Circolare Ministero dell'Interno - 16/03/2012 - Guida sotto effetto sostanze stupefacenti (art.187 CDS)
OGGETTO: Procedura di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
In esito al quesito posto con la nota n. 10202, coll. n. 7056/12 del 20.01.2012, stesso oggetto, che si allega in copia per gli Uffici cui la presente è diretta per conoscenza (All. 1), si comunica quanto segue.
Il prelievo di saliva con le modalità e l'apparecchiatura indicati nella nota cui si fa riferimento non solo appare illegittimo, in quanto ad oggi non risulta essere stato emanato il decreto interministeriale di cui all'articolo 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ma è da ritenere, altresì, condizione non sufficiente per l'accertamento del reato in questione.
Per integrare il reato di cui all'art. 187 del codice della strada, infatti, si devono realizzare le seguenti due condizioni:
a) la guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica;
b) che tale stato sia correlato con l'uso di sostanze psicoattive.
Con le modifiche apportate all'articolo 187 del C.d.S. dalla legge n. 120/2010, si era ritenuto che sarebbe venuta meno la necessità di una visita medica volta a stabilire lo stato di alterazione psicofisica, che costituisce un fattore di notevole difficoltà operativa, sia per gli operatori di polizia che per gli operatori sanitari. In altri termini, si era pensato che il reato potesse essere provato solo sulla base dei positivi riscontri analitici (con appositi strumenti o di laboratorio) su campioni di liquidi biologici prelevati sul conducente.
In realtà le modifiche apportate dalla legge n. 120/2010 non appaiono essere quelle auspicate. Nel riscrivere la norma non è stato difatti modificato il titolo e il comma 1 dell'articolo 187 C.d.S., nella parte in cui si prevede che è punito "chiunque guida in stato di alterazione psicofisica". Uno stato di alterazione che oggi può essere provato solo sulla base di una valutazione clinica.
Per quanto concerne invece la seconda delle condizioni (b), ossia la prova circa l'assunzione di sostanze psicoattive, questa è ricavabile dall'analisi di una matrice biologica (es. sangue o saliva) in grado di evidenziare effetti attuali sul soggetto e non pregressi. Il prelievo del campione biologico e le metodologie analitiche devono, inoltre, essere compiute secondo rigorose modalità e in condizioni di sicurezza e affidabilità (consenso dell'interessato, campionamento in almeno tre aliquote, catena di custodia, analisi di screening, analisi di conferma, ecc.).
Resta inteso tuttavia che il prelievo per l'accertamento tossicologico può essere compiuto da personale sanitario anche direttamente sulla strada, avvalendosi per l'analisi di laboratori specializzati. In questi casi l'eventuale positività può costituire presupposto per il ritiro della patente di guida ai sensi dell'articolo 187, comma 5-bis del Codice della Strada.
L'apparecchiatura indicata nella nota di codesto Comando, cui si fa riferimento, potrà nondimeno essere utilizzata come "precursore" ossia al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti clinici e tossicologici di cui si e detto.
Giova infine riferire che è stato attivato un tavolo tecnico di confronto presso il Dipartimento per le Politiche Antidroga, presenti tutti i dicasteri interessati, per addivenire ad una proposta di modifica dell'art. 187 del C.d.S. che dovrebbe consentire di superare le difficoltà operative sopra esposte.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Pellizzari
Allegato 1: omissis
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