esso deve essere di classe 2.
Al riguardo, si sottolinea come nella scelta delle prestazioni in termini di retroriflettenza si sia voluto assicurare all'utenza privata, al pari degli operatori professionali della strada, un elevato grado di protezione, indipendentemente dall'indumento scelto.
Si riportano, nella tabella II, i valori minimi del coefficiente areico di intensità luminosa richiesto per i materiali di classe 2.
Tabella II - Coefficiente areico di intensità luminosa minimo in cd/(lx* m2)
Angolo di entrata | 5° | 20° | 30° | 40° |
Angolo di osservazione |
||||
12' | 330 | 290 | 180 | 65 |
20' | 250 | 200 | 170 | 60 |
1° | 25 | 15 | 12 | 10 |
1°30' | 10 | 7 | 5 | 4 |
3.3 altre prescrizioni
Per ciò che concerne ulteriori prescrizioni costruttive (proprietà meccaniche dei materiali, resistenza ai lavaggi ecc.) si rimanda a quanto contenuto nella norma UNI EN 471.
Nell'allegato 1 si riportano le principali caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle ad alta visibilità.
4. Elementi che rendono identificabile l'indumento ad alta visibilità
Gli indumenti ad alta visibilità sono muniti di una etichetta di segnalazione e sono accompagnati da una nota informativa del produttore, nelle quali sono riportate le informazioni, secondo lo schema della tabella seguente.
Informazioni | Etichetta di segnalazione |
Nota Informativa |
Note |
a) Marcatura CE rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, apposta in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI; | SI | Facoltativo | È altresì ammessa la marcatura CE sul prodotto |
b) Identificazione del produttore: nome, o marchio, o altro mezzo di identificazione del produttore o del suo rappresentante autorizzato. | SI | SI | Nella nota informativa è altresì riportato l’indirizzo completo del produttore o del suo rappresentante nel territorio Comunitario |
c) designazione del tipo di prodotto, nome commerciale o codice; | SI | SI | |
d) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati intervenuti nella fase di certificazione del DPI; | NO | SI | |
e) riferimento alla norma EN 471 è possibile indicare altresì la rispondenza al decreto ministeriale 30 dicembre 2003 (*); |
SI | SI | (*) Indicazione facoltativa per tener conto della presenza sul mercato comunitario di prodotti conformi provenienti da altri Paesi della Comunità. |
f) indicazione della taglia in conformità alla norma EN 340; | SI | NO | |
g) pittogramma indicante il livello di prestazione dell'indumento; il numero posto più in alto (X) a fianco del pittogramma indica la classe dell'indumento in relazione all'area dei materiali di cui alla tabella I della presente circolare (per i giubbotti la classe minima è la 2; per le bretelle la classe minima è la 1). Il numero posto in basso (Y) indica la classe del materiale retro-riflettente (banda retroriflettente) in conformità al punto 6.1 della norma EN 471; sia per i giubbotti che per le bretelle si richiede la classe 2; | SI | SI | |
h) Istruzioni per l'uso, che comprendono le seguenti informazioni: -come indossare e togliere l'indumento; -manutenzione e pulizia: come pulire l'indumento sulla base delle istruzioni complete di lavaggio o lavaggio a secco; -indicazione del numero di processi di pulizia senza che venga diminuito il livello di prestazione dell'indumento; -spiegazione dei simboli di lavaggio, che figurano sull'etichetta di segnalazione |
NO | SI | |
i) simboli di lavaggio | SI | SI |
Le informazioni sopra descritte sono riportate negli esempi di etichetta di segnalazione (allegato 2) e di nota informativa del produttore (allegato 3). Si sottolinea come le informazioni di cui ai citati allegati sono fornite a puro titolo di esempio e possono variare nei contenuti, fermo restando quanto prescritto dalla norma EN 471 e dall'allegato II, punto 1.4, del decreto legislativo n. 475/92 come modificato dal decreto legislativo n. 10/97.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)
Vedi anche: