Circolare - 20/03/2012 - Rinnovo patenti ultraottantenni
Come è noto, l'articolo 11, commi 1, lett. a), 2 e 3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, ha modificato la disciplina del rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida dei conducenti che abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età disponendo:
- l'immediata entrata in vigore della norma soppressiva dell'articolo 115, comma 2-bis, CdS (che prevedeva, a tal fine, che tali conducenti acquisissero un attestato di idoneità rilasciato da una commissione medica locale a seguito di visita specialistica biennale);
- la validità biennale dei predetti titoli abilitativi alla guida.
Tanto premesso, ne deriva che dal 10 febbraio 2012 non sussiste più stretta correlazione tra il compimento dell'ottantesimo anno di età del conducente ed il rinnovo di validità previa visita specialistica presso una commissione medica locale, la cui competenza ricorre – così come per i conducenti di qualsiasi età - solo nelle ipotesi di cui all'articolo 119, comma 4, tra le quali ricorre anche l'ipotesi che l'“esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorga al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida”. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che - stante la portata generale delle disposizioni su menzionate, e l'assenza di qualsivoglia norma transitoria – la stessa trova applicazione anche nei riguardi dei conducenti ultra-ottantenni che, recatisi presso una commissione medica locale nelle more della vigenza dell'articolo 115, co. 2-bis, CdS, abbiano ricevuto un rinnovo di validità inferiore al biennio.
Vedi anche: